Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 986
Sentenza
30 gennaio 2025
Sentenza
30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 27318/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO LINO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27318/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30/09/2024
TRA
AR PE C.F.: [...], elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Reggia di Portici, 69 presso lo studio dell'Avvocato Daniele Ramondino (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su documento separato, materialmente congiunto al ricorso introduttivo
- ATTORE
E
VI LI SP , P. IVA 10540250965, in persona del Responsabile
Direzione Sinistri rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Luigi Miranda, del foro di
Foggia (cod. fis. [...]) e Nicoletta Miranda, del foro di
Foggia (cod. fis. [...]), tutti elettivamente domiciliati in
Napoli, alla via Ponte di Tappia n. 82
- CONVENUTA
E
DI AI OV BA
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 13/06/2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione notificato il 27/09/2019 e il 14/10/2019 AR
IU conveniva in giudizio Di IO GI ST e la VI Spa, al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno subito in occasione del sinistro automobilistico avvenuto in Napoli il 18/04/2017.
All'udienza del 13/02/2020, fissata per la comparizione delle parti, si costituiva la convenuta compagnia assicuratrice VI LI Spa, che contestava la domanda attorea in particolare deduceva la mancanza di nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro, pertanto chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Rimaneva contumace il Di IO GI ST.
Veniva disposto il mutamento di rito e all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. veniva ammessa ed espletata prova testimoniale e disposta CTU medico legale per valutare l'entità dei postumi residuati al signor AR in conseguenza del dedotto sinistro automobilistico.
All'udienza del 10/10/2023, all'esito del deposito della relazione CTU parte attrice insisteva per il riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale, ricorrendo i presupposti di legge (art. 147 D. Lgs. n°209/2005 e Art. 3 L. n°5
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L. n°102/2006) e la scrivente, cui la causa veniva definitivamente assegnata, con provvedimento pronunciato in pari data, accoglieva la richiesta disponendo il pagamento in favore del signor AR dell'importo di €
35.000,00 ritenuti sussistenti i gravi indizi di fondatezza della domanda e quindi rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
13/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda.
La richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni è stata recapitata in data
02/11/2018, a mezzo p.e.c., alla VI S.p.A.. La missiva risulta conforme a quanto previsto dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche in punto di allegazione del certificato di avvenuta guarigione. Di conseguenza l'onere previsto dall'art. 287 del d.lgs. n. 209 del 2005 è stato adempiuto e risulta rispettato pure il termine dilatorio di 90 giorni.
Passando alla ricostruzione di quanto accaduto, il rapporto della polizia municipale e i relativi allegati, prodotti integralmente in giudizio, e la testimonianza resa da DI IN alla udienza del 28/06/2022, dimostrano che in data 18/04/2017, alle ore 12,20 circa, l'attore mentre era a bordo del motociclo Aprilia e percorreva Via Acton, giunto all'altezza della
Galleria Vittoria, fu vittima di un incidente stradale causato da un'autovettura
Fiat Grande Punto che proveniente dalla Galleria e diretta verso Piazza
Municipio non arrestava la propria marcia al semaforo che proiettava luce rossa.
In primo luogo, occorre considerare che alle, l'incidente stradale e la presenza di un ferito furono segnalati sia al “118” che alla Polizia Municipale che provvedeva di seguito a redigere verbale di rilevamento di incidente stradale.
In secondo luogo, nell'immediatezza del fatto, il conducente del veicolo Fiat grande Punto riferì agli agenti della polizia municipale del Comune di Napoli che effettivamente non si era arrestato al semaforo che proiettava luce rossa
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ingannato dal fatto che il veicolo che lo precedeva non si era fermato andando così ad investire il motociclo con a bordo il AR. Orbene si tratta di dichiarazioni provenienti dalla stessa parte convenuta e rese nell'immediatezza del fatto, inoltre, gli agenti della polizia municipale, che condussero le indagini, non hanno mai sollevato dubbi in ordine alla dinamica del sinistro così come riferita sia dall'attore che dalla parte convenuta.
Infine, quanto esposto in citazione è stato confermato dal teste DI
IN il quale, all'udienza del 28.06.2022, ha confermato che l'attore, a bordo del motociclo Honda, proveniente da Via Acton, giunto all'altezza della
Galleria Vittoria, veniva investito nella parte destra da un veicolo di colore scuro che proveniente dalla Galleria non si arrestava al semaforo che proiettava luce rossa.
Ad avviso del Tribunale, il teste risulta attendibile, perché la sua deposizione risulta precisa, priva di contraddizioni intrinseche e coerente con quanto emerge dall'annotazione di servizio del 18/04/2017 e dagli altri allegati del rapporto.
In conclusione, in base agli elementi istruttori in precedenza analizzati, è possibile affermare che il sinistro fu causato dalla Fiat Punto, che, nell'immettersi sulla via Provinciale Montagna Spaccata da via Fergola, non rispettò il segnale di “Stop” ivi presente (vedi rapporto), invase la corsia di marcia percorsa dall'Ampere e andò ad urtare il motociclo da questi condotto sul lato sinistro, facendolo rovinare al suolo.
La responsabilità di quanto accaduto deve essere imputata in via esclusiva al conducente della Fiat Grande Punto, il quale proveniente dalla galleria
Vittoria non si arrestava al semaforo che proiettava luce rossa proseguiva verso Piazza Municipio andando ad investire il motociclo che invece avendo il semaforo proiettato luce verde stava percorrendo Via Acton e impendendo al conducente del motociclo una qualsivoglia manovra di emergenza.
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Il mancato rispetto del segnale di luce rossa ad un semaforo è circostanza sufficiente “ad escludere ogni concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista”
È noto, infatti, che (cfr., tra le altre, Cass. n. 21675/2023) la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
A questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, ma è sufficiente che si tratti di una condotta colposamente incidente. Precisamente: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza