Trib. Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 437

TRIB Brescia
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Brescia
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 437
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 437
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

R.G. n. 12945/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12945 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
da
HE EL (C.F. [...]) con gli avv.ti e dom.ri Aronne Bona e
Riccardo Vescia, entrambi del foro di Brescia;

ATTORE
contro
ALLIANZ SPA (C.F./P.I. 05032630963), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. Adriano Scapaticci del foro di Brescia;

CONVENUTA
Causa avente ad oggetto contratto di assicurazione trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, CH EL chiedeva al Tribunale di Brescia la
condanna della compagnia assicurativa Allianz spa al pagamento dell'indennizzo previsto nella polizza infortuni assicurativa stipulata in proprio favore.
A tal fine l'attore deduceva che:
- aveva sottoscritto con Allianz spa le polizze infortuni n. 092273145 (originariamente con
Lloyd Adriatico spa, ora Allianz spa) e n. 253668896 denominata “Blue Suite”;

- il giorno 12.10.2017, alle ore 14.45 circa, in Località Senzano – Monte Isola (BS), mentre camminava a piedi per rientrare a casa, a causa della presenza sul manto stradale di reti utilizzate per la raccolta delle olive non segnalate, inciampava e, cadendo a terra, riportava lesioni;

- nell'occasione veniva soccorso da alcune persone presenti che contattavano il numero di emergenza;

- giungevano sul posto gli operatori del 118 che disponevano il trasporto dell'attore presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale di Iseo (BS), ove i sanitari diagnosticavano: “frattura collo
femore dx”, disponendo il ricovero del paziente nel reparto di ortopedia-traumatologia;

- nel corso della degenza il paziente veniva sottoposto a intervento di “riduzione e sintesi della
frattura pertrocantierica destra con chiodo endomidollare”, successivamente veniva dimesso in data 19.10.2017;

- seguivano ulteriori esami e visite di controllo e in data 21.1.2018 il medico specialista certificava ulteriore prognosi di 30 giorni ed il paziente si sottoponeva a trattamenti fisioterapici sostenendo un costo di € 1.042;

- l'attore tramite l'agenzia assicurativa di fiducia chiedeva l'apertura del sinistro;

- con comunicazione del 16.4.2018 Allianz spa respingeva la richiesta in quanto, ai sensi dell'art.

2.3 delle condizioni di polizza, l'attore rientrava tra i soggetti non assicurabili per essere lo stesso affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza;

- l'attore si sottoponeva a visita medico legale che quantificava il danno biologico nella
percentuale del 14%, l'invalidità totale temporanea in 75 gg, di cui 43 di degenza e l'invalidità
parziale temporanea secondo certificazione;

- la procedura di mediazione espletata aveva esito negativo per mancata adesione della compagnia assicurativa;

- in data 3.8.2018 il difensore di fiducia dell'attore inviava al liquidatore del sinistro analisi ematologiche del proprio assistito attestanti l'assenza di sostanze stupefacenti nel flusso sanguineo, escludendo in tal modo che l'assicurato fosse ricompreso tra i soggetti non assicurabili, non trattandosi di soggetto affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza.
Tanto premesso, l'attore chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa a corrispondere l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa Blue Suite n. 253668896 per le lesioni riportate nell'infortunio occorso in data 22.10.2017, da quantificarsi come emerso nella consulenza medico legale allegata all'atto introduttivo, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 29.11.2019, si costituiva Allianz spa, contestando le avverse pretese e deducendo,
in fatto, che la dinamica del sinistro occorso non era certa, in quanto la circostanza secondo la quale l'attore sarebbe inciampato in alcune reti utilizzate per la raccolta delle olive, presenti sul manto stradale e non segnalate, contrastava con quanto riportato nella comunicazione trasmessa alla compagnia assicurativa in data 6.11.2017, nella quale il danneggiato dichiarava che la caduta era avvenuta mentre era intento a dispiegare i predetti attrezzi per la raccolta e contrastava, altresì, con quanto indicato nella perizia di parte, ove il medico indicava che l'attore: “si infortunava a domicilio
(caduta accidentale)”.
In diritto, la convenuta eccepiva l'operatività della polizza assicurativa n. 253668896 dedotta dall'attore quale fonte della richiesta indennitaria, tenuto conto che in fase di istruttoria del sinistro la compagnia assicurativa aveva appreso di un ricovero dell'assicurato presso gli Spedali Civili di
Brescia, risalente all'agosto del 2017, per intossicazione acuta da cocaina e alcool in abuso cronico,
circostanza confermata anche in sede di anamnesi patologica remota, effettuata durante il ricovero
seguito all'infortunio per cui era causa. A tal fine richiamava l'applicazione degli artt. 1.4, 1.6, 2.3
delle condizioni generali di polizza che determinavano l'esclusione dalla copertura assicurativa del sinistro, sia in quanto era emerso che l'attore rientrava tra le “persone non assicurabili” per essere un soggetto risultato affetto da alcolismo e tossicodipendenza già in sede di stipula del contratto assicurativo (31.3.2017) e di sottoscrizione del questionario anamnestico allegato alla polizza;
sia in quanto anche successivamente al ricovero dell'agosto del 2017 l'assicurato aveva omesso di comunicare tale stato all'assicuratore.
In ogni caso, la convenuta contestava il quantum della domanda risarcitoria che comunque andava limitato in ragione delle franchigie perviste contrattualmente.
Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 4.6.2020, tenutasi in modalità cartolare, il GI
concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Successivamente il GI disponeva CTU medico legale ed ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice.
All'udienza del 3.10.2021, il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
La domanda va accolta nei termini che seguono.
L'attore CH EL chiede il pagamento dell'indennizzo assicurativo in forza dei contratti di assicurazione stipulati con la compagnia assicurativa convenuta Allianz spa.
La produzione documentale offerta dall'attore consente di individuare la polizza n. 253668896,
stipulata fra le parti in data 31.3.2017, quale unico contratto di riferimento.
Come si evince dai documenti prodotti e, precisamente dal frontespizio e dalle condizioni generali,
tale polizza, denominata “Blue Suite”, deve essere qualificata come polizza contro infortuni (doc. 2).
Va anzitutto rilevata l'infondatezza della contestazione
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