Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 16
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 4582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.4582/2024 promossa
da
IN ST DI ST ODOARDO E FIGLIO S.N.C. (C.F. 00527700348), in persona del legale rappresentante in carica, sig. AR TE, elettivamente domiciliato in VIA S. MARCO 18,
PIACENZA, presso lo studio dell'avv. BENAGLIA RICCARDO ([...]), che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
SORGENIA S.P.A. (C.F. 07756640012 P. I.V.A. 12874490159), in persona del procuratore speciale, dott.ssa Angelica Orlando, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA
([...])
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: in via pregiudiziale processuale -accertato che la dott.ssa Angela Orlando non risulta più procuratrice speciale della resistente e per l'effetto dichiarare il difetto di rappresentanza processuale in capo al Sorgenia Spa;
-rigettare per i motivi
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esposti in narrativa la richiesta di sospensione del presente giudizio;
nel merito, voglia il Tribunale adito -disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art.6 D.L. n.511/1988, contrasta con il disposto della Direttiva
Comunitaria n.2008/118/CE, -disapplicare l'art.6 D.L. n.511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art.5, comma 1, del d.lgs. n.26 del 2007, per contrasto con l'art.1, par.2, della Direttiva n.2008/118/CE;
-accertare e dichiarare che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società Mulino TE di TE AR
e IG Snc a favore di Sorgenia S.p.a., non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
Sorgenia Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società Mulino
TE di TE AR e IG S.n.c. la somma di euro 15.766,50 IVA compresa, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi al tasso legale di cui all'art.1284 cod. civ., a decorrere dalla data di messa in mora al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Per il resistente:
Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, ‐in via preliminare, si chiede venga concesso rinvio o sospensione stante la pendenza delle questioni di legittimità costituzionali;
‐ nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, in ogni caso, decurtare gli importi richiesti per tutti motivi di cui al paragrafo B;
accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art.56 T.U.A. delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli e, per l'effetto, dichiarare il difetto di titolarità ad causam della Sorgenia S.p.A.;
in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data 01.02.2024, la S.n.c. Mulino TE di TE
AR e IG ha agito nei confronti di Sorgenia s.p.a., deducendo che nel biennio 2010/2011 la ricorrente aveva in essere un contratto di somministrazione di energia elettrica con controparte, con
POD (punto di prelievo) IT001E00227937, sito in Fontevivo (PR) via Emilia n.77, identificato con il pagina 2 di 7
codice cliente n.021792;
altresì, che, per i consumi relativi all'anno 2010 Sorgenia ha emesso diverse fatture, che la ricorrente ha pagato, ivi comprese le somme addebitate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art.6, comma 1, lett. c), del D.L. 511/1988, per complessivi euro 7.977,31 di cui euro 7.252,10 a titolo di imposta ed euro 725,21 a titolo di IVA;
e, sul presupposto dell'illegittimità della norma statale, per contrarietà col diritto unionale, la ricorrente ne ha chiesto, peraltro vanamente, la restituzione a controparte, introducendo, perciò, la presente causa per ripetizione d'indebito.
Costituitasi con comparsa depositata in data 06.09.2024, la resistente Sorgenia ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa restitutoria.
Dopo lo scambio di memorie, all'udienza del 13.11.2024, la causa è passata in decisione.
Prima di esaminare il merito della lite, occorre osservare che è infondata l'eccezione della ricorrente, di difetto di rappresentanza processuale di Sorgenia.
Allega la ricorrente che controparte ha prodotto, con la comparsa, una procura speciale notarile, del
25.11.2020, in cui il soggetto che figura come
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