Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 371
TRIB Messina
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5987/2024 R.G. e vertente
TRA
DE LU RI, C.F. [...], nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Russo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO, C.F. 03051880833, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina Contrada Papardo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.11.2024 De UC NA premetteva di essere dipendente turnista dell'Azienda Ospedaliera Papardo con la qualifica di O.S.S. presso il reparto di Otorinolaringoiatria, con il numero di matricola 22960 e riferiva che nonostante l'Azienda Ospedaliera avesse istituito la mensa per il proprio personale, ella, per ragioni di servizio correlate alla continuità assistenziale, non aveva potuto usufruire della suddetta mensa in quanto turnista.
1
Deduceva di aver trasmesso all'Azienda resistente, in data 28.9.2023, pec con la quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, al pagamento delle somme dovute,
a titolo di risarcimento dei danni per aver dovuto provvedere a sue spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore.
Richiamava il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale del
Comparto Sanità del 07.04.1999, successivamente integrato dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001
e modificato dall'art.4 del CCNL del 31.07.2009 ed evidenziava che, in ossequio all'esigenza di continuità della prestazione assistenziale e nel rispetto dell'articolazione oraria, ella svolgeva un turno di servizio eccedente le sei ore lavorative, senza avere la possibilità di fruire della mensa, motivo per cui deduceva di avere diritto all'erogazione dei buoni pasto, stante l'impossibilità di fruire concretamente di altre modalità sostitutive.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, a decorrere da ottobre 2021 a tutt'oggi, posto che, per la particolare articolazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione assistenziale effettuata, era stata esclusa dall'accesso alla mensa e dalla concreta fruizione di modalità sostitutive del diritto alla mensa diversi dall'erogazione dei buoni pasto.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto alla mensa nonché, nonché alla garanzia delle modalità sostitutive (erogazione di buoni pasto) per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare la sussistenza del credito in capo alla stessa, per il periodo compreso da ottobre 2021 alla data odierna, nei confronti dell'Azienda
Ospedaliera Papardo della somma complessiva di euro 1.833,72 (somma derivante dalla moltiplicazione del valore del singolo buono pasto di euro 4,13 per 12 turni mensili, moltiplicato tutto per 37 mesi, decorrenti dal mese di ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- L'Azienda Ospedaliera Papardo, costituitasi in giudizio con memoria del 31.1.2025, contestava la fondatezza della pretesa attorea, rilevando di aver istituto nell'aprile 2022 il servizio mensa anche serale e che, quantomeno, a decorrere da tale momento, la ricorrente, qualora avesse voluto, ne avrebbe potuto fruire.
Faceva presente che con deliberazione n. 548 del 7.4.2022 avente ad oggetto
“Applicazione art. 106, comma 1 lett. B – D.Lgs. n. 50/2016 (Forniture supplementari) deliberazione n. 222 del 17.2.2022 – estensione apertura mensa aziendale sperimentale per mesi
2 – ditta Elios Ristorazione SpA”, aveva ampliato l'apertura della mensa aziendale nella fascia
2
serale 19:00 – 20:30 per i dipendenti aventi diritto e che con deliberazione n. 1140 del
10.08.2022 aveva disposto il “Mantenimento fino al 31.12.2022 – tutt'oggi in essere ndr – del contratto con la ditta Elior Ristorazione s.p.a. per la somministrazione dei pasti serali, ex deliberazione n. 548 del 7.4.2022, con la variante dei cestini Freddi a scelta tra le diverse tipologie offerte”.
Deduceva che da ciò conseguiva che la ricorrente, a far data dalla delibera che aveva disposto l'apertura serale della mensa in via sperimentale, successivamente aggiornata con la variante dei cestini freddi, avrebbe ben potuto usufruire, al pari degli altri dipendenti che si trovavano nelle medesime condizioni, di tale servizio, in quanto erogato compatibilmente con le mansioni e gli orari di ciascun dipendente senza pregiudizio delle attività sanitarie e assistenziali.
Assumeva che per esercitare il diritto di accesso alla mensa aziendale, occorreva la sussistenza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive e che, in ogni caso, istituire servizi di mensa aziendale non costituiva un obbligo in capo alle aziende bensì una facoltà.
Pertanto, deduceva che la ricorrente non avesse diritto a percepire l'indennità sostitutiva dei buoni pasto, in quanto era stata una libera scelta della stessa quella di non usufruire della mensa aziendale.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5987/2024 R.G. e vertente
TRA
DE LU RI, C.F. [...], nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Russo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO, C.F. 03051880833, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina Contrada Papardo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.11.2024 De UC NA premetteva di essere dipendente turnista dell'Azienda Ospedaliera Papardo con la qualifica di O.S.S. presso il reparto di Otorinolaringoiatria, con il numero di matricola 22960 e riferiva che nonostante l'Azienda Ospedaliera avesse istituito la mensa per il proprio personale, ella, per ragioni di servizio correlate alla continuità assistenziale, non aveva potuto usufruire della suddetta mensa in quanto turnista.
1
Deduceva di aver trasmesso all'Azienda resistente, in data 28.9.2023, pec con la quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, al pagamento delle somme dovute,
a titolo di risarcimento dei danni per aver dovuto provvedere a sue spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore.
Richiamava il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale del
Comparto Sanità del 07.04.1999, successivamente integrato dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001
e modificato dall'art.4 del CCNL del 31.07.2009 ed evidenziava che, in ossequio all'esigenza di continuità della prestazione assistenziale e nel rispetto dell'articolazione oraria, ella svolgeva un turno di servizio eccedente le sei ore lavorative, senza avere la possibilità di fruire della mensa, motivo per cui deduceva di avere diritto all'erogazione dei buoni pasto, stante l'impossibilità di fruire concretamente di altre modalità sostitutive.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, a decorrere da ottobre 2021 a tutt'oggi, posto che, per la particolare articolazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione assistenziale effettuata, era stata esclusa dall'accesso alla mensa e dalla concreta fruizione di modalità sostitutive del diritto alla mensa diversi dall'erogazione dei buoni pasto.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto alla mensa nonché, nonché alla garanzia delle modalità sostitutive (erogazione di buoni pasto) per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare la sussistenza del credito in capo alla stessa, per il periodo compreso da ottobre 2021 alla data odierna, nei confronti dell'Azienda
Ospedaliera Papardo della somma complessiva di euro 1.833,72 (somma derivante dalla moltiplicazione del valore del singolo buono pasto di euro 4,13 per 12 turni mensili, moltiplicato tutto per 37 mesi, decorrenti dal mese di ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- L'Azienda Ospedaliera Papardo, costituitasi in giudizio con memoria del 31.1.2025, contestava la fondatezza della pretesa attorea, rilevando di aver istituto nell'aprile 2022 il servizio mensa anche serale e che, quantomeno, a decorrere da tale momento, la ricorrente, qualora avesse voluto, ne avrebbe potuto fruire.
Faceva presente che con deliberazione n. 548 del 7.4.2022 avente ad oggetto
“Applicazione art. 106, comma 1 lett. B – D.Lgs. n. 50/2016 (Forniture supplementari) deliberazione n. 222 del 17.2.2022 – estensione apertura mensa aziendale sperimentale per mesi
2 – ditta Elios Ristorazione SpA”, aveva ampliato l'apertura della mensa aziendale nella fascia
2
serale 19:00 – 20:30 per i dipendenti aventi diritto e che con deliberazione n. 1140 del
10.08.2022 aveva disposto il “Mantenimento fino al 31.12.2022 – tutt'oggi in essere ndr – del contratto con la ditta Elior Ristorazione s.p.a. per la somministrazione dei pasti serali, ex deliberazione n. 548 del 7.4.2022, con la variante dei cestini Freddi a scelta tra le diverse tipologie offerte”.
Deduceva che da ciò conseguiva che la ricorrente, a far data dalla delibera che aveva disposto l'apertura serale della mensa in via sperimentale, successivamente aggiornata con la variante dei cestini freddi, avrebbe ben potuto usufruire, al pari degli altri dipendenti che si trovavano nelle medesime condizioni, di tale servizio, in quanto erogato compatibilmente con le mansioni e gli orari di ciascun dipendente senza pregiudizio delle attività sanitarie e assistenziali.
Assumeva che per esercitare il diritto di accesso alla mensa aziendale, occorreva la sussistenza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive e che, in ogni caso, istituire servizi di mensa aziendale non costituiva un obbligo in capo alle aziende bensì una facoltà.
Pertanto, deduceva che la ricorrente non avesse diritto a percepire l'indennità sostitutiva dei buoni pasto, in quanto era stata una libera scelta della stessa quella di non usufruire della mensa aziendale.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese
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