Trib. Arezzo, sentenza 31/07/2024, n. 698

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 31/07/2024, n. 698
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 698
Data del deposito : 31 luglio 2024

Testo completo

R.G. 1815/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1815 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: contratti bancari
promossa da
AN BA (C.F. [...]), in proprio ed in qualità di legale rappresentante e titolare dell'omonima impresa “BA AN” (P.IVA. 00174830513), rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Martelli opponente
nei confronti di
BANCO BPM S.P.A. (P.IVA. 09722490969), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Martuccelli
opposta

nonché
AURELIA SP società a responsabilità limitata con socio unico (P.IVA. 15502861006), in persona del legale rappresentate pro tempore, e per essa la mandataria Gardant Liberty Servicing s.p.a.
(già C.F. Liberty Servicing s.p.a.), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Nannelli
intervenuta conclusioni:
per parte opponente: “insiste affinché l'On. Giudice adito Voglia disporre che il CTU sia convocato a chiarimenti sulle suddette osservazioni rese, o di disporre dei conteggi integrativi che tengano conto delle criticità rilevate, in subordine, conclude Come da atto di citazione depositato in data 28.06.2021 e dunque
1 R.G. 1815/2021
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza respinta: Nel merito: In tesi revocare e/o sospendere il decreto opposto in quanto illegittimo ed emesso per somme non dovute. In ipotesi accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dal debitore opponente alla banca, ricalcolate le poste debitorie dei c.c. e dei finanziamenti di cui in narrativa, alla luce delle eccezioni sopra spiegate e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del credito vantata dalla convenuta all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;
In via riconvenzionale Nel merito: a) Accertare e dichiarare

l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti n. 122483, n. 122584, n. 0012, n. 2486, n. 617. b) Accertare e dichiarare la nullità – per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, o per mancanza della causa – della clausola relativa all'applicazione della Commissione di MO RT e similari, determinando l'entità delle somme indebitamente addebitate dalla Banca in forza delle clausole medesime;
c) Accertare e dichiarare - previa ogni eventuale statuizione circa la invalidità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), illegittimità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti che saranno eventualmente esibiti dalla banca;
ed in applicazione dell'art.

1815 C.C. - che la Convenuta Banco BPM S.p.a., ha, senza alcun valido titolo, addebitato al Sig. BA
AN importi non dovuti per complessivi E. 122.467,21, conducendo dunque la posizione globale a credito per
E. 36.731,38, oltre a quanto sarà accertato in accoglimento delle richieste di cui al punto “b” che precede, o la somma maggiore o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia,
e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del saldo dei c/c sopra indicati all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;
d) Accertare le illegittime segnalazioni operate dalla

Banca convenuta nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'LI nei confronti del Sig. BA AN, e per l'effetto condannarla a versare alla società attrice a titolo di risarcimento del danno una somma da valutarsi in via equitativa;
e) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di cancellare le segnalazioni effettuate nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'LI o in subordine di segnalare il rapporto “in contestazione”. In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese di lite
”;

per parte opposta: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra indicati, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli accertamenti e adempimenti di rito, in accoglimento di tutte le domande ed eccezioni proposte, respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande tutte proposte dal
Sig. BA AN. Con vittoria di compensi e spese legali di causa, oltre accessori di legge”;

per parte intervenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra indicati, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli accertamenti e adempimenti di rito: - IN TESI: accertata
e dichiarata la debenza di tutte le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto ed accertata e dichiarata
l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione proposti dal Sig. BA AN, confermare integralmente il decreto ingiuntivo;
- IN IPOTESI: accertato e dichiarato l'eventuale diverso importo dovuto dal

Sig. BA AN, condannare l'opponente al relativo pagamento in favore dell'odierna interveniente. Il tutto oltre interessi di mora ai tassi contrattualmente pattuiti tra debitore ceduto e creditore cedente, maturati e maturandi successivamente alla data del 24.04.2019. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese legali di causa, oltre accessori di legge. Con riserva, di ogni altra deduzione, richiesta ed istanza istruttoria, nonché in caso di eventuale disposizione di C.T.U., di specificare proprie istanze inerenti la formulazione del quesito e di nominare il proprio consulente tecnico di parte nei termini che saranno concessi dal Giudice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 R.G. 1815/2021

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, AN BA, in proprio ed in qualità di legale rappresentante e titolare dell'omonima impresa “BA AN”, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 269/2021 del 22 marzo 2021 (R.G. n. 643/2021), con il quale il Tribunale di Arezzo gli ha ingiunto il pagamento, in favore di Banco BPM S.p.A., della complessiva somma di € 164.168,91, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza dell'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'istituto di credito.
In sede monitoria Banco BPM S.p.A. ha rappresentato che: AN BA, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, aveva acceso in data 04.10.2007 presso Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. il conto corrente ordinario n. 122483 (doc. 3 fasc. monitorio) per lo svolgimento dell'attività di impresa;
nel corso del rapporto il Sig. BA aveva accumulato un ingente scoperto e in data 09.08.2012 aveva sottoscritto un apposito riconoscimento del debito sino a quel momento accumulato pari ad € 120.486,73 (doc. 4 fasc. monitorio);
Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno S.p.A. veniva fusa per incorporazione in Banco BPM S.p.A., che concedeva al BA un'ulteriore apertura di credito in conto corrente di € 120.000,00 con scadenza il 30.01.2013 (doc. 5 fasc. monitorio);
a tale data di scadenza permaneva un'ingente esposizione debitoria sul conto corrente, così, in data 29.05.2013 le parti avevano stipulato un “accordo di rinegoziazione del debito derivante da apertura di credito in conto corrente chirografario”, prevedente la rinegoziazione del debito allora esistente e riconosciuto da AN BA in € 103.725,40 in linea capitale, da rimborsare entro il
30.09.2013 con le modalità e l'applicazione degli interessi ivi individuati (docc. 6 e 6 bis fasc. monitorio);
ai fini della regolazione del predetto rapporto, per necessità informatiche, veniva aperto un ulteriore rapporto identificato con il n. 617, e poi rinumerato con identificativo n. 2486 a seguito del trasferimento dello stesso alla filiale di Arezzo;
il piano di rientro concordato non veniva rispettato dal
BA che restava inadempiente ed accumulava ulteriori poste debitorie;
con raccomandata a/r del
22.02.2019 la banca aveva comunicato al correntista la revoca di ogni facilitazione di credito accordata
e il recesso immediato dai rapporti in essere tra le parti, richiedendo contestualmente il rientro dell'esposizione debitoria (doc. 7 fasc. monitorio);
con successiva comunicazione del 22.11.2019 la C.F.
Liberty Servicing s.p.a., mandataria di Banco BPM S.p.A. aveva richiesto al sig. BA il pagamento degli importi maturati al 24.04.2019, data del passaggio a sofferenza delle posizioni intestate al debitore, per totali € 164.168,91 compresi interessi, di cui: € 162.937,53 per scoperto di conto corrente n.
2486, ed €1.231,38 per scoperto di conto corrente n. 122483 (doc. 8 fasc. monitorio).
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto i seguenti motivi: i) carenza dei requisiti e presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
ii) illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici e commissioni di massimo scoperto sui contratti di conto corrente n. 122483 e sul conto corrente n. 2486 oggetto del ricorso monitorio, nonché sui seguenti ulteriori rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, per i quali ha sollevato domanda riconvenzionale ed ha richiesto ex art. 119 TUB la documentazione necessaria: c/c sbf n. 122584;
c/c ant. fatture n. 0012;
c/c sovvenzione n. 2486;
c/c stand by n. 617, oltre a quelli ad essi collegati;
iii) l'esercizio illegittimo dello ius variandi da parte della banca e la mancata trasparenza nella rendicontazione;
iv) la mancata giustificazione dei “giorni valuta” rilevando che nulla è stato pattuito specificamente in ordine all'antergazione e/o postergazione dei giorni di valuta;
v) irregolarità inerenti il superamento del TUS nei n. 2 finanziamenti chirografari “Mutuo impresa Pronto” Idea BU (doc. 14) n. 879/01/187354 e n.
2879/001/193497 nell'anno 2009 e nell'anno 2010 addebitati sul c/c n. 122483, sottoscritti con Banco
3 R.G.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi