Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 71
Sentenza
10 gennaio 2025
Sentenza
10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4621 / 2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per ER RE (Avv. GIARDINA GIUSEPPE)
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
PS DI MA (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
Resistente
◊
All'udienza del 10/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 9/05/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'PS, proponendo opposizione avverso gli estratti di ruolo e i relativi seguenti avvisi di addebito:
1. n. 596 2014 0000582713 000 e n. 596 2014
0007672343 000 , relativi a contributi previdenziali PS per gli anni 2013, 2014
per chiedere preliminarmente la sospensione del ruolo eccependone la mancata e/o irregolarità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e la prescrizione quinquennale del credito ingiunto.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Regolarmente citata si costituiva in giudizio PS eccependo a vario titolo l'inammissibilità del ricorso alla luce dell'intervento legislativo di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 146/2 1, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile;
la carenza d'interesse in quanto il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcun atto esecutivo, e/o nemmeno prodromico, che preannunzi l'esecuzione esattoriale e l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione ove dovesse essere accertata la prescrizione del credito per fatti ascrivibili all'Agente della Riscossione .
Il ricorso va ritenuto inammissibile.
Come già affermato da questo Tribunale, in diversa composizione, e dalla locale
Corte d'Appello con pronunce da intendersi anch'esse richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. ( cfr. sentenza Corte d'Appello di Palermo n. 1235/2022 pubbl.
il 03/01/2023;
sentenza Tribunale di Palermo nel giudizio r.g. n°8602/2019 il
16.12.2022), nel corso del giudizio è entrato in vigore l'articolo 3 bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. del 17 dicembre 2021 nr. 215, il quale ha novellato l'articolo 12 del D.P.R. 602/1973, intitolato “formazione e contenuto dei ruoli”, inserendo il comma 4 bis