Trib. Terni, sentenza 04/11/2024, n. 155
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Testo completo
1129/24 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1129/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Damiano Parte_1
Giancarlo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Damiano Controparte_1
Giancarlo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25/12/2009 in Orvieto (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli , in Orvieto (TR) il 12/02/2010 e , in Persona_1 Persona_2
Orvieto il 20/08/2013 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“
1.CONIUGI
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza.
2.AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative allo loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1129/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Damiano Parte_1
Giancarlo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Damiano Controparte_1
Giancarlo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25/12/2009 in Orvieto (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli , in Orvieto (TR) il 12/02/2010 e , in Persona_1 Persona_2
Orvieto il 20/08/2013 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“
1.CONIUGI
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza.
2.AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative allo loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
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