Trib. Roma, sentenza 06/01/2024, n. 60
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di Roma
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 21 dicembre
2023 (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di
Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.23077 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2023, promossa da:
IA FA in proprio e nella qualità di socio della SC CARE DI
AN IA E CL AN SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, v. Nizza, 45, presso lo studio dell'avv. P. LUCCHESE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S., anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso
l'Avvocatura metropolitana dell'Istituto, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avvocato M. MORELLI.
PARTE CONVENUTA
E CONTRO AN UD, elettivamente domiciliata in Roma, via Tevere, 19, presso lo studio dell'avv. G. NATOLA, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito n. 397 2023 00016391 49
000.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, FA IA proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito in oggetto.
Va premesso che l'INPS comunicava al ricorrente, a mezzo pec del 31 maggio
2023, che, dal controllo della posizione contributiva, era emerso il mancato versamento di contributi – già sospesi per emergenza Covid 2019- dovuti da
02/2020 a 02/2020 a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, per
l'importo totale di 1.853,30.
In giudizio il ricorrente opponeva che la società non aveva dipendenti e che, a decorrere dall'8 ottobre 2022, era stata cancellata dal Registro delle imprese;
affermava inoltre la sua legittimazione attiva (anche a titolo personale) al ricorso, dal momento che dei debiti sociali, pur se gravanti in via primaria sulla società, rispondono, in via sussidiaria, solidalmente ed illimitatamente, i singoli soci.
Il ricorrente esponeva i seguenti ulteriori motivi a sostegno dell'impugnazione:
1)illegittimità della pretesa per decadenza dal diritto a causa dell'omessa iscrizione a ruolo del credito nei termini dettati dall'art. 25 del d.lgs. 46/1999.
L'avviso di addebito avrebbe dovuto essere notificato entro la fine del quarto mese dall'iscrizione a ruolo dei contributi non versati, iscrizione che doveva avvenire, nel rispetto del detto art. 25, entro il 31 dicembre 2022 (termine
ultimo di scadenza in dipendenza del protrarsi della sospensione emergenza covid);
il ruolo invece è stato formato il 24 maggio 2023;
2)nullità della notifica dell'avviso di accertamento per mancato rispetto della procedura dettata dal combinato disposto dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010 e del protocollo INPS adottato con messaggio n. 18947/2013 secondo cui in uno alla comunicazione di addebito deve essere trasmesso in formato “pdf” l'avviso di addebito;
di contro il messaggio pec di cui al primo cpv. della presente motivazione, trasmesso dalla Direzione dell'INPS, era privo di relata di notifica sottoscritta con firma digitale;
3)nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 23 ter del d. lgs.
82/2005 e dell'art. 196 undecies c.p.c., in quanto
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