Trib. Genova, sentenza 02/07/2024, n. 739

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/07/2024, n. 739
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 739
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

R.G. 258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott. ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da IA ER, rappresentata e difesa, in forza di mandato
depositato nel fascicolo informatico, dall'avv. Iside Storace, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata
ricorrente
CONTRO
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di mandato generale alle
liti del 22 marzo 2024, a rogito notaio Roberto Fantini di Fiumicino, dagli avv. Lilia
Bonicioli, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Christian Lo Scalzo, elettivamente domiciliato
in Genova, Piazza della Vittoria 6r, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS
convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1


MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024 la sig.ra IA ER,
premesso di essere dipendente di Poste Italiane s.p.a., inizialmente assunta con contratti
a tempo determinato, lamenta il mancato accredito sul proprio estratto contributivo
della contribuzione relativa ai periodi lavorati alle dipendente di Poste dal 2 ottobre
2003 al 15 gennaio 2004, dal 16 giugno 2006 al 15 settembre 2006, dal 1 giugno 2007 al
30 settembre 2007, dal 1 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 e dal 1 dicembre 2008 al 31
dicembre 2010, nonostante il regolare versamento dei contributi da parte del datore di
lavoro.
La ricorrente conviene pertanto in giudizio l'INPS formulando le seguenti
conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare tenuto e condannare l'INPS all'accredito della
contribuzione da lavoro dipendente versata in favore della sig.ra IA ER nei periodi dal
2 ottobre 2003 al 15 gennaio 2004, dal 16 giugno 2006 al 15 settembre 2006, dal 1 giugno 2007
al 30 settembre 2007, dal 1 dicembre 2007 al 31 marzo 2008, e dal 1 dicembre 2008 al 31
dicembre 2010, nonché al rilascio di certificazione dalla quale emerga l'esatta consistenza della
contribuzione accreditata in suo favore.
Vinte le spese”.
L'INPS, costituitosi in giudizio in data 1 luglio 2024, eccepisce preliminarmente il
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, appartenendo la controversia alla
giurisdizione della Corte di Conti.
L'INPS eccepisce altresì l'inammissibilità della domanda, in quanto avente ad
oggetto un facere, e comunque l'infondatezza della stessa, stante l'intervenuta
prescrizione.
L'INPS conclude pertanto chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo tribunale dichiarare il difetto di giurisdizione. In subordine respingere il
ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
2
All'odierna udienza, non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa
viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e deve essere accolta, trattandosi
di questione rilevabile anche d'ufficio.
Come evidenziato in premessa, la ricorrente agisce nel presente giudizio per
vedersi accreditare la contribuzione maturata alle dipendente di Poste Italiane nei
periodi indicati in ricorso, contribuzione che assume essere stata regolarmente versata
da Poste Italiane, ma non accreditata dall'INPS.
Come condivisibilmente argomentato da altra sentenza di questo Tribunale, che si richiama anche ex art. 118 co. 1° disp. att. c.p.c, “ai fini in questione, deve farsi riferimento al petitum sostanziale, “che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè “della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” (Cass. SS.UU. ord. n.
784/2022;
conf., ex plurimis, Cass. SS.UU. 26500/2020, 6040/2019, 332012/2018).
Nella
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