Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 134
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 8320/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, I sezione civile- Collegio C, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8320 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.12.2024, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis.
29 c.p.c. delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, (c.f. , elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na), alla Parte_1 C.F._1
Via Traversa Solfatara n. 11, presso lo studio dell'avv. Maria Cibelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
Santa Maria a Cubito n. 513, presso lo studio dell'avv. Lucia Forte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 24.09.2023 la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle statuizioni assunte in sede con la sentenza di divorzio nr. 14741/2015 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2015 e pubblicata il 26.11.2015, disporsi l'aumento dell'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli
da € 500,00 ad € 600,00, ponendo l'ordine diretto di pagamento a carico del datore di Per_1 Per_2
lavoro del resistente ai sensi dell'articolo 156 cc.
A tal fine, parte ricorrente deduceva che: - il marito era stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, essendosi disinteressato degli stessi;
- le esigenze dei figli erano aumentate in ragione del tempo trascorso dalla separazione, nonché della patologia da cui era affetto
;
- da oltre sedici mesi il sig. aveva arbitrariamente ridotto il mantenimento in favore Per_2 CP_1 dei figli da € 500,00 ad € 300,00 e non aveva mai adeguato l'assegno agli indici Istat.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. , il quale contestando quanto ex adverso Controparte_1
rappresentato, deduceva che: - in sede di divorzio la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei minori era comprensiva degli assegni familiari, pari ad euro 200,00 mensili circa, che venivano percepiti da esso resistente in busta paga e versati alla ricorrente, pertanto l'effettivo importo di mantenimento era pari ad euro 300,00;
- da marzo 2022 la sig.ra percepiva per intero Parte_1
l'assegno unico che aveva sostituito gli assegni familiari;
- da aprile 2022 esso resistente versava la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei minori, in quanto somma spettante alla ricorrente in ragione della percezione da parte della medesima dell'assegno unico per i minori;
- le condizioni economiche di esso resistente erano peggiorate tant'è vero che aveva dovuto vendere l'immobile del quale era proprietario non riuscendo a versare la rata del mutuo e dovendo quindi sostenere la spesa mensile di euro 380,00 a titolo di canone della casa condotta in locazione, nonché la spesa pari ad €
250,00 per il mantenimento del figlio nato da una successiva relazione. Per detti motivi Per_3
chiedeva rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza cartolare del 25.01.2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, I sezione civile- Collegio C, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8320 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.12.2024, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis.
29 c.p.c. delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, (c.f. , elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na), alla Parte_1 C.F._1
Via Traversa Solfatara n. 11, presso lo studio dell'avv. Maria Cibelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
Santa Maria a Cubito n. 513, presso lo studio dell'avv. Lucia Forte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 24.09.2023 la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle statuizioni assunte in sede con la sentenza di divorzio nr. 14741/2015 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2015 e pubblicata il 26.11.2015, disporsi l'aumento dell'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli
da € 500,00 ad € 600,00, ponendo l'ordine diretto di pagamento a carico del datore di Per_1 Per_2
lavoro del resistente ai sensi dell'articolo 156 cc.
A tal fine, parte ricorrente deduceva che: - il marito era stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, essendosi disinteressato degli stessi;
- le esigenze dei figli erano aumentate in ragione del tempo trascorso dalla separazione, nonché della patologia da cui era affetto
;
- da oltre sedici mesi il sig. aveva arbitrariamente ridotto il mantenimento in favore Per_2 CP_1 dei figli da € 500,00 ad € 300,00 e non aveva mai adeguato l'assegno agli indici Istat.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. , il quale contestando quanto ex adverso Controparte_1
rappresentato, deduceva che: - in sede di divorzio la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei minori era comprensiva degli assegni familiari, pari ad euro 200,00 mensili circa, che venivano percepiti da esso resistente in busta paga e versati alla ricorrente, pertanto l'effettivo importo di mantenimento era pari ad euro 300,00;
- da marzo 2022 la sig.ra percepiva per intero Parte_1
l'assegno unico che aveva sostituito gli assegni familiari;
- da aprile 2022 esso resistente versava la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei minori, in quanto somma spettante alla ricorrente in ragione della percezione da parte della medesima dell'assegno unico per i minori;
- le condizioni economiche di esso resistente erano peggiorate tant'è vero che aveva dovuto vendere l'immobile del quale era proprietario non riuscendo a versare la rata del mutuo e dovendo quindi sostenere la spesa mensile di euro 380,00 a titolo di canone della casa condotta in locazione, nonché la spesa pari ad €
250,00 per il mantenimento del figlio nato da una successiva relazione. Per detti motivi Per_3
chiedeva rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza cartolare del 25.01.2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi