Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1024
TRIB Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 5-2-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24046/2024
TRA
UR EN, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via San
Tommaso d'Aquino 36 presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuschino dal quale è rappresentata e difesa come in atti
RICORRENTE
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto in Napoli alla via
Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 parte ricorrente esponeva che in data 6 marzo 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 4410/23)
onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ma il ctu aveva negato il beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' Inps al pagamento delle prestazioni.
L'Inps si costituiva contestando la domanda.
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 5 febbraio 2025 il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come parte ricorrente sia affetta da Diabete mellito tipo II in riferita terapia mista;
obesità con indice di massa corporea equivalente a 31.7, verosimilmente emenda-bile ed in assenza di complicanze artrosiche;
sindrome delle apnee ostruttive del sonno;
modesta nevrosi d'ansia
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 5-2-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24046/2024
TRA
UR EN, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via San
Tommaso d'Aquino 36 presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuschino dal quale è rappresentata e difesa come in atti
RICORRENTE
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto in Napoli alla via
Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 parte ricorrente esponeva che in data 6 marzo 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 4410/23)
onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ma il ctu aveva negato il beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' Inps al pagamento delle prestazioni.
L'Inps si costituiva contestando la domanda.
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 5 febbraio 2025 il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come parte ricorrente sia affetta da Diabete mellito tipo II in riferita terapia mista;
obesità con indice di massa corporea equivalente a 31.7, verosimilmente emenda-bile ed in assenza di complicanze artrosiche;
sindrome delle apnee ostruttive del sonno;
modesta nevrosi d'ansia
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non
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