Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 6223

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 6223
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6223
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3658/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA SUSA, 17 10138 TORINO Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MACRI' MARIACRISTINA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DUCHESSA Controparte_1 C.F._2
JOLANDA, 21 BIS 10138 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. VILLATA PIERGIUSEPPE in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 3.10.2024.
Per il P.M.
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Accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
VENARIA REALE il 26/08/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE
(atto n. 70, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.08.2005 e il 6.07.2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
16.12.2015, omologata dal Tribunale di Ivrea in data 30.12.2015.
Con ricorso depositato il 25.02.2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, di regolamentare il diritto di visita padre-minori come da ricorso, nonché il versamento di un
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