Trib. Lodi, sentenza 19/03/2024, n. 266
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Testo completo
N. R.G. 1722/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1722/2021 promossa da:
NA NI ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv.ta Silvia Covini;
- parte attrice - nei confronti di:
Avv. GIANMARCO LUPI ([...]), in proprio;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis:
- accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Avv. Gianmarco Lupi al mandato conferito dall'attore per la vertenza contro la Impresa Bacchi srl rubricata al n 5039/2019 RG del Tribunale di Milano, per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare risolto il contratto stipulato tra le parti per inadempimento dell'Avv. Gianmarco Lupi agli impegni assunti e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare all'attore la somma di € 71.758,71, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento, o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal 18/06/2017 al saldo e interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo;
condannare l'Avv. Gianmarco Lupi a pagare all'attore la complessiva somma di € 2.918,24, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
rigettare nel merito ogni domanda ed eccezione avanzata dall'Avv. Gianmarco Lupi nei confronti dell'attore per i motivi tutti esposti in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la società Generali Ass.ni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in GL TO (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 e di conseguenza fissare chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
pagina 1 di 9 2) In via principale nel merito, respingere le domande attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sull'oggetto del giudizio e sui fatti di causa.
1.1. OM LA ha convenuto in giudizio l'avvocato Gianmarco Lupi chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla violazione degli obblighi nascenti dal rapporto professionale in relazione all'impugnazione del licenziamento collettivo intimato allo stesso.
A fondamento della domanda risarcitoria, in fatto, è stato dedotto quanto segue:
- nel gennaio 2017 il sig. LA ha conferito incarico all'avv. Lupi affinché agisse nei confronti del suo datore di lavoro, Impresa Bacchi S.r.l., al fine di recuperare le differenze retributive maturate in ragione dell'espletamento di mansioni riferibili ad un inquadramento superiore a quello riconosciuto contrattualmente nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alle condotte vessatorie subite sul posto di lavoro;
- dall'aprile 2017 il sig. LA ha iniziato un periodo di malattia legato allo scompenso psicologico causato dalle condotte vessatorie;
- il 14.02.2017 l'Impresa Bacchi S.r.l., che stava usufruendo della cassa integrazione straordinaria, ha attivato la procedura di mobilità ex art. 4 L. n. 233/1991 conclusasi il 07.04.2017 con il verbale di accordo siglato dalle organizzazioni sindacali che ha previsto il licenziamento di 17 lavoratori;
- il 14.04.2017 l'Impresa Bacchi ha comunicato con telegramma al sig. LA il suo immediato licenziamento a seguito della procedura di mobilità, chiedendogli di presentarsi in sede il 18.04.2017 per riconsegnare la dotazione aziendale;
- con raccomandata a.r. del 18.04.2017 l'Impresa Bacchi ha comunicato formalmente all'attore il licenziamento già intimato con telegramma del 14.04.2014, confermando che egli era incluso tra i lavoratori destinatari della riduzione di personale deliberata il 14.02.2017;
inoltre, il datore di lavoro ha comunicato al sig. LA che il provvedimento di licenziamento era da ritenersi sospeso sino al termine del periodo di malattia, formulando una proposta di incentivo all'esito, rifiutata dall'attore su consiglio dell'avv. Lupi;
- il sig. LA ha quindi conferito incarico all'avv. Lupi affinché agisse nei confronti dell'Impresa Bacchi anche al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, rappresentando la volontà di ottenere solo una tutela economica non essendo interessato alla reintegra nel posto di lavoro in ragione delle condotte vessatorie subite;
- l'avv. Lupi ha suggerito di impugnare in via stragiudiziale il licenziamento nel termine di decadenza di 60 giorni e poi di procedere al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c, inoltre, l'avv. Lupi ha riferito all'attore che il licenziamento, in quanto nullo, non era soggetto a termini di impugnazione;
- con pec del 18.06.2017, inviata all'Impresa Bacchi, l'avv. Lupi ha impugnato stragiudizialmente il licenziamento;
con raccomandata del 27.09.2017 l'Impresa Bacchi ha esonerato il sig. LA, ancora in malattia, dalla prestazione della attività lavorativa nel periodo del preavviso che veniva monetizzato con la corresponsione della relativa indennità;
pagina 2 di 9
- la corresponsione nel mese di settembre 2017 dell'indennità sostitutiva del preavviso ha determinato l'immediata cessazione del rapporto di lavoro senza che la malattia potesse sospendere il decorso del preavviso;
- in data 15.12.2017 l'avv. Lupi ha promosso avanti alla Commissione provinciale di conciliazione della direzione territoriale del lavoro di Milano il tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc, al quale l'Impresa Bacchi non ha aderito;
- nei mesi successivi l'attore ha contattato più volte l'avv. Lupi al fine di essere informato sull'andamento della propria causa ed il medesimo gli riferiva che vi avrebbe proceduto il prima possibile e che comunque non vi era alcun problema in quanto le domande giudiziale non era soggetta a termini di decadenza e prescrizione;
- solo in data 28.03.2019 l'avv. Lupi ha convocato l'attore per fargli sottoscrivere il mandato necessario per procedere al deposito del ricorso;
in tale occasione, l'avv. Lupi ha chiarito di aver atteso a introdurre il giudizio per strategia processuale e che il ricorso per l'impugnazione del licenziamento poteva essere depositato in un termine di 5 anni mentre non era previsto alcun termine di decadenza per le altre domande;
- in data 13.04.2019 l'avv. Lupi ha rilasciato al sig. LA la seguente dichiarazione che sottoscriveva personalmente: “Io sottoscritto Avv. Gianmarco Lupi, su richiesta del sig. LA OM dichiara sotto la propria responsabilità di avere ricevuto incarico nel gennaio 2017 per agire nei confronti della Impresa Bacchi srl. Che non vi sono decadenze di termini e che incaso di decadenze derivanti dalla responsabilità del professionista verrà attivata la assicurazione obbligatoria che fin d'ora si indica nella Compagnia Assicurativa Generali spa filiale di Piacenza- Via Manfredi resa nota per obbligo di legge. L'Avv. Gianmarco Lupi precisa che l'impugnativa del licenziamento è avvenuta nei termini di cui al collegato lavoro ovvero entro i 60 giorni dal ricevuto licenziamento per mobilità collettiva del 14/04/2017.”;
- in data 17.05.2019 l'avv. Lupi ha depositato il ricorso avanti al Tribunale di Milano formulando le seguenti domande: “Accertare e dichiarare la sussistenza delle differenze contributive pari alla accertata diversa qualifica così come motivata in parte in fatto e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento di una somma pari ad euro 96.650,61;
Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento così come intimato al ricorrente e per l'effetto condannare la Impresa Bacchi srl al pagamento della soma di Euro 33.101,77 nonché tante mensilità quante quelle maturate dalla di licenziamento alla sentenza.;
Accertare e dichiarare la sussistenza del danno da vessatorietà subito dal sig. LA OM per un importo pari ad Euro 109.177,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”;
- all'udienza del 26.11.2019, celebrata dopo diversi rinvii non avendo l'avv. Lupi provveduto a notificare il ricorso, il Giudice del lavoro ha convertito il rito da ordinario a rito speciale Fornero, in quanto il ricorso conteneva una domanda ex art. 18 L. n. 300/1970;
a tale udienza Impresa Bacchi ha proposto di conciliare la causa con rinuncia al ricorso da parte del sig. LA e spese di lite compensate, tuttavia, la proposta non è stata accettata dall'avv. Lupi;
- con ordinanza del 29.11.2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili la domanda relativa alle differenze retributive da inquadramento contrattuale superiore e la domanda risarcitoria per le condotte vessatorie;
ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Impresa Bacchi s.r.l. per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 co. 2 L. n. 604/1966;
ha condannato il sig. LA a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori;
- in data 17.12.2019 l'attore ha revocato all'avv. Lupi il mandato e con pec dell'11.03.2020, a mezzo dell'avv.ta Covini, gli ha intimato il risarcimento del danno;
- in pari data l'avv. Lupi ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1722/2021 promossa da:
NA NI ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv.ta Silvia Covini;
- parte attrice - nei confronti di:
Avv. GIANMARCO LUPI ([...]), in proprio;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis:
- accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Avv. Gianmarco Lupi al mandato conferito dall'attore per la vertenza contro la Impresa Bacchi srl rubricata al n 5039/2019 RG del Tribunale di Milano, per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare risolto il contratto stipulato tra le parti per inadempimento dell'Avv. Gianmarco Lupi agli impegni assunti e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare all'attore la somma di € 71.758,71, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento, o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal 18/06/2017 al saldo e interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo;
condannare l'Avv. Gianmarco Lupi a pagare all'attore la complessiva somma di € 2.918,24, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
rigettare nel merito ogni domanda ed eccezione avanzata dall'Avv. Gianmarco Lupi nei confronti dell'attore per i motivi tutti esposti in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la società Generali Ass.ni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in GL TO (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 e di conseguenza fissare chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
pagina 1 di 9 2) In via principale nel merito, respingere le domande attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sull'oggetto del giudizio e sui fatti di causa.
1.1. OM LA ha convenuto in giudizio l'avvocato Gianmarco Lupi chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla violazione degli obblighi nascenti dal rapporto professionale in relazione all'impugnazione del licenziamento collettivo intimato allo stesso.
A fondamento della domanda risarcitoria, in fatto, è stato dedotto quanto segue:
- nel gennaio 2017 il sig. LA ha conferito incarico all'avv. Lupi affinché agisse nei confronti del suo datore di lavoro, Impresa Bacchi S.r.l., al fine di recuperare le differenze retributive maturate in ragione dell'espletamento di mansioni riferibili ad un inquadramento superiore a quello riconosciuto contrattualmente nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alle condotte vessatorie subite sul posto di lavoro;
- dall'aprile 2017 il sig. LA ha iniziato un periodo di malattia legato allo scompenso psicologico causato dalle condotte vessatorie;
- il 14.02.2017 l'Impresa Bacchi S.r.l., che stava usufruendo della cassa integrazione straordinaria, ha attivato la procedura di mobilità ex art. 4 L. n. 233/1991 conclusasi il 07.04.2017 con il verbale di accordo siglato dalle organizzazioni sindacali che ha previsto il licenziamento di 17 lavoratori;
- il 14.04.2017 l'Impresa Bacchi ha comunicato con telegramma al sig. LA il suo immediato licenziamento a seguito della procedura di mobilità, chiedendogli di presentarsi in sede il 18.04.2017 per riconsegnare la dotazione aziendale;
- con raccomandata a.r. del 18.04.2017 l'Impresa Bacchi ha comunicato formalmente all'attore il licenziamento già intimato con telegramma del 14.04.2014, confermando che egli era incluso tra i lavoratori destinatari della riduzione di personale deliberata il 14.02.2017;
inoltre, il datore di lavoro ha comunicato al sig. LA che il provvedimento di licenziamento era da ritenersi sospeso sino al termine del periodo di malattia, formulando una proposta di incentivo all'esito, rifiutata dall'attore su consiglio dell'avv. Lupi;
- il sig. LA ha quindi conferito incarico all'avv. Lupi affinché agisse nei confronti dell'Impresa Bacchi anche al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, rappresentando la volontà di ottenere solo una tutela economica non essendo interessato alla reintegra nel posto di lavoro in ragione delle condotte vessatorie subite;
- l'avv. Lupi ha suggerito di impugnare in via stragiudiziale il licenziamento nel termine di decadenza di 60 giorni e poi di procedere al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c, inoltre, l'avv. Lupi ha riferito all'attore che il licenziamento, in quanto nullo, non era soggetto a termini di impugnazione;
- con pec del 18.06.2017, inviata all'Impresa Bacchi, l'avv. Lupi ha impugnato stragiudizialmente il licenziamento;
con raccomandata del 27.09.2017 l'Impresa Bacchi ha esonerato il sig. LA, ancora in malattia, dalla prestazione della attività lavorativa nel periodo del preavviso che veniva monetizzato con la corresponsione della relativa indennità;
pagina 2 di 9
- la corresponsione nel mese di settembre 2017 dell'indennità sostitutiva del preavviso ha determinato l'immediata cessazione del rapporto di lavoro senza che la malattia potesse sospendere il decorso del preavviso;
- in data 15.12.2017 l'avv. Lupi ha promosso avanti alla Commissione provinciale di conciliazione della direzione territoriale del lavoro di Milano il tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc, al quale l'Impresa Bacchi non ha aderito;
- nei mesi successivi l'attore ha contattato più volte l'avv. Lupi al fine di essere informato sull'andamento della propria causa ed il medesimo gli riferiva che vi avrebbe proceduto il prima possibile e che comunque non vi era alcun problema in quanto le domande giudiziale non era soggetta a termini di decadenza e prescrizione;
- solo in data 28.03.2019 l'avv. Lupi ha convocato l'attore per fargli sottoscrivere il mandato necessario per procedere al deposito del ricorso;
in tale occasione, l'avv. Lupi ha chiarito di aver atteso a introdurre il giudizio per strategia processuale e che il ricorso per l'impugnazione del licenziamento poteva essere depositato in un termine di 5 anni mentre non era previsto alcun termine di decadenza per le altre domande;
- in data 13.04.2019 l'avv. Lupi ha rilasciato al sig. LA la seguente dichiarazione che sottoscriveva personalmente: “Io sottoscritto Avv. Gianmarco Lupi, su richiesta del sig. LA OM dichiara sotto la propria responsabilità di avere ricevuto incarico nel gennaio 2017 per agire nei confronti della Impresa Bacchi srl. Che non vi sono decadenze di termini e che incaso di decadenze derivanti dalla responsabilità del professionista verrà attivata la assicurazione obbligatoria che fin d'ora si indica nella Compagnia Assicurativa Generali spa filiale di Piacenza- Via Manfredi resa nota per obbligo di legge. L'Avv. Gianmarco Lupi precisa che l'impugnativa del licenziamento è avvenuta nei termini di cui al collegato lavoro ovvero entro i 60 giorni dal ricevuto licenziamento per mobilità collettiva del 14/04/2017.”;
- in data 17.05.2019 l'avv. Lupi ha depositato il ricorso avanti al Tribunale di Milano formulando le seguenti domande: “Accertare e dichiarare la sussistenza delle differenze contributive pari alla accertata diversa qualifica così come motivata in parte in fatto e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento di una somma pari ad euro 96.650,61;
Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento così come intimato al ricorrente e per l'effetto condannare la Impresa Bacchi srl al pagamento della soma di Euro 33.101,77 nonché tante mensilità quante quelle maturate dalla di licenziamento alla sentenza.;
Accertare e dichiarare la sussistenza del danno da vessatorietà subito dal sig. LA OM per un importo pari ad Euro 109.177,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”;
- all'udienza del 26.11.2019, celebrata dopo diversi rinvii non avendo l'avv. Lupi provveduto a notificare il ricorso, il Giudice del lavoro ha convertito il rito da ordinario a rito speciale Fornero, in quanto il ricorso conteneva una domanda ex art. 18 L. n. 300/1970;
a tale udienza Impresa Bacchi ha proposto di conciliare la causa con rinuncia al ricorso da parte del sig. LA e spese di lite compensate, tuttavia, la proposta non è stata accettata dall'avv. Lupi;
- con ordinanza del 29.11.2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili la domanda relativa alle differenze retributive da inquadramento contrattuale superiore e la domanda risarcitoria per le condotte vessatorie;
ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Impresa Bacchi s.r.l. per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 co. 2 L. n. 604/1966;
ha condannato il sig. LA a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori;
- in data 17.12.2019 l'attore ha revocato all'avv. Lupi il mandato e con pec dell'11.03.2020, a mezzo dell'avv.ta Covini, gli ha intimato il risarcimento del danno;
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