Trib. Padova, sentenza 15/11/2024, n. 813

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 15/11/2024, n. 813
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 813
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

N. V.G. 10812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10812/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Chiara Glorioso Parte_1 Parte_2
e dell'avv. Giuliana Grigolon
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“voglia PRONUNCIARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO tra loro celebrato a Cadoneghe
(PD) in data 8/9/2001, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni previste dalla legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso e sarà collocato Per_1
presso ciascun genitore a settimane alterne, al fine di garantirgli la preservazione di un rapporto continuativo sia con la madre che con il padre e a questi ultimi di partecipare pariteticamente alla vita quotidiana del figlio. In particolare, il minore starà con la madre e con il padre, presso le rispettive abitazioni dal lunedì (dopo scuola nel periodo scolastico, dalle 9,00 della mattina nei periodi di sospensione scolastica) sino al lunedì successivo (fino all'entrata a scuola nel periodo scolastico, fino
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alle ore 9,00 nei periodi di sospensione scolastica). La residenza anagrafica sarà fissata presso
l'abitazione della madre. Starà inoltre con entrambi i genitori: - la metà delle vacanze scolastiche natalizie (da intendersi dal primo giorno di chiusura delle scuole fino al giorno antecedente la riapertura delle stesse), comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di San Silvestro;
- le vacanze pasquali (dal giorno dopo la chiusura delle scuole fino al giorno antecedente la riapertura delle stesse) ad anni alterni (in particolare passeranno la Pasqua con il genitore con cui non hanno passato il giorno di Natale);
- festività ed eventuali ponti infrannauli che comportino sospensione della frequenza scolastica, alternandoli nel corso dell'anno e negli anni successivi;
- almeno due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive, che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
2) La LI , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, vivrà presso la causa di
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