Trib. Velletri, sentenza 14/10/2024, n. 2094
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Testo completo
N. R.G. 1111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. M V presidente dott. P P giudice dott. C B giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GUERCIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
PARTE ATTRICE nei confronti di:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Velletri
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2024 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni da intendersi in questa sede integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione notificato il 1.3.2024 al PM in sede, ha chiesto di essere Parte_1 autorizzato a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili, ha inoltre chiesto la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, con assunzione del nome in luogo di . Per_1 Pt_1
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: (i) che fin dall'infanzia ha sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di
sesso biologico maschile;
(ii) che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha, ormai da tempo, assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna;
(iii) che, sentendo soggettivamente propria
l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
(iv) che, a tal fine, ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera
“San Camillo Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto servizio i quali, all'esito di un percorso psico-diagnostico, hanno redatto sulla persona dell'attore esaustiva relazione psico- sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG), più comunemente nota come transessualismo;
(v) che, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di una donna. L'attore ha, quindi, Pt_1
chiesto la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome contestualmente all'autorizzazione a procedere con gli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili.
L'atto introduttivo della lite è stato notificato nei confronti del Pubblico Ministero in sede, per la partecipazione al giudizio.
In sede di audizione della parte, espletata dal giudice istruttore all'udienza del 2.10.2024, Pt_1
ha confermato le deduzioni allegate in citazione.
[...]
Il Pubblico Ministero non ha formulato specifici rilievi.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, dato atto della rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Va accordata nello specifico l'autorizzazione all'intervento medico chirurgico previsto dall'art. 3 della legge 164 del 1982, che detta “norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” attribuendo preminente rilevanza al cosiddetto sesso psicologico e comportamentale, allorché il soggetto che lo richiede, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia manifestato sin dalla tenera età una naturale tendenza a comportarsi con se stesso e nella vita di relazione come appartenente all'altro sesso.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. M V presidente dott. P P giudice dott. C B giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GUERCIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
PARTE ATTRICE nei confronti di:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Velletri
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2024 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni da intendersi in questa sede integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione notificato il 1.3.2024 al PM in sede, ha chiesto di essere Parte_1 autorizzato a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili, ha inoltre chiesto la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, con assunzione del nome in luogo di . Per_1 Pt_1
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: (i) che fin dall'infanzia ha sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di
sesso biologico maschile;
(ii) che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha, ormai da tempo, assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna;
(iii) che, sentendo soggettivamente propria
l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
(iv) che, a tal fine, ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera
“San Camillo Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto servizio i quali, all'esito di un percorso psico-diagnostico, hanno redatto sulla persona dell'attore esaustiva relazione psico- sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG), più comunemente nota come transessualismo;
(v) che, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di una donna. L'attore ha, quindi, Pt_1
chiesto la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome contestualmente all'autorizzazione a procedere con gli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili.
L'atto introduttivo della lite è stato notificato nei confronti del Pubblico Ministero in sede, per la partecipazione al giudizio.
In sede di audizione della parte, espletata dal giudice istruttore all'udienza del 2.10.2024, Pt_1
ha confermato le deduzioni allegate in citazione.
[...]
Il Pubblico Ministero non ha formulato specifici rilievi.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, dato atto della rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Va accordata nello specifico l'autorizzazione all'intervento medico chirurgico previsto dall'art. 3 della legge 164 del 1982, che detta “norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” attribuendo preminente rilevanza al cosiddetto sesso psicologico e comportamentale, allorché il soggetto che lo richiede, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia manifestato sin dalla tenera età una naturale tendenza a comportarsi con se stesso e nella vita di relazione come appartenente all'altro sesso.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di
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