Trib. Perugia, sentenza 15/11/2024, n. 446

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 15/11/2024, n. 446
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 446
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile n. 554/2019 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Mastrangeli Fabrizio Domenico) Parte_1

- ricorrente -

contro
(avv. Bagianti Emilio) Controparte_1
- resistente- ha pronunciato la seguente
SENTENZA


1. Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10 maggio 2019, si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale affinché:
- previo accertamento delle ore di lavoro straordinario svolte dal 16 ottobre 1989 sino al 30 gennaio 2018, la società convenuta venisse condannata a corrispondergli importo di €22.434,72 lorde, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dal dovuto sino al saldo;

- previo accertamento, per il periodo dal settembre 1991 alla cessazione del rapporto
(30 gennaio 2018), del concreto svolgimento di superiori mansioni riferibili al IV livello del CCNL del Settore Chimica, Gomma, Vetro, Aziende Artigiane, a fronte del
III livello di formale inquadramento, la società resistente venisse condannata a corrispondergli ulteriore importo di €28.649,95 lordi, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione del superiore inquadramento.
Il ricorrente, dipendente della dal 16 Controparte_1
ottobre 1989 al 30 gennaio 2018 (data in cui veniva licenziato), ha allegato a sostegno delle proprie pretese:
- di aver svolto, per tutta la durata del proprio rapporto di lavoro, un orario di 42 ore settimanali, suddiviso in 6 giorni (dal lunedì al sabato), dalle 7:00 alle 14:00, nonostante il proprio contratto prevedesse 40 ore settimanali, così lavorando 2 ore in più a settimana rispetto alla previsione contrattuale (con superamento dell'orario da retribuirsi come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 26 CCNL cit.);

- di essere stato assunto con la qualifica di operaio di III livello CCNL del settore
Chimica, Gomma, Vetro- Aziende artigiane, per mansioni di operaio installatore, ma di aver in concreto svolto, sin dal settembre 1991, mansioni riconducibili al IV livello dello stesso CCNL, implicanti particolari capacità pratiche e tecniche, possedute in ragione della notevole professionalità acquisita, avendo da allora sempre lavorato in totale autonomia esecutiva, per qualsiasi destinazione, fino a compiere operazioni di peculiare difficoltà, installando e posando in opera qualunque volume piano o curvato, su ogni tipologia di infissi;

- che, durante gli ultimi anni di servizio, in ragione della notevole esperienza e della significativa capacità professionale acquisite, gli era stato disposto affiancamento di un apprendista da formare (tale ), che lo seguiva per l'istallazione Persona_1
di ogni tipologia di prodotto aziendale, da eseguirsi per ogni destinazione ed ogni cliente, con piena autonomia decisionale sulle modalità esecutive ed operative.
ritualmente evocata in giudizio, si è Controparte_1
costituita in giudizio con memoria depositata in data 18 settembre 2020, eccependo, in
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primo luogo, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati, e, nel merito,
l'infondatezza di ogni pretesa avanzata dal lavoratore (il cui rapporto di lavoro era cessato per assenza ingiustificata del dipendente sin dal mese di ottobre 2017, in seguito a contrasti in relazione alle modalità di cessazione del rapporto ed alla connessa possibilità di fruire del trattamento Naspi per disoccupazione involontaria), contestando la veridicità della ricostruzione dei fatti descritta nel ricorso introduttivo, e in particolare, affermando che:
- fino ad anno 1989, l'azienda aveva osservato orario spezzato (dalle ore 8 alle ore 13
e dalle ore 15 alle ore 18), determinandosi, sin da anno 1990, a passare ad orario diverso (dalle 7 alle 10 e dalle 10.20 alle 14, per un totale di 6,40 ore al giorno, pari
a 40 ore settimanali): modifica accolta con entusiasmo da tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, che, in tal modo, potevano beneficiare di pomeriggi liberi da destinare ad esigenze personali (famiglia, tempo libero), anche contenendo i costi di trasferimento casa – lavoro, con unico tragitto quotidiano (andata e ritorno);

- il ricorrente aveva ricevuto ogni spettanza retributiva e ed aveva lavorato in piena conformità all'orario di lavoro descritto (6,40 ore giornaliere), recandosi in sede alle ore 7, per poi espletare lì i propri compiti ovvero per effettuare le consegne dei prodotti aziendali presso i vari clienti, interrompendo il lavoro per la pausa di 20 minuti, sia in sede che fuori, ed uscire sempre ad ore 14, dopo la timbratura del badge (regolarità nell'osservanza dell'orario di lavoro pure verificata da in sede CP_2
di accertamento ispettivo);

- nella suddetta pausa (dalle ore 10 alle ore 10,20), l'attività aziendale veniva interrotta ed i clienti, all'ingresso, venivano invitati ad attenderne la fine prima di essere serviti: modalità operative mai contestate da alcuno dei dipendenti e proseguite nella reciproca soddisfazione, ragion per cui, ferma la rigorosa osservanza dell'onere della prova, in relazione al lavoro straordinario dedotto
(implicante esatta collocazione cronologia delle prestazioni eccedenti il normale
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orario di lavoro) ed esclusa nell'an la sussistenza del credito retributivo azionato, doveva ritenersi del tutto erronea anche la quantificazione operata nel prospetti contabili allegati al ricorso introduttivo;

- fermo altresì il difetto di allegazioni e riscontri idonei (profili caratterizzanti le mansioni rivendicate nonché la gradazione e intensità per responsabilità, autonomia e complessità nonché coordinamento dell'attività corrispondente), anche le pretese retributive derivanti dal superiore inquadramento dovevano ritenersi insussistenti nell'an (per essere stato affidato al ricorrente unico compito di eseguire installazione di materiali e prodotti di cui il titolare - - Parte_2
aveva in sede definito autonomamente sistemi di montaggio e di ancoraggio, senza assumere alcuna autonoma decisione operativa, salvo chiamare l'azienda per ricevere le necessarie istruzioni in caso di dubbi) e quantificate senza alcuna indicazione dei parametri oggettivi utilizzati per il calcolo, al ricorrente.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di due testi di parte ricorrente Testimone_1
e ) e tre testi di parte resistente ( , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e ). Testimone_5
Ad udienza odierna, ad esito di contraddittorio scritto delle parti, la causa è stata discussa
e decisa.


2. Motivi della decisione

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi azionati, formulata da parte resistente, non essendo stata fornita prova, nel caso di specie, della riferibilità al rapporto per cui è causa di tutela di carattere reintegratorio (in difetto di deduzione e riscontro circa il requisito dimensionale necessario) né potendosi applicare al rapporto di lavoro sub iudice il principio di diritto invocato da parte ricorrente (Cass.
26246/22 unicamente riferibile ai rapporti di lavoro sorti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23/2015 - 7 marzo 2015 - atteso che: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto
4 legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”).
Nel residuo merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ritiene, invero, questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze processuali, non sussiste idoneo riscontro, ex art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi delle pretese retributive azionate.
In primo luogo, occorre osservare che non è consentita ab origine integrazione della fattispecie creditoria dedotta da parte ricorrente, avuto riguardo al contenuto dell'art. 25
CCNL applicato al rapporto, riferibile ad assetto organizzativo ed operativo datoriale del tutto diverso, ove viene previsto che: “per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le sei ore consecutive, si darà luogo a mezz'ora di intervallo retribuito”.
Costituisce invero dato incontestato l'articolazione oraria del ciclo produttivo dell'azienda ricorrente dalle ore 7 alle ore 14 mentre diverso ambito operativo ed organizzativo definisce l'art. 1 d. lgs.vo 66/2003 riguardo alla nozione di lavoro a turni, definito come
“qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.
Può invece ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 8 della medesima fonte di rango primario che prevede, al comma 1, che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
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