Trib. Mantova, sentenza 10/12/2024, n. 963

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 10/12/2024, n. 963
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 963
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. 1784/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1784/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LORIS VENERI, giusta delega in atti
RICORRENTE
, C.F. , nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
05/12/1973
RESISTENTE CONTUMACE

Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis. 12
e 473-bis. 49 c.p.c.

CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova adito, contrariis reiectis,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;

2) a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa e acceso presso banca UniCredit S.p.A. filiale di Sant'Antonio Porto Mantovano (MN)
(codice IBAN: [...] 000106263339);

3) disporre l'assegnazione della casa coniugale, attualmente sita in Porto Mantovano
(MN) in Via Monteverdi n.145 e concessa in abitazione e dimora dal Comune di Porto
Mantovano, con gli arredi ed il mobilio ivi presenti, alla SI.ra affinché la stessa Pt_1
possa viverci con il figlio entro i limiti temporali di legge come previsti a Per_1 tutela dell'ente comunale proprietario dell'alloggio in questione;

4) ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova di provvedere alle annotazioni di rito;

5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
La SI.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. Parte_1
473-bis 49 c.p.c.
CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Mantova che, decorso il termine previsto dall'art. 3 Legge n.
898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Mantova di procedere alla annotazione della emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1) confermare, a titolo di mantenimento personale, la corresponsione da parte del SI.
alla SI.ra dell'importo mensile di € 250,00 entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa e acceso presso banca
UniCredit S.p.A. filiale di Sant'Antonio Porto Mantovano (MN) (codice IBAN: IT 11B
02008 57820 000106263339);

2) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Porto Mantovano (MN), in
Via Monteverdi n.145 e concessa in abitazione dimora dal Comune di Porto
Mantovano, con gli arredi ed il mobilio ivi presenti, alla SI.ra ;
Pt_1

2 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La SI.ra chiedeva all'intestato Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata la separazione
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