Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 514
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S - Presidente-
Dott. V R - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10037 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a San Giorgio a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
R E presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. S S presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 01/12/2007,che
[...] dall'unione coniugale erano nate le figlie , nata a San Giorgio a [...] il Persona_1
14.03.2008 e , nata a [...] il [...], rappresentavano la volontà di separarsi Persona_2
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Enrico
Forzati n. 45, di proprietà esclusiva del sig. e gravata da mutuo ipotecario, resterà CP_1
Per_ Per_ assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente alle due figlie minori e ;
Parte_1
Per_ Per_ 3. Le figlie minori, e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore importanza
(riguardanti istruzione, educazione e salute) per le figlie verranno adottate di comune accordo tra
i genitori mentre quelle di minore importanza attinenti all'organizzazione della vita quotidiana saranno prese separatamente da ciascuno dei due nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sè;
4.Le figlie minori avranno il domicilio prevalente presso la madre cui sarà assegnata la casa coniugale ed in regime di permanenza elastico presso il padre, che potrà stare con loro secondo il seguente calendario: per tre pomeriggi a settimana, dalle 17,00 alle
21,30, con senza vincoli di
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