Trib. Latina, sentenza 04/12/2024, n. 1344

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 04/12/2024, n. 1344
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1344
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.
127ter c.p.c.
;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al n. 623/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Arduini;
Parte_1 contro
(già , in persona del Ministro pro Controparte_1 CP_2 tempore; (contumace)
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v.
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 25.02.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, avendo premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nel ruolo del personale ATA dal

1.09.2011 dopo avere espletato diversi anni di servizio pre-ruolo per l'amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato, lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per mancato riconoscimento integrale del servizio svolto precedentemente all'immissione in ruolo eccependo, sotto vari profili, la violazione della normativa comunitaria.
Ritenuto di aver diritto al riconoscimento per intero, anche ai fini economici, di tutti gli anni di servizio non di ruolo, ha chiesto al giudice di condannare il
[...]
alla ricostruzione della carriera tenendo conto del riconoscimento per Controparte_1 intero di tutti gli anni lavorati non di ruolo con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
Seppur ritualmente evocato in giudizio il convenuto non si costituiva restando CP_1 contumace.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza
e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

La parte ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: per i docenti l'art.
485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo”) e per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs.
n. 297/1994
(secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della
metà”) - siano in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ;
8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere
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