Trib. Venezia, sentenza 13/11/2024, n. 4078

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 13/11/2024, n. 4078
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 4078
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 898 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa S B Presidente relatore dott.ssa F B Giudice dott.ssa M V V G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da

Parte_1
Con l'avv. LARA SERENO ricorrente contro

Controparte_1
Con l'avv. ENRICO GASPARINI e l'avv. PATRIZIA STEA convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale di udienza del
11/07/2024 con rinuncia agli scritti conclusionali per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 16/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
1
Venezia il 20/12/2008 con la controparte;
matrimonio dal quale sono nate le figlie Per_1
(28/09/2011) e (20/02/2013), ad oggi entrambe minorenni. Persona_2
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa n. cron. 3776 del 2017 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparsi in udienza, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e, dando atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio come da foglio allegato alle note depositate il 10/07/2024, chiedevano concordemente e ottenevano di poter precisare le conclusioni in conformità all'accordo stesso, di seguito ritrascritto:
a) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e il Parte_1
signor in data 20.12.2008 in Venezia e registrato presso gli Uffici di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Venezia al n. 117 (all. 330), Parte I, Serie A, Ufficio 1, anno 2008, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di rito;
(cfr doc. 3 Per_ ricorso introduttivo) b) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_2

ad entrambi i genitori, i quali di comune accordo dovranno assumere le decisioni più
[...] importanti nell'interesse delle figlie, relative alla scelta della residenza all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale;
disporre altresì che l'esercizio della responsabilità genitoriale, relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti le figlie minori, spetterà separatamente ed autonomamente al genitore con il quale le medesime trovano;
c) disporre il collocamento prevalente di presso l'abitazione materna, Persona_2

con previsione, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, che la stessa stia con il padre un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola con rientro alle ore 21.30, nonché a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica
Per_ sera;
disporre altresì il collocamento prevalente di presso l'abitazione paterna, con previsione, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, che la stessa stia con la madre un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola con rientro alle ore 21.30, nonché a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
d) i

2 signori e si impegnano affinché, nell'interesse di entrambe le figlie, nei Pt_1 CP_1
periodi in cui sono con il genitore non collocatario sarà presente anche l'altra sorella , alternando di fatto quindi non solo i fine settimana ma anche i giorni infrasettimanali, ciò
Per_ per permettere a e ad di condividere il piu' tempo possibile assieme;
e) Persona_2

le minori trascorreranno le festività assieme in alternanza con entrambi i genitori;
pertanto: una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, rispettivamente dal 23 al 31 Dicembre

e dal 1° al 6 Gennaio, ad anni alterni (stabilendo che si parta nel 2024 dalla prima settimana con la madre), con sospensione dell'alternanza ordinaria dei fine-settimana e successiva ripresa della stessa in riferimento all'organizzazione del week-end precedente
l'interruzione;
tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (stabilendo che si
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi