Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2024, n. 132
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Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 16/06/2023
DA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , , Pt_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
, , , , ,
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24
, , , , , Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29
, , , , Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33 [...]
, Pt_34 Parte_35
Con gli Avv.ti CALABRO' COSIMO e CAUDULLO DINO
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 29/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI
In via principale:
Previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM.
23/9/2015 e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti a tempo determinato, a fruire della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015
e per l'effetto
- condannare il , in persona del a costituire in favore dei Controparte_2 CP_3 ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, segnatamente:
COGNOME NOME IMPORTO COMPLESSIVO
3000 Parte_1
1000 Parte_2
3000 Parte_3
2500 Parte_4
2500 Parte_5
2000 Parte_6
2500 Parte_7
2000 Parte_8
2000 Parte_9
2000 Parte_10
2000 Parte_11
1000 Pt_13 Pt_13
2000 Parte_14
1500 Parte_15
2500 Parte_16
1500 Parte_17
1500 Parte_18
2000 Pt_19 Pt_19
1500 Parte_20
1500 Parte_21
2000 Parte_22
3500 Parte_23
3500 Parte_24
2500 Parte_25
2500 Parte_26
3000 Parte_27
3000 Parte_28
2000 Parte_29
3500 Parte_30
2500 Parte_31
3000 Parte_32
1500 Parte_33
2500 Parte_34
2500 Parte_35
In via subordinata:
Previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo da parte del convenuto, CP_1
condannarsi il al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno, CP_1
anche in forma specifica, ex art 1218 c.c., mediante assegnazione e accredito delle stesse nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine ai compensi di causa, spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER IL RESISTENTE
In via preliminare: Si eccepisce la prescrizione quinquennale per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (relata di notifica del 06/07/2023).
In via principale: Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria.
Spese rifuse
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 16/06/2023, gli attori di cui in epigrafe – nel premettere di aver prestato tutti servizio alle dipendenze del convenuto
[...]
in qualità di docenti in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni Controparte_2
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 – hanno inteso agire giudizialmente onde sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con riferimento agli anni per come specificamente individuati per ciascun soggetto in sede di atto introduttivo.
Per quel che concerne l'eccepita prescrizione quinquennale dei crediti contestati, va precisato –
1) che nella fattispecie oggetto di disamina trova applicazione l'art. 2948 n° 4 cc, il quale non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva prevedendo la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
2) che nel caso di specie si collocano oltre il quinquennio dalla data di deposito dell'atto introduttivo le annualità relative agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 riguardanti le posizioni di , Parte_1 Pt_3
, , , e relativamente all'anno
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_25 Parte_28
scolastico 2016/2017;
, , , , , Parte_4 Parte_23 Parte_24 Parte_27 Parte_30
e relativamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. Parte_32 Parte_35
Peraltro alla mancata prescrizione della carta docente si perviene d'altronde anche in quanto il bonus è valido per 2 anni dal momento dell'emissione, per cui il termine di prescrizione quinquennale, a tutto concedere, inizia a decorrere, ex art. 2935 del cc., solo dal 31 agosto dell'anno successivo all'anno di maturazione. Come chiarito dalla giurisprudenza «L'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 prevede che “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto”. L'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 continua precisando che “la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.” L'art. 5, comma 2, del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016, a sua volta, prevede che “Per l'a.s. 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016”. L'art. 6, comma 6, del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 continua precisando che “il bonus è cumulabile e valido per 2 anni dal
momento dell'emissione (non prima del 30 novembre), per cui il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere, ex art. 2935 del cc., dal 30 novembre 2018 o, a tutto voler concedere, facendo riferimento all'inizio dell'anno scolastico, dal 1^ settembre 2018”. La prescrizione quinquennale dell'anno scolastico 2018/19, pertanto, matura, anche in assenza di atto di diffida, almeno a partire dal 31.08.2025»
Così Trib. Parma n° 33/2023.
Passando ora alla disamina inerente il merito della vertenza, appare più che mai opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale caratterizzante la materia in questione
- L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (c.d. Buona Scuola) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00= annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_4
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
- Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. -
Con il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 è stato stabilito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con
contratto a tempo parziale, e anche sebbene non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno. Gli odierni ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo