Trib. Monza, sentenza 09/04/2024, n. 1152
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Testo completo
N. R.G. 8833/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8833/2023 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Paderno Dugnano (MI), Via Cardinal Riboldi nr. 35 int 1, ed elettivamente domiciliata in Chiavari (Ge), Via Grimaldi 2/1 presso lo studio e la persona dell'Avv. CRISTINA CAFFERATA del Foro di Genova (C.F.: ) che la assiste, rappresenta e difende in forza di mandato in CodiceFiscale_2 calce al ricorso e dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(CF: nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._3
Paderno Dugnano, Via Cardinal Riboldi n.35
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RAPPORTI CON I FIGLI NATURALI
CONCLUSIONI per Parte_1
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le deduzioni scritte ed allegate, respingendo ogni contraria tesi avversaria, ascoltati i genitori e presi i provvedimenti provvisori urgenti ed inaudita altera parte (di visita e di mantenimento) meglio visti nell'esclusivo interesse del minore Persona_1 Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la madre (attualmente la stessa vive a Chiavari);
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Disporre un calendario di visita padre-figlio che preveda il diritto di visita del padre una volta ogni quindici giorni o, in subordine, una volta alla settimana in favore del figlio, con monitoraggio della madre e/o del nonno materno e/o di un educatore scelto dall'Ill.mo Giudice adito alla luce di tutta l'esposizione sopra effettuata e nell'esclusivo interesse di con diritto del padre ad una video Per_1 chiamata giornaliera;
Disporre che il Sig. intraprenda un percorso psicologico al fine della gestione della rabbia, per la CP_1 comunicazione tra i genitori ed al fine di supportare lo stesso al proprio ruolo genitoriale;
Anche la ricorrente si rende disponibile al percorso che verrà ritenuto ed indicato dall'Ill.mo Giudice adito;
Disporre che il Sig. versi, quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro CP_1
700,00 alla madre;
Disporre e confermare che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
Disporre che il Sig. versi alla madre, in relazione alle spese straordinarie del minore, la quota del CP_1
70% delle stesse;
Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria, si chiede l'ammissione, per interpello e testimoni, dei capitoli indicati in premessa dal n. 1 al n. 34 (epurati dalle parole negative e dalle osservazioni valutative,) e si indicano, quali testimoni, i Sig.ri ed Testimone_1 Tes_2
Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente, anche in considerazione del fatto che, alcune delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, sono documentalmente provate dagli screen shot prodotti, che le parti si sono scambiate.
I. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE E TEMPI DI
PERMANENZA PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATARIO Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente chiede l'affido esclusivo del figlio minore , nato il Persona_1
29.12.2021 a Milano dalla relazione more uxorio con con collocamento presso di sé CP_1
e visite del padre alla presenza di un familiare o di un educatore.
Allega che, ad ottobre 2022, lei organizzava la festa del battesimo di , festa Per_1 durante la quale il Sig. si ubriaca e andava in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8833/2023 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Paderno Dugnano (MI), Via Cardinal Riboldi nr. 35 int 1, ed elettivamente domiciliata in Chiavari (Ge), Via Grimaldi 2/1 presso lo studio e la persona dell'Avv. CRISTINA CAFFERATA del Foro di Genova (C.F.: ) che la assiste, rappresenta e difende in forza di mandato in CodiceFiscale_2 calce al ricorso e dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(CF: nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._3
Paderno Dugnano, Via Cardinal Riboldi n.35
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RAPPORTI CON I FIGLI NATURALI
CONCLUSIONI per Parte_1
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le deduzioni scritte ed allegate, respingendo ogni contraria tesi avversaria, ascoltati i genitori e presi i provvedimenti provvisori urgenti ed inaudita altera parte (di visita e di mantenimento) meglio visti nell'esclusivo interesse del minore Persona_1 Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la madre (attualmente la stessa vive a Chiavari);
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Disporre un calendario di visita padre-figlio che preveda il diritto di visita del padre una volta ogni quindici giorni o, in subordine, una volta alla settimana in favore del figlio, con monitoraggio della madre e/o del nonno materno e/o di un educatore scelto dall'Ill.mo Giudice adito alla luce di tutta l'esposizione sopra effettuata e nell'esclusivo interesse di con diritto del padre ad una video Per_1 chiamata giornaliera;
Disporre che il Sig. intraprenda un percorso psicologico al fine della gestione della rabbia, per la CP_1 comunicazione tra i genitori ed al fine di supportare lo stesso al proprio ruolo genitoriale;
Anche la ricorrente si rende disponibile al percorso che verrà ritenuto ed indicato dall'Ill.mo Giudice adito;
Disporre che il Sig. versi, quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro CP_1
700,00 alla madre;
Disporre e confermare che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
Disporre che il Sig. versi alla madre, in relazione alle spese straordinarie del minore, la quota del CP_1
70% delle stesse;
Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria, si chiede l'ammissione, per interpello e testimoni, dei capitoli indicati in premessa dal n. 1 al n. 34 (epurati dalle parole negative e dalle osservazioni valutative,) e si indicano, quali testimoni, i Sig.ri ed Testimone_1 Tes_2
Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente, anche in considerazione del fatto che, alcune delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, sono documentalmente provate dagli screen shot prodotti, che le parti si sono scambiate.
I. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE E TEMPI DI
PERMANENZA PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATARIO Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente chiede l'affido esclusivo del figlio minore , nato il Persona_1
29.12.2021 a Milano dalla relazione more uxorio con con collocamento presso di sé CP_1
e visite del padre alla presenza di un familiare o di un educatore.
Allega che, ad ottobre 2022, lei organizzava la festa del battesimo di , festa Per_1 durante la quale il Sig. si ubriaca e andava in
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