Trib. Palermo, sentenza 26/06/2024, n. 2966
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Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N° __________ Reg. Gen. Lav.
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona F.A. _________________ del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente
Addì _____________ SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 12047 R.G. 2022, promossa
Rilasciata spedizione in forma
DA esecutiva all'Avv.
AN NZ, rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____________________ PIETRO MARTORANA e PAOLO PERRONE, giusta procura in atti, per ___________________ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in
Palermo, Corso CALATAFIMI 589;
Il Cancelliere Ricorrente
CONTRO
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli Avv. Delia CERNIGLIARO e
ADRIANA GIOVANNA RIZZO, giusta procure generali richiamate
in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO: PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI
GARANZIA PER IL T.F.R.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 26/06/2024, ha emesso SENTENZA, avente il seguente
dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione.
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Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Condanna l'I.N.P.S.- Fondo di Garanzia per il t.f.r. al pagamento in favore di
AN NZ della somma complessiva di €. 28.888,91, a
titolo di T.F.R. maturato nei confronti del CE.FO.P., dichiarato fallito, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo
effettivo.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di questo grado e
condanna l'I.N.P.S. al pagamento della residua frazione, che liquida in
complessivi Euro 2.325,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in
favore degli Avv.ti PIETRO MARTORANA e PAOLO PERRONE. ai sensi
dell'art. 93 cod. proc.civ.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2022, AN NZ convenne
in giudizio l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, Fondo
di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, per ottenerne la condanna al
pagamento in proprio favore della somma di Euro 28.888,91 dovutale a titolo di
T.F.R., maturato nel corso del rapporto di lavoro da lei intrattenuto con il CE.FO.P.
– Centro di Formazione Professionale, successivamente dichiarato fallito con
sentenza n° 180/2011 del Tribunale di Palermo ed ammessa allo stato passivo della
procedura, oltre gli accessori di legge.
In particolare, la ricorrente deduceva di avere presentato in data 26/01/2021
all'I.N.P.S. domanda di intervento del Fondo di garanzia, chiedendo la
corresponsione della suindicata somma, ma che nulla le era stato corrisposto.
Si costituiva in giudizio l'INPS che eccepiva l'improponibilità del ricorso,
precisando che la domanda era stata respinta, con provvedimento del 21/05/2021,
per mancata allegazione della documentazione prescritta, il che non aveva
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consentito all'Istituto di disporre degli elementi necessari per procedere
all'eventuale riconoscimento del diritto.
Chiedeva, quindi, il rigetto del medesimo.
Con note difensive del 14/06/2024, i procuratori della ricorrente ribadivano le
proprie difese e la causa, all'udienza del 26/06/2024, sulle conclusioni di cui in
epigrafe, è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, anzitutto, ricostruito l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R.
da parte del Fondo appositamente istituito presso l'INPS.
Con la Direttiva 80/987CEE le istituzioni comunitarie si posero l'obiettivo di
impegnare gli Stati membri ad introdurre disposizioni volte a tutelare i lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire
loro il pagamento dei diritti non pagati (Considerando n. 1). In attuazione della
suddetta Direttiva, la L. 29 maggio 1982, n. 297, recante la disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, ha previsto all'art. 2
l'istituzione presso l'I.N.P.S. del "fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto" con lo scopo di sostituirsi