Trib. Caltagirone, sentenza 29/05/2024, n. 395

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltagirone, sentenza 29/05/2024, n. 395
Giurisdizione : Trib. Caltagirone
Numero : 395
Data del deposito : 29 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 1088/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1088/2015, avente ad oggetto “Usucapione
PROMOSSO DA
MO RO AN, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gian Vittorio Cunsolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scordia, via Principe di Piemonte n. 11 giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
AR SE IA AN, nata a [...] il [...], c.f.
[...], AR LA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], AR IE, nato a [...] il [...], c.f.
[...], e AR AR, nato a [...] il [...], c.f.
[...], in qualità di eredi di AR IU, nato a [...] il
5/12/1939 e deceduto a Catania il 5/3/2016 e MO IA, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 26/4/1985;

MO TE, nata a [...] il [...], c.f. [...];

MO ON, nata a [...] il l'1/2/1948, c.f. [...];

MO RI, nata a [...] il [...], c.f. [...].
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/3/2024 parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ON CC NI conveniva in giudizio ON
IA TE, ON ON, ON RI, AR GI, AR PP RA
AN, AR NG, AR EL e AR CO per sentire accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, della proprietà dell'immobile sito in Scordia, via Vittorio Veneto, con ingresso dai numeri civici 2 e 2A, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Scordia (CT) al foglio 21, particella 2737 sub. 1 e particella 2737 sub. 2.
L'attore deduceva, in particolare, che con atto di compravendita del 29/11/1946, a rogito del Notaio
Filippo Luigi Nicoletti, rep. n. 5535, racc. n. 3211, i coniugi ON GI e SO NG, genitori dell'odierno attore, avevano acquistato in comunione indivisa la proprietà del suddetto immobile, che, alla morte degli stessi - avvenuta rispettivamente in data 10/5/1977 e in data
9/11/1986 -, era stato acquistato iure successionis dall'attore e dai fratelli, ON IA, ON
TE, ON ON e ON RI.
Aggiungeva che alla morte di ON IA, la relativa quota dell'immobile era stata devoluta in favore del coniuge AR GI e dei figli AR PP RA AN, AR
NG, AR EL e AR CO.
A sostegno della domanda, ON CC NI deduceva che sin dalla morte della madre “ha posseduto uti dominus detto edificio, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente, abitandolo, utilizzandolo e disponendone interamente sempre quale unico e pieno proprietario dello stesso, nonchè impedendo qualsiasi godimento di detto bene a tutti gli altri coeredi ed estromettendoli anche dalla relativa gestione da allora sino ad oggi”.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
ON IA, ON TE, ON ON, ON RI, AR GI, AR
PP RA AN, AR NG, AR EL e AR CO, ancorché regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 29/4/2021 venivano ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice e fissata udienza per l'assunzione del giuramento decisorio dei convenuti.
A seguito del decesso del convenuto AR GI, il giudizio veniva riassunto da ON
CC NI nei confronti di ON IA TE, ON ON, ON RI, quali eredi di
ON GI e SO NG, nonché di AR PP RA AN, AR NG,
AR EL e AR CO anche quali eredi di AR GI, che continuavano a rimanere contumaci.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, dunque, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ON IA TE, ON ON, ON
RI, AR PP RA AN, AR NG, AR EL e AR CO i quali, pur regolarmente citati a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Tanto premesso la domanda proposta da ON CC NI è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova rammentare che l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si
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