Trib. Caltagirone, sentenza 29/05/2024, n. 395
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1088/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1088/2015, avente ad oggetto “Usucapione”
PROMOSSO DA
MO RO AN, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gian Vittorio Cunsolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scordia, via Principe di Piemonte n. 11 giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
AR SE IA AN, nata a [...] il [...], c.f.
[...], AR LA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], AR IE, nato a [...] il [...], c.f.
[...], e AR AR, nato a [...] il [...], c.f.
[...], in qualità di eredi di AR IU, nato a [...] il
5/12/1939 e deceduto a Catania il 5/3/2016 e MO IA, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 26/4/1985;
MO TE, nata a [...] il [...], c.f. [...];
MO ON, nata a [...] il l'1/2/1948, c.f. [...];
MO RI, nata a [...] il [...], c.f. [...].
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/3/2024 parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ON CC NI conveniva in giudizio ON
IA TE, ON ON, ON RI, AR GI, AR PP RA
AN, AR NG, AR EL e AR CO per sentire accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, della proprietà dell'immobile sito in Scordia, via Vittorio Veneto, con ingresso dai numeri civici 2 e 2A, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Scordia (CT) al foglio 21, particella 2737 sub. 1 e particella 2737 sub. 2.
L'attore deduceva, in particolare, che con atto di compravendita del 29/11/1946, a rogito del Notaio
Filippo Luigi Nicoletti, rep. n. 5535, racc. n. 3211, i coniugi ON GI e SO NG, genitori dell'odierno attore, avevano acquistato in comunione indivisa la proprietà del suddetto immobile, che, alla morte degli stessi - avvenuta rispettivamente in data 10/5/1977 e in data
9/11/1986 -, era stato acquistato iure successionis dall'attore e dai fratelli, ON IA, ON
TE, ON ON e ON RI.
Aggiungeva che alla morte di ON IA, la relativa quota dell'immobile era stata devoluta in favore del coniuge AR GI e dei figli AR PP RA AN, AR
NG, AR EL e AR CO.
A sostegno della domanda, ON CC NI deduceva che sin dalla morte della madre “ha posseduto uti dominus detto edificio, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente, abitandolo, utilizzandolo e disponendone interamente sempre quale unico e pieno proprietario dello stesso, nonchè impedendo qualsiasi godimento di detto bene a tutti gli altri coeredi ed estromettendoli anche dalla relativa gestione da allora sino ad oggi”.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
ON IA, ON TE, ON ON, ON RI, AR GI, AR
PP RA AN, AR NG, AR EL e AR CO, ancorché regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 29/4/2021 venivano ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice e fissata udienza per l'assunzione del giuramento decisorio dei convenuti.
A seguito del decesso del convenuto AR GI, il giudizio veniva riassunto da ON
CC NI nei confronti di ON IA TE, ON ON, ON RI, quali eredi di
ON GI e SO NG, nonché di AR PP RA AN, AR NG,
AR EL e AR CO anche quali eredi di AR GI, che continuavano a rimanere contumaci.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, dunque, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ON IA TE, ON ON, ON
RI, AR PP RA AN, AR NG, AR EL e AR CO i quali, pur regolarmente citati a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Tanto premesso la domanda proposta da ON CC NI è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova rammentare che l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1088/2015, avente ad oggetto “Usucapione”
PROMOSSO DA
MO RO AN, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gian Vittorio Cunsolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scordia, via Principe di Piemonte n. 11 giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
AR SE IA AN, nata a [...] il [...], c.f.
[...], AR LA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], AR IE, nato a [...] il [...], c.f.
[...], e AR AR, nato a [...] il [...], c.f.
[...], in qualità di eredi di AR IU, nato a [...] il
5/12/1939 e deceduto a Catania il 5/3/2016 e MO IA, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 26/4/1985;
MO TE, nata a [...] il [...], c.f. [...];
MO ON, nata a [...] il l'1/2/1948, c.f. [...];
MO RI, nata a [...] il [...], c.f. [...].
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/3/2024 parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ON CC NI conveniva in giudizio ON
IA TE, ON ON, ON RI, AR GI, AR PP RA
AN, AR NG, AR EL e AR CO per sentire accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, della proprietà dell'immobile sito in Scordia, via Vittorio Veneto, con ingresso dai numeri civici 2 e 2A, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Scordia (CT) al foglio 21, particella 2737 sub. 1 e particella 2737 sub. 2.
L'attore deduceva, in particolare, che con atto di compravendita del 29/11/1946, a rogito del Notaio
Filippo Luigi Nicoletti, rep. n. 5535, racc. n. 3211, i coniugi ON GI e SO NG, genitori dell'odierno attore, avevano acquistato in comunione indivisa la proprietà del suddetto immobile, che, alla morte degli stessi - avvenuta rispettivamente in data 10/5/1977 e in data
9/11/1986 -, era stato acquistato iure successionis dall'attore e dai fratelli, ON IA, ON
TE, ON ON e ON RI.
Aggiungeva che alla morte di ON IA, la relativa quota dell'immobile era stata devoluta in favore del coniuge AR GI e dei figli AR PP RA AN, AR
NG, AR EL e AR CO.
A sostegno della domanda, ON CC NI deduceva che sin dalla morte della madre “ha posseduto uti dominus detto edificio, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente, abitandolo, utilizzandolo e disponendone interamente sempre quale unico e pieno proprietario dello stesso, nonchè impedendo qualsiasi godimento di detto bene a tutti gli altri coeredi ed estromettendoli anche dalla relativa gestione da allora sino ad oggi”.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
ON IA, ON TE, ON ON, ON RI, AR GI, AR
PP RA AN, AR NG, AR EL e AR CO, ancorché regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 29/4/2021 venivano ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice e fissata udienza per l'assunzione del giuramento decisorio dei convenuti.
A seguito del decesso del convenuto AR GI, il giudizio veniva riassunto da ON
CC NI nei confronti di ON IA TE, ON ON, ON RI, quali eredi di
ON GI e SO NG, nonché di AR PP RA AN, AR NG,
AR EL e AR CO anche quali eredi di AR GI, che continuavano a rimanere contumaci.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, dunque, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ON IA TE, ON ON, ON
RI, AR PP RA AN, AR NG, AR EL e AR CO i quali, pur regolarmente citati a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Tanto premesso la domanda proposta da ON CC NI è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova rammentare che l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi