Trib. Foggia, ordinanza 07/03/2025
TRIB Foggia
Ordinanza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile N. 5089 / 2024 R.G.
Il Giudice
- visto il proprio decreto ex art. 127 ter c.p.c.;
- lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti nel termine assegnato;
- verificato che all'esito dell'udienza del 28.11.2024 era stato concesso a parte intimata, su sua richiesta, termine ex art. 55 L. n. 392/1978 per sanare la morosità sino al 28.2.2025;
- rilevato che parte intimante ha rappresentato che la conduttrice non ha rispettato detto termine e non ha, quindi, sanato la morosità;
- considerato che il termine per sanare la morosità, come previsto dall'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392, in materia di locazioni di immobili urbani, è da qualificarsi perentorio (e, quindi, non prorogabile); pertanto, costituendo questo tipo di sanatoria un'eccezione al principio generale stabilito dall'art. 1453, ultimo comma, c.c. (secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione), se entro il concesso termine di grazia, il conduttore non ha provveduto a sanare la mora, al Giudice non è concessa la possibilità di valutare la gravità o meno dell'inadempimento, a
Sezione Seconda Civile N. 5089 / 2024 R.G.
Il Giudice
- visto il proprio decreto ex art. 127 ter c.p.c.;
- lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti nel termine assegnato;
- verificato che all'esito dell'udienza del 28.11.2024 era stato concesso a parte intimata, su sua richiesta, termine ex art. 55 L. n. 392/1978 per sanare la morosità sino al 28.2.2025;
- rilevato che parte intimante ha rappresentato che la conduttrice non ha rispettato detto termine e non ha, quindi, sanato la morosità;
- considerato che il termine per sanare la morosità, come previsto dall'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392, in materia di locazioni di immobili urbani, è da qualificarsi perentorio (e, quindi, non prorogabile); pertanto, costituendo questo tipo di sanatoria un'eccezione al principio generale stabilito dall'art. 1453, ultimo comma, c.c. (secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione), se entro il concesso termine di grazia, il conduttore non ha provveduto a sanare la mora, al Giudice non è concessa la possibilità di valutare la gravità o meno dell'inadempimento, a
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