Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 329

TRIB Trani
Sentenza
12 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Trani
Sentenza
12 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 329
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 329
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

n.2348/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
ON RO -c.f.[...], con l'assistenza e difesa dell'avv. DIBITONTO MARCO -c.f. [...];
-parte ricorrente-
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E DELL'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA PUGLIA, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI BARI -con l'assistenza e difesa, ai sensi dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA
-c.f. [...];
-parte resistente- all'udienza del 12/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 22/03/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere – previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario (Direttiva del
Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4 c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratti a
1


termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il beneficio della
RT Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di Euro 500,00 annui (per gli anni scolastici 2019/2020 e
2022/2023) – la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma complessiva di Euro 1.000,00 a titolo di
RT Elettronica, oltre accessori di legge e spese di lite.
II. - Costituitasi tempestivamente in giudizio, la parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo anche la prescrizione parziale del diritto di credito azionato in questa sede giudiziale.
III. - La domanda nella parte in cui è diretta ad ottenere il beneficio della RT Elettronica è fondata per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi di
Questo Ufficio Giudicante (Sentenza n. 1788/2023 pubbl. il
06/11/2023 RG n. 2601/2023 – est. Dott. Luca Caputo), che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
III.1. - Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
III.2.1. - Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
2
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato
“Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
3
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la RT elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La RT, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
4
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla RT non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi