Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2024, n. 501
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Testo completo
RGAC 1828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesca Rosaria Plutino Giudice
Francesco Campagna Giudice nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del
29.02.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1828/2023 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Penna, presso cui è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore – con il Controparte_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-resistente costituito
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 01.07.2023, nato in [...] Parte_1 l'01/01/1994 ha impugnato il provvedimento Cat. A12/2023 Imm/IV° Sez. (Nr. 17) del 24.01.2023 emesso d'ordine del Questore di Reggio Calabria dal dirigente Vice Questore , notificato brevi manu in data 01.06.2023, chiedendo: Organizzazione_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, riconoscere la sussistenza della protezione Speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 del Dlgs 25/08 e dell'art.
1
Calabria del 24/01/2023 e notificato al Ricorrente in data 01/06/2023, Cat. A12/2023
Imm/IV° Sez. (Nr. 17) e riconoscere in capo al sig. il diritto al rilascio Parte_1 del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Il Tribunale, con provvedimento del 23.10.2023, ha accolto l'istanza di sospensione
“considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, comprovato dalla documentazione allegata al ricorso”.
In data 23.02.2024, si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
eccependo la tardività di ricorso e contestando le domande proposte dalla controparte, di cui ha chiesto il rigetto.
Appare a questo punto opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva, infatti, che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020
e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015. In particolare, l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 nella formulazione applicabile ratione temporis così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 . Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine.
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1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano
i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Organizzazione_2
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
per il riconoscimento della protezione internazionale, Organizzazione_2 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli