Trib. Perugia, sentenza 03/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 03/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 6
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 1984/2021 R.Gen.Aff.Cont.

TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 4 dicembre 2024 dando atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1984/2021 tra
LA ON GI, ANCHE NELLA QUALITÀ DI TITOLARE DELL'IMPRESA
INDIVIDUALE LA ON GI
Rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Passeri (indirizzo pec: valeria.passeri@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Petrignano d'Assisi, via P. Mascagni, n. 33, giusta delega in atti;

Attore e convenuto in riconvenzionale
CONTRO
IA EL s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.


Rappresentata e difesa dall'avv. BE Paradisi (indirizzo pec: roberto.paradisi@pec-ordineavvocatiancona.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Senigallia, via Armellini, n. 14, giusta delega in atti;

Convenuto ed attore in riconvenzionale
Avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche;
conclusioni: come da verbale dell'udienza del 4 dicembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
1.1. Il sig. IO La NI, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, si è rivolto al Tribunale di Perugia onde ottenere, in contraddittorio con la società convenuta, la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 293.321,81, oltre interessi, rivalutazione nonché IVA nella misura di legge.
A fondamento della propria domanda l'attore espone:
- di aver stipulato con la società GR OG s.r.l., in qualità di impresa appaltatrice e cedente, un contratto di cessione generale dell'appalto dei lavori di mitigazione del Rischio Idrogeologico in Località
Torgiovannetto, nel Comune di Assisi per l'esecuzione di lavori, a corpo, pari ad € 1.357.353,93, comprensivi del corrispettivo della progettazione;

- che, sulla scorta di tale contratto all'impresa veniva riconosciuto un compenso per la cessione dell'appalto pari al 3% dell'importo fatturato, mentre al sig. La NI veniva, invece, riconosciuto un compenso pari alla differenza tra l'importo fatturato e le spese che il cedente avrebbe sostenuto;

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- che, parallelamente a detto contratto, veniva stipulato un ulteriore disciplinare di incarico per l'espletamento di tutte le prestazioni professionali relative alla gara di appalto;

- che il contratto di cessione acquistava efficacia con la stipulazione del contratto di appalto del 18.12.2015 tra la cessionaria, la GR OG
s.r.l. ed il Comune di Assisi;

- che, all'esito dello svolgimento della gara, è risultata aggiudicataria, per
l'appunto, la società GR OG s.r.l.;

- che, dunque, in seguito agli impegni assunti con il contratto di cessione generale, al sig. La NI veniva conferito l'incarico di Direttore
Tecnico di Cantiere e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, convenendo che le spese sostenute per tale incarico sarebbe state decurtate dalle somme generali dovute all'impresa cessionaria, insieme a quelle per forniture, prestazioni generali relative alle opere a corpo oltre al 3% di cui al contratto di cessione generale;

- di avere eseguito correttamente la propria prestazione, atteso che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa del sig. La NI in forza del contratto di cessione generale dell'appalto del 7 aprile del 2015;

- che, in particolare, in data 11.4.2016 veniva redato il verbale di consegna definitiva dei lavori;

- che in data 16.6.2016 con Stato di Avanzamento Lavori n. 1, sottoscritto dall'attore per contro dell'impresa GR OG s.r.l. veniva liquidata la somma di € 775.039,00 per lavori a corpo eseguiti dalla cessionaria;

- che con Stato di Avanzamento n. 2 del 01.08.2016 veniva liquidato
l'importo di € 340.688,00;

- di avere redatto, in data 5.10.2016, una proposta di perizia in variante e di avere trasmesso, in data 18.10.2016 un computo metrico estimativo di variante in corso d'opera;

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- che con Stato di Avanzamento n. 3 del 17.7.2017 veniva liquidato
l'ulteriore importo di € 62.781, al netto di opere eseguite dall'impresa subappaltatrice B.D.G. s.r.l. e VI Costruzioni Generali
- che entrambi per lavori eseguiti dalla cessionaria.
1.2. Posti tali elementi di fatto – solo sinteticamente compendiati – l'attore, preso atto dell'esito negativo dell'invito alla conclusione di una negoziazione assistita, ha dunque allegato (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione) di avere eseguito lavori a corpo in qualità di impresa cessionaria del contratto di appalto, per un importo imponibile di € 293.321,81 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, ed ha, pertanto, rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
1.3. Si è costituita la società convenuta concludendo per il rigetto delle domande e svolgendo una articolata serie di richieste in via riconvenzionale.
In particolare, la società GR OG s.r.l. – dopo aver premesso di avere aderito, in realtà, alla negoziazione assistita, ma di averne contestualmente proposto l'ampliamento e che è tale richiesta ad essere rimasta priva di riscontro
– ha contestato, in primo luogo, la legittimazione attiva dell'attore giacché il sig. La NI non era titolare di una impresa individuale, con riferimento ai fatti di causa, giacché l'iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta solo il

9.11.2020 e con un codice Ateco inerente alla mera consulenza imprenditoriale
e/o amministrativo gestionale.
1.3.1. In punto di fatto, la società convenuta ha dato atto di avere effettivamente sottoscritto un accordo di cessione generale avente per oggetto
l'esecuzione dei lavori diretti alla messa in sicurezza del dissesto franoso verificatosi sul versante nord del Monte Subasio in corrispondenza della cava
Torgiovannetto) con il sig. IO La NI nella sua qualità di esecutore e garante dell'esecuzione di tutte le opere a corpo dell'appalto in oggetto attraverso società da indicarsi”;
la società BDG s.r.l. quale “esecutore e garante dell'esecuzione delle opere a misura dell'appalto in oggetto”;
la società VI s.r.l. di VI BE e C. quale “esecutore
e garante delle opere a misura dell'appalto in oggetto”.
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Ha specificato (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta) che, in forza di tale accordo, il sig. La NI avrebbe eseguito a proprie spese le opere non in proprio ma attraverso società da questi individuate, convenendo un compenso nella misura del 3% dell'importo previsto per il costo di realizzazione dell'opera stimato dalla stazione appaltante in € 1.255.171,65 oltre valore della cessione del materiale (per un totale di € 1.788.459,38), “al netto del ribasso d'asta e delle spese che il cedente avrà sostenuto durante l'esecuzione dei lavori”;
mentre le due società si impegnavano ad eseguire opere a misura relative allo sbancamento, trasporto, trasformazione e vendita di circa mc 240.000 di materiale lapideo relativo al cuneo in frana.
All'interno della scrittura veniva, altresì, convenuto l'impegno dei garanti a manlevare il cedente da qualsiasi responsabilità “che dovesse insorgere relativamente alla gestione generale dell'appalto.
1.4. Descritto sommariamente il contenuto di tali accordi, la convenuta ha contestato la validità di tale contratto in quanto stipulato in violazione dell'allora vigente art. 118 del D.Lgs. n.163/2006, fermo rimanendo che lo stesso non è mai stato eseguito da alcuna delle parti nei termini descritti giacché, nei fatti, il rapporto tra le parti si è concretamente atteggiato nelle forme di un contratto di mandato, formalmente, del resto, concluso attraverso il formale conferimento di incarico al geom. La NI (delega di compiti e funzioni), per il quale, peraltro, l'attore ha percepito più di quanto dovuto ed al quale l'attore si è reso, peraltro inadempiente.
1.4.1. Ha, quindi, rilevato la convenuta che nella realtà non vi è mai stata alcuna cessione del contratto giacché la società OG s.r.l. ha presenziato e lavorato in cantiere tramite sub-appaltatori (Bdg s.r.l. e VI s.r.l.) ma anche tramite proprio personale e tramite personale specializzato distaccato dalle società LE s.r.l., SE s.r.l., New Weld Production s.r.l. secondo quanto previsto espressamente dal D.Lgs 276/2003 e successiva circolare ministeriale del Lavoro
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n° 3 del 15.01.2004, non avendo la convenuta il possesso di specifiche competenze (rocciatori e saldatori).
Ha, ancora, evidenziato che in nessun atto risulta la presenza di una impresa riconducibile a sig. La NI (pag. 8 comparsa), quale esecutrice dei lavori, osservando, per un verso, che lo stesso articolo di stampa prodotto dall'attore (il riferimento è al doc. 15 di controparte: articolo pubblicato da Assisioggi.it) riferiva che il sig. IO La NI era presente in cantiere quale direttore tecnico ed evidenziando, per l'altro verso, che il contratto in forza del quale l'attore pretende pagamenti sarebbe nullo e comunque non è mai stato eseguito.
Sicché, sottolineata la nullità del contratto, la convenuta ha contestato, in ogni caso, la determinazione degli importi richiesti, (cfr. pag. 17 comparsa), ribadendo di avere eseguito personalmente i lavori e che, in ogni caso, l'attore ha percepito anche più di quanto astrattamente spettante.
1.4.2. Esclusa, dunque, la fondatezza della domanda, la convenuta ha, invero, confermato di avere affidato al sig. La NI una delega di compiti e funzioni di direttore tecnico di cantiere con atto del 27.5.2015 descrivendone i contenuti;
al contempo la stessa ha evidenziato che, dopo una sospensione dei lavori derivante dagli eventi sismici dell'autunno del 2016 e la loro ripresa per effetto dell'intimazione da parte dell'impresa appaltante (ritenuta illegittima dalla convenuta), la società OG ha, tuttavia, notificato all'attore la sospensione temporanea della delega di compiti e funzioni di direttore
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