Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 81

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 81
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 81
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12241/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 12241/2023
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:
RE EN ([...]) con il patrocinio dell'avv. VENERA RUSSO, elettivamente domiciliato in VIA ROSARIO CURRÒ 34, ACIREALE
contro
IO EN ([...]) con il patrocinio dell'avv. RITA FRANCESCA MARIA
BONANNO, elettivamente domiciliato in VIALE ALDO MORO 9, RE
IC EN ([...]), TI EN
([...]) ed AT EN ([...]) contumaci

1


Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12241/2023
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 12 novembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
A
In rito, deve dichiararsi la contumacia non solo dei convenuti MI e IN IS, ma anche di TA IS: a fronte, infatti, dei chiarimenti richiesti dal Tribunale con ordinanza del 29 febbraio 2024, parte attrice ha depositato agli atti del processo documentazione comprovante che presso il recapito di via Napoli 37/A, interno 1 risiede il nucleo famigliare composto dalla suddetta convenuta e da tale MA NA, sicché l'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuta ricezione, in data 25 ottobre 2023, della citazione da parte di TA IS non può che essere stato sottoscritto – seppur utilizzando lo pseudonimo LI – da quest'ultima, la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è ad oggi costituita.
B
Ancora in rito, deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda proposta dall'attore TO
IS.
Con la menzionata ordinanza del 29 febbraio 2024 il Tribunale rilevò che difettava prova
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