Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 9
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1300/2023 R. G. promossa da
SC OD, c.f. [...], con il patrocinio dell'Avv. Vincenzina
Calomino nel cui studio in Cosenza alla via L. De Franco 26, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, c.f. 13756881002, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Toma, nel cui studio in Maglie alla Via Malta n. 65, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
e nei confronti di
BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. (già MedioCredito
Centrale S.p.A., nel prosieguo, per brevità, solo “BDM-MCC”), c.f. 00594040586, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marco Possenti e dell'Abogado Avvocato stabilito Michele
Nigriello, nel cui studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione 13 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte terza chiamata
OGGETTO: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420220019161622002 notificata in data 18.01.2023.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione del 18.12.2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.03.2023, ES RO ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420220019161622002 emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, notificata il 17.01.2023, per il recupero dell'importo di € 54.005,88, relativo
a finanziamenti agevolati ex L. n.662/96.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per surroga del Medio
Credito, in quanto non sorretta da valido titolo esecutivo e contestato il credito sotteso alla procedura di riscossione esattoriale, deducendo in particolare che la richiesta di pagamento della
BCC Mediocrati che trae origine dal contratto di mutuo chirografario n. 008/015128/93 era sfociata nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1235/2019 tuttavia tempestivamente opposto dalla RO
s.p.a. (R.G. 4532/2019).
Ha quindi concluso, previa sospensione della cartella opposta, per la declaratoria di nullità della stessa, con il favore di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 1° giugno 2023 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che ha contestato l'atto di citazione in opposizione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, instando altresì per la chiamata in causa Banca del Mezzogiorno -
MedioCredito Centrale S.p.A.
Ha quindi chiesto al Tribunale di “nel merito, accertare e dichiarare la regolarità formale e la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e per l'effetto, respingere integralmente
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e comunque accertare la carenza di legittimazione passiva/titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio;
- in subordine, nel caso venissero individuate irregolarità in riferimento a questioni riguardanti la notifica di atti e documenti non di competenza dell'Agente della Riscossione e/o l'iscrizione a ruolo dell'importo indicato nel provvedimento impugnato, riconoscere e dichiarare che gli enti impositori, in persona del legale rapp.p.t, sia tenuta, ex art. 39 del D.Lgs. 112/99, a garantire l'Agente della riscossione da ogni richiesta avversa, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
- con condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario;".
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Banca del Mezzogiorno -
MedioCredito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1300/2023 R. G. promossa da
SC OD, c.f. [...], con il patrocinio dell'Avv. Vincenzina
Calomino nel cui studio in Cosenza alla via L. De Franco 26, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, c.f. 13756881002, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Toma, nel cui studio in Maglie alla Via Malta n. 65, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
e nei confronti di
BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. (già MedioCredito
Centrale S.p.A., nel prosieguo, per brevità, solo “BDM-MCC”), c.f. 00594040586, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marco Possenti e dell'Abogado Avvocato stabilito Michele
Nigriello, nel cui studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione 13 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte terza chiamata
OGGETTO: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420220019161622002 notificata in data 18.01.2023.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione del 18.12.2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.03.2023, ES RO ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420220019161622002 emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, notificata il 17.01.2023, per il recupero dell'importo di € 54.005,88, relativo
a finanziamenti agevolati ex L. n.662/96.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per surroga del Medio
Credito, in quanto non sorretta da valido titolo esecutivo e contestato il credito sotteso alla procedura di riscossione esattoriale, deducendo in particolare che la richiesta di pagamento della
BCC Mediocrati che trae origine dal contratto di mutuo chirografario n. 008/015128/93 era sfociata nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1235/2019 tuttavia tempestivamente opposto dalla RO
s.p.a. (R.G. 4532/2019).
Ha quindi concluso, previa sospensione della cartella opposta, per la declaratoria di nullità della stessa, con il favore di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 1° giugno 2023 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che ha contestato l'atto di citazione in opposizione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, instando altresì per la chiamata in causa Banca del Mezzogiorno -
MedioCredito Centrale S.p.A.
Ha quindi chiesto al Tribunale di “nel merito, accertare e dichiarare la regolarità formale e la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e per l'effetto, respingere integralmente
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e comunque accertare la carenza di legittimazione passiva/titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio;
- in subordine, nel caso venissero individuate irregolarità in riferimento a questioni riguardanti la notifica di atti e documenti non di competenza dell'Agente della Riscossione e/o l'iscrizione a ruolo dell'importo indicato nel provvedimento impugnato, riconoscere e dichiarare che gli enti impositori, in persona del legale rapp.p.t, sia tenuta, ex art. 39 del D.Lgs. 112/99, a garantire l'Agente della riscossione da ogni richiesta avversa, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
- con condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario;".
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Banca del Mezzogiorno -
MedioCredito
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