Trib. Palermo, sentenza 11/11/2024, n. 5415

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 11/11/2024, n. 5415
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5415
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4133 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. MONTANA Parte_1
FRANCESCO PAOLO);

– ricorrente –
CONTRO
;
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;

– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 10/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 07/03/2023, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del
[...]
04/02/2023, notificato all'interessato in data 06/02/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata in data 11/05/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nel 2016;
di CP_1 avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica;
di avere svolto sul territorio nazionale regolare attività lavorativa, dapprima in forza di contratto di lavoro fino al 2019 e, successivamente, in modo saltuario;
e di avere, infine, trovato una regolare occupazione in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 16.07.2022.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio in data 17/04/2023, deducendo
l'infondatezza della pretesa attorea, e successivamente, con memoria difensiva depositata il 23/01/2024, ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. Scaduto il termine del 28/10/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data
22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso
di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed
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