Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 849

TRIB Roma
Sentenza
21 novembre 2024
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TRIB Roma
Sentenza
21 novembre 2024

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, presieduto dalla Dott.ssa Marta Ienzi, con la Dott.ssa Cecilia Pratesi e la Dott.ssa Valeria Chirico come giudice relatore. Le parti hanno presentato una domanda congiunta di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., dopo essersi separati nel 2021. Le richieste includevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con condizioni specifiche riguardanti il mantenimento e la gestione della casa coniugale, oltre alla risoluzione di ogni questione economica, fatta eccezione per un residuo pagamento di € 10.000.

Il giudice ha accolto la domanda, ritenendo congrue le condizioni proposte, e ha proceduto a pronunciare lo scioglimento del matrimonio, evidenziando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni economiche tra le parti. La decisione si fonda sulla necessità di garantire la stabilità e la chiarezza delle relazioni post-matrimoniali, rispettando le volontà espresse dai coniugi. Infine, il Tribunale ha disposto l'annotazione della sentenza senza alcuna spesa a carico delle parti, in quanto si trattava di un ricorso congiunto.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 849
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 849
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1153/2024, promossa da:

CP_1 con il patrocinio dell'Avv. ALFARANO PIER GIUSEPPE
E

Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. COMITO DAMIANO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.

IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ribadita nelle note scritte in sostituzione della udienza del 7.5.2024 , i ricorrenti – premesso di
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