Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 2

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 563/2022 + 577/2022 + 692/2022 RGAC

TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. NI
SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
tra
ZM AN (c.f. [...]), in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale su AR RI (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Santo
MANES (c.f. [...])
- attrice nel proc. n. 563/2022 RGAC -
e
AR UA (c.f. [...]) e AR NA, (c.f. [...]) rappresentate e difese dall'Avv. Pietro SOMMELLA (c.f. [...])
- attrici nel proc. n. 577/2022 RGAC -
e
AR NI (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela GASPARRI
(c.f. [...])
- attrice nel proc. n. 692/2022 RGAC –
1
e
AR ON MA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina
MANNARINO (c.f. [...])
- intervenuta ex art. 105, 1° comma, cpc nel proc. n. 563/2022 RGAC -
e
AR QU (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello
MANCUSO (C.F.: [...])
- intervenuta ex art. 105, 1° comma, cpc nel proc. n. 692/2022 RGAC -
contro
FA CO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio
CONTE (c.f. [...]) e Emanuela MARRAGONY (c.f. [...]);

- convenuto nei procc. n. 563/2022, n. 577/2022 e n. 692/2022 –
e
RA Assicurazioni S.p.A. (c.f.. 00408780583), quale impresa designata per la Calabria per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, rappresentata e difesa dall'Avv. AR Grazia
MINUTOLI MARTIRANO (c.f. [...])
- convenuta nei procc. n. 563/2022, n. 577/2022 e n. 692/2022 -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con distinti atti di citazione di analogo tenore, ZM AN in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore AR RI (proc. n. 563/2022 RGAC), AR NI
(proc. n. 692/2022 RGAC), AR UA e AR NA (proc. n. 577/2022 RGAC) hanno convenuto FA CO e la RA ASSICURAZIONI S.P.A. (di seguito, RA), quale impresa designata dalla CONSAP per la gestione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia (FGVC), al fine di ottenerne la condanna al pagamento di somme (oltre rivalutazione ed interessi) pari ai danni parentali subiti in conseguenza del decesso (in data 18.12.2019) del loro
2
prossimo congiunto, AR NI, a causa di un colpo di fucile sparato dal convenuto
FA CO in occasione della battuta di caccia al cinghiale del 12.12.2019 nel territorio del
Comune di Santa Domenica Talao, in assenza dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
Sono, poi, intervenuti ex art. 105, 1° comma, cpc, con distinte comparse, AR ON
MA e AR QU – rispettivamente nei procedimenti n. 563/2022 e 692/2022 RGAC – per richiedere, a loro volta, la condanna dei convenuti al pagamento di somma (oltre rivalutazione ed interessi) pari al danni parentali subiti in conseguenza della medesima vicenda.
Attori ed intervenuti hanno affermato che il fatto, imputabile alla responsabilità colposa di
FA CO, risultava dalle indagini svolte in sede penale, esitate nella sentenza (di patteggiamento) n. 70/2021, emessa nei confronti del predetto convenuto dal Tribunale di Paola del
15.7.2021, in ordine ai reati di omicidio colposo e porto illecito in luogo pubblico di arma comune da sparto con riferimento morte di AR NI in occasione della battuta di caccia del 12.12.2019.
Hanno, poi, evidenziato la sussistenza delle condizioni per la copertura assicurativa a carico del
Fondo di Garanzia delle Vittime della Caccia costituito presso l'INA S.P.A. ai sensi dell'art. 25 della legge n. n. 157/1992, gestito, per la Regione Calabria, dalla RA quale l'impresa designata dalla
CONSAP in forza del provvedimento IVASS n. 33 del 19.5.2015.
Più specificamente, ZM AN ha dedotto che ha convissuto more uxorio con AR
NI dal marzo 2017 fino al suo decesso e che da tale unione è nata la minore AR RI (nel cui interesse è stata autorizzata all'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del padre). Ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di € 333.427,80 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione) per il proprio danno parentale, di €
323.621,10 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione) per il danno parentale subito dalla minore la minore, nonché della sommatoria degli interessi legali di mora tra la data di costituzione in mora e l'effettivo soddisfo per mala gestio del sinistro (poiché la RA non aveva neppure risposto alla richieste della medesima attrice).
Le attrici AR UA e AR NA e l'intervenuta AR ON MA, dopo avere premesso di essere le figlie nate dall'unione matrimoniale di AR NI, hanno chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di € 284.394,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione) per ciascuna a titolo di danni parentali derivati dal medesimo fatto storico.
3
Anche l'attrice AR NI e l'intervenuto AR QU, dopo avere precisato di essere nati dalla convivenza di AR NI con IO AR, hanno chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di € 284.394,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione), per danno parentale in favore di ciascuna.
1.2. – In tutti e tre i procedimenti, si è costituito FA CO con analoga comparsa, chiedendo preliminarmente la riunione delle cause.
Nel merito, sulla base delle sit rese nel procedimento penale e della CTP balistica allegata, ha sostenuto che il fatto fosse da addebitarsi alla responsabilità esclusiva del defunto AR NI.
A tal fine ha dedotto che:
- FA CO era collocato dietro un folto gruppo di alberi ad una altezza
orografica superiore di circa 3 metri rispetto a quella della vittima AR NI, mentre questi si trovava, a sua volta dietro degli alberi, ad una distanza di circa 64 metri dal primo, sicché i due non potevano vedersi;

- la vittima, infatti, pur partecipando alla battuta quale “canettiere”, anziché limitarsi a liberare i cani per l'inseguimento del cinghiale e rimanere fermo, li seguiva, ponendosi incautamente in una posizione c.d. di controposta di sparo, nel corridoio balistico dei cacciatori, e, proprio per questo, veniva attinto dal colpo esploso da FA CO in direzione di cinghiale avvistato a circa 64 metri di distanza;

- tale fatto colposo del danneggiato, quindi, si atteggiava a caso fortuito, escludendo il nesso di causalità.
Ha, comunque, contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni dedotti.
Pertanto, ha chiesto di rigettare le domande risarcitorie.
1.3. – Anche la RA si è costituita nei tre procedimenti, chiedendo preliminarmente di riunirli e di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i danneggiati in ragione del massimale fissato ai sensi dell'art. 12, 8° comma, l. 157/1992 in € 387.342,67 per ogni persona danneggiata ed € 516.456,90 in totale.
Nel merito, ha contestato i fatti dedotti (an e quantum) ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti per il risarcimento a carico del FGVC, evidenziando, in particolare, la necessità, per chi lo invoca, di provare il possesso della licenza di caccia e del porto d'armi per uso caccia in capo al danneggiante.
Ha, quindi, chiesto di rigettare le domande o, comunque, di contenerle nei limiti della prova e del massimale legale.
4 1.4. – Con provvedimento dell'1.12.2022, è stata disposta la riunione dei procedimenti n.
577/2022 e 692/2022 RGAC al più risalente n. 563/2022 RGAC.
1.5. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto
FA CO e nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di AM VI,
AN NA, SE NE, IO AR, LI ST, LI ST,
AR RA e FA AN (procedendo al confronto tra gli ultimi due).
2. – Ciò posto, le domande proposte nei confronti di FA CO sono fondate.
2.1. – Attori ed intervenuti hanno dedotto la responsabilità di FA CO ex art. 2050
c.c.
(implicitamente negli atti introduttivi ed esplicitamente nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc e nei successivi scritti) perché, durante la battuta di caccia al cinghiale effettuata il 12.12.2019 nel territorio del Comune di Santa Domenica Talao, aveva attinto con colpo di arma da fuoco AR
NI, provocandone la morte.
Invero, per consolidata giurisprudenza, l'attività venatoria – diretta all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'uso di armi da fuoco, strumenti naturalmente destinati all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica – costituisce, per natura sua e dei mezzi adoperati, “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 25058 del 7/11/2013 “ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attività venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica. La presunzione di colpa opera anche se all'attività pericolosa partecipi chi patisce danno dall'esercizio dell'attività, salva la graduazione dell'efficienza causale delle azioni rispettivamente compiute dai vari partecipi”;
conf., in precedenza, Sez. 3, Sentenza n. 12109 del 19/8/2003, Sez. 3,
Sentenza n. 5222 del 30/11/1977, Sez. 3, Sentenza n. 937 del 13/4/1963).
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, l'art. 2050 c.c. pone a carico del danneggiato la prova del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, mentre grava il danneggiante della dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi