Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 192

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 192
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 192
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
VANNI S.R.L., con sede in Roma, Via Col di Lana n. 10, partita I.v.a 00967401001 e codice fiscale
01153570583), in persona del legale rappresentante, Dott. Maria Anna Causati, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Mario Vavalà, presso il quale è elettivamente domiciliata per procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
D'ATRI AN, c.f. [...], e SCEBBA BI, c.f. SCBFBA8427H501E, rappresentati e difesi dall'Avv. Giudo Ascenzi, presso il quale sono elettivamente domiciliati per procura allegata all'atto di comparsa e costituzione e risposta
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3161-2022, resa a definizione della causa civile iscritta al n. 39556-2021 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 11.6.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte appellante:
“[…] Ad ogni buon conto la concludente difesa precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di appello, qui di seguito ritrascritte: Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis in accoglimento del formulato appello, ritenuta la fondatezza dei motivi di doglianza espressi nell'atto di impugnazione, annullare e/o revocare in ogni caso la sentenza gravata ed in accoglimento, in tutto od in parte, oggetto del presente gravame, accertare e dichiarare il diritto della NI RL a trattenere la caparra versata dagli appellati sigg.ri D'EB in data 20.02.2020 in ogni caso, rigettando tutte le domande proposte in primo grado dagli odierni appellati, dichiarando risolto il contratto di servizi di cui è causa per loro esclusivo inadempimento e colpa in virtù di maturata autonoma ed illegittima decisione di non eseguire il contratto che risultava di fatto eseguibile, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi


2
di giudizio, oltre refusione del Contributo Unificato che si dichiara versato nella misura di legge stante il valore della presente controversia pari a € 3.300,00, il tutto in favore all'Avv. Raffaele
Mario Vavalà che si dichiara antistatario.
In via istruttoria si chiede ammettere interrogatorio formale degli appellati sui seguenti capitoli:
A) Vero che la NI RL preso atto della impossibilità di celebrare le nozze nella data del
5.12.2020, a seguito dei provvedimenti sanitari governativi anti pandemia, nel luglio 2020 proponeva alla coppia di differire l'evento all'estate dell'anno 2021 segnatamente il 25.06.2021. data che la coppia, nella circostanza manifestava di gradire e proponeva per iscritto le di modificare condizioni economiche del contratto riportate nella e-mail.
B) Vero che dal 20 luglio 2020 in poi RA AL tra l'agosto 2020, il settembre 2020 ed ottobre 2020 ha più volte sollecitato al telefono gli attori di fissare un appuntamento presso la villa al fine di chiudere l'accordo di differimento della data dell'evento ma in tentativi rimanevano privi di esito.
C) Vero che gli attori omettevano di confermare la data del 25.06.2021 ed a richiesta e sollecito della NI, effettuata sin dal maggio 2021, di accettare espressamente lo svolgimento del detto evento, per la data del 25.06.2021 gli attori formulavano la loro decisione di risolvere il contratto chiedere la restituzione della caparra confirmatoria inizialmente versata.
Si chiede inoltre la ammissione di prova diretta per testi sulle medesime circostanze testi NU
NI NA HA, AL RA residenti in [...]con espressa esclusione delle eventuali valutazioni inserite nella capitolazione probatoria Si chiede ancora ammissione di prova contraria a quella che articolata dagli attori con i testi di parte attrice ed i sopra indicati propri testi, istanze istruttorie tutte formulate nell'atto di appello di cui la concludente difesa non ha avuto modo di avvalersi in primo grado e di cui non si è potuta avvalere in ragione della innegabile ed evidente grave patita violazione del principio del contraddittorio, in cui è incorso il giudice di Pace di Roma, il quale, con la impugnata sentenza, ha gravemente violato il diritto di difesa della concludente ostacolando ogni attività difensiva ed impedendole di esprimere, in una dettagliata difesa finale
'conclusionale' a cui aveva assolutamente diritto, le ragioni poste a sostegno del suo buon diritto e delle ragioni di rigetto della domanda attrice formulata dagli odierni appellati.
La difesa concludente chiede che il giudice voglia ammettere le parti in causa alla discussione orale ex art.281 sexies, ed all'esito della discussione rimettere la causa sul ruolo ai fini dell'espletamento dell'istruttoria.
In subordine la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche”.
3
Per la parte appellata:
“Le parti convenute si riportano alle difese, alle eccezioni ed alle deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed alle note di trattazione scritta del 27/9/2022 e precisano le conclusioni richiamando quelle già prese nella comparsa di costituzione e risposta.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.7.2021 AN D'TR e BI CE convenivano la NI
S.r.l. davanti al Giudice di Pace di Roma e proponevano la domanda:
Piaccia all'Ill.mo Giudice di pace adito, contrariis rejectis,
Accertare e dichiarare che a causa della nota pandemia da Covid e dei conseguenti provvedimenti normativi emessi dal governo, restrittivi della libertà di movimento delle persone ed impositivi del divieto di organizzare matrimoni ed eventi, non è stato possibile organizzare sia il matrimonio degli attori del 5 dicembre 2020 sia il ricevimento presso la Casina di Macchia Madama.
Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1463 c.c., l'impossibilità totale della NI RL di rendere la propria prestazione nei confronti degli attori, e cioè organizzare il ricevimento con 130 invitati presso la Casina di Macchia Madama.
Accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta per gli attori di organizzare, per gli stessi motivi, il matrimonio e l'evento presso la Casina di Macchia Madama del 5 dicembre 2020.
Per l'effetto, condannare la NI RL ex art. 1463 c.c. alla restituzione in favore degli attori della somma di € 3.300,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria in data 20/2/2020, oltre agli accessori di legge;

Con vittoria di spese legali, competenze ed onorari del presente giudizio, IVA e CPA”.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano che avevano concluso con NI S.r.l. un contratto per svolgere il 5.12.2020 un banchetto nuziale con centotrenta invitati nel locale denominato
“Casina Macchia Madama”, con e-mail del 12.2.2020, e che il 20.2.2020 le avevano corrisposto la somma di € 3.300, a titolo di caparra confirmatoria (documenti n. 1 e 2);

che, stante l'emergenza sanitaria da Covid-19, non era stato possibile celebrare il matrimonio il
5.12.2020, né avevano potuto programmare di nuovo la cerimonia nuziale e il ricevimento, stanti le restrizioni imposte per ridurre i contagi e limitative di simili eventi e della mobilità interregionale, situazione tale da precludere la partecipazione a molti invitati;
che, in ragione delle ulteriori restrizioni introdotte con D.P.C.M. del 7.10.2020, che precludevano di organizzare l'evento nei termini previsti, il 10.10.2020 avevano comunicato a NI S.r.l. la volontà di risolvere il contratto, chiedendo la restituzione della caparra confirmatoria di € 3.300,00
(documento n. 7), che non avevano conseguito.
4
Gli attori deducevano che avevano agito in buona fede, avendo tentato invano di riorganizzare
l'evento, ostacolato dalla persistenza dell'emergenza sanitaria, e che, a norma dell'art. 1463 c.c.,
NI S.r.l. era stata liberata dall'obbligazione, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ed era tenuta a restituire la caparra ricevuta, secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito.
NI S.r.l. si costituiva in giudizio e proponeva la domanda:
Piaccia al giudice adìto, preliminarmente, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e diritto per le ragioni un supra esplicitate, nel merito statuire e dichiarare l'inadempimento contrattuale degli attori al mandato conferito alla concludente di esecuzione dell'evento, inadempimento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi