Trib. Paola, sentenza 03/01/2025, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 03/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 14
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 1408/2023 RG

TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe,
tra
DO AT (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto
BIONDO (CF [...])
- attore -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), rappresentata a e difesa rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Giovanni PILUSO
(C.F. [...])
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa

1

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti dell'ADER, DO AT ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219005244987/000, ricevuta il
4.10.2023, limitatamente alle sette cartelle di pagamento ed i dieci avvisi di debito che saranno a breve esaminati, eccependo il maturate del termine di prescrizione dei crediti.
1.2. – Si è costituita l'ADER, che ha chiesto di rigettare l'opposizione per infondatezza.
1.3. – In esito alla prima udienza, è stata posta d'ufficio la questione relativa al difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti tributari.
2.1. – Ciò posto, occorre innanzitutto dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
Giudice Tributario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 d.lgs. 546/1992 e 57 d.p.r.
602/1973, con riferimento alle cartelle 03420120026545301000 (IRPEF 2008),
03420150002634235000 (IRPEF e IVA 2011), 03420150031046846000 (IRPEF e IVA 2012),
03420170008765123000 (IRPEF e IVA 2013), 03420180013497081000 (tassa auto 2014) in quanto relative a tributi.
Invero, secondo la giurisprudenza, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.p.r. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa,
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