Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2024, n. 909
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 763/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BAIARDI MARINA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni della ricorrente: “conclusioni di parte ricorrente Voglia l'ill.mo Tribunale di
Alessandria: in via principale: - affidare i figli minori e in via esclusiva, Per_1 Persona_2
con collocamento e residenza presso la madre, sig.ra , in GH;
la sig.ra Parte_1
eserciterà in via esclusiva la potestà genitoriale anche con riferimento alle questioni Parte_1 di ordinaria amministrazione relative ai minori;
- disporre che i minori e Per_1 Persona_2
a partire dall'anno scolastico 2024/2025, vengano iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado in GH con riserva di indicare il plesso più adatto alle esigenze dei minori;
- disporre che i minori e dal lunedì al venerdì siano collocati Per_1 Persona_2
presso la residenza della madre in GH e che il padre, a fine settimana alternati, li potrà tenere con se a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì. Il padre, previ accordi con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei figli minori e di lavoro di ciascuno, potrà stare con i figli anche durante la settimana all'uscita di scuola, nella settimana in cui il week end sarà trascorso presso l'abitazione materna;
- disporre che i minori e Per_1
nel corso delle ferie estive trascorrano, con ognuno dei genitori, un periodo di Persona_2
quindici giorni consecutivi con ciascun di essi, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico. I minori e trascorreranno una settimana con la madre e una Per_1 Persona_2
con il padre durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale e di Pasqua verrà trascorso alternativamente con i genitori così come pure ogni festività calendarizzata;
- disporre che il IG. provveda al mantenimento dei figli minori, versando, a mezzo bonifico bancario, alla CP_1 sig.ra la somma di € 500,00 - € 250,00 per ogni figlio – entro il giorno Parte_1
05 di ogni mese - tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie come da contenuto del Protocollo del Tribunale di Alessandria;
in via istruttoria: - disporre, ove ritenuto necessario ai fini del giudizio, CTU volta a verificare le capacità genitoriali di ognuno;
Si indicano fino ad ora quali testi sui fatti di cui in narrativa: IG.ra
, residente in [...];
IG. , residente in [...], sig. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
residente in [...], salvo altri indicarne. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre
[...]
ed eccepire indicare ulteriori testimoni e capitolare. Salvis iuribus Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28/03/24 ritualmente notificato l'odierna ricorrente IG.ra Parte_1
conveniva in giudizio il IG. ex convivente, al fine di richiedere l'affidamento CP_1
esclusivo dei due figli minori e a causa delle gravi inadempienze dello stesso sia Per_1 Per_2
in ordine al mantenimento dei figli sia in ordine alla gestione degli stessi come si evince dalla narrativa dell'atto introduttivo il giudizio: nominato il Giudice istruttore veniva fissata la prima udienza per il giorno 09.07.2024, concedendo termini per la notifica dell'atto introduttivo;
- in data
09.07.2024, verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia del Resistente;
venivano quindi ammesse a le prove richieste da parte ricorrente e veniva quindi fissava per
l'escussione di due testi l'udienza del 15.10.2024 ore 11,30,
All'udienza del 15.10.2024 venivano sentiti i testi ammessi ed esaurita la fase istruttoria il procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione.
Il Giudice fissava termine per il deposito delle precisazioni delle conclusioni al 31.10.2024, fino al
15.11.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e l'udienza del 21.11.2024 per la remissione della causa in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo rassegnata dalla ricorrente si osserva quanto segue: l'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola imperante nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente scalfito dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
Come è noto l'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento esclusivo dei figli minori deve – quindi - esser disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso solo laddove il giudice ritenga quest'ultimo pregiudizievole per la prole. A tale conclusione si giunge in quanto l'art. 337-ter comma 1 c.c. prevede il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Il dato normativo citato – pertanto - attribuisce e riconosce al minore il diritto alla bigenitorialità nonostante la crisi della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 763/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BAIARDI MARINA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni della ricorrente: “conclusioni di parte ricorrente Voglia l'ill.mo Tribunale di
Alessandria: in via principale: - affidare i figli minori e in via esclusiva, Per_1 Persona_2
con collocamento e residenza presso la madre, sig.ra , in GH;
la sig.ra Parte_1
eserciterà in via esclusiva la potestà genitoriale anche con riferimento alle questioni Parte_1 di ordinaria amministrazione relative ai minori;
- disporre che i minori e Per_1 Persona_2
a partire dall'anno scolastico 2024/2025, vengano iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado in GH con riserva di indicare il plesso più adatto alle esigenze dei minori;
- disporre che i minori e dal lunedì al venerdì siano collocati Per_1 Persona_2
presso la residenza della madre in GH e che il padre, a fine settimana alternati, li potrà tenere con se a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì. Il padre, previ accordi con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei figli minori e di lavoro di ciascuno, potrà stare con i figli anche durante la settimana all'uscita di scuola, nella settimana in cui il week end sarà trascorso presso l'abitazione materna;
- disporre che i minori e Per_1
nel corso delle ferie estive trascorrano, con ognuno dei genitori, un periodo di Persona_2
quindici giorni consecutivi con ciascun di essi, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico. I minori e trascorreranno una settimana con la madre e una Per_1 Persona_2
con il padre durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale e di Pasqua verrà trascorso alternativamente con i genitori così come pure ogni festività calendarizzata;
- disporre che il IG. provveda al mantenimento dei figli minori, versando, a mezzo bonifico bancario, alla CP_1 sig.ra la somma di € 500,00 - € 250,00 per ogni figlio – entro il giorno Parte_1
05 di ogni mese - tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie come da contenuto del Protocollo del Tribunale di Alessandria;
in via istruttoria: - disporre, ove ritenuto necessario ai fini del giudizio, CTU volta a verificare le capacità genitoriali di ognuno;
Si indicano fino ad ora quali testi sui fatti di cui in narrativa: IG.ra
, residente in [...];
IG. , residente in [...], sig. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
residente in [...], salvo altri indicarne. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre
[...]
ed eccepire indicare ulteriori testimoni e capitolare. Salvis iuribus Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28/03/24 ritualmente notificato l'odierna ricorrente IG.ra Parte_1
conveniva in giudizio il IG. ex convivente, al fine di richiedere l'affidamento CP_1
esclusivo dei due figli minori e a causa delle gravi inadempienze dello stesso sia Per_1 Per_2
in ordine al mantenimento dei figli sia in ordine alla gestione degli stessi come si evince dalla narrativa dell'atto introduttivo il giudizio: nominato il Giudice istruttore veniva fissata la prima udienza per il giorno 09.07.2024, concedendo termini per la notifica dell'atto introduttivo;
- in data
09.07.2024, verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia del Resistente;
venivano quindi ammesse a le prove richieste da parte ricorrente e veniva quindi fissava per
l'escussione di due testi l'udienza del 15.10.2024 ore 11,30,
All'udienza del 15.10.2024 venivano sentiti i testi ammessi ed esaurita la fase istruttoria il procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione.
Il Giudice fissava termine per il deposito delle precisazioni delle conclusioni al 31.10.2024, fino al
15.11.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e l'udienza del 21.11.2024 per la remissione della causa in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo rassegnata dalla ricorrente si osserva quanto segue: l'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola imperante nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente scalfito dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
Come è noto l'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento esclusivo dei figli minori deve – quindi - esser disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso solo laddove il giudice ritenga quest'ultimo pregiudizievole per la prole. A tale conclusione si giunge in quanto l'art. 337-ter comma 1 c.c. prevede il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Il dato normativo citato – pertanto - attribuisce e riconosce al minore il diritto alla bigenitorialità nonostante la crisi della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi