Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 1538
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1323/2017 (riun. 2810/2018) R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1
Franciosi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Enrico Razzaboni del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
resistente
e con l'intervento di:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_2
Franciosi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
PUBBLICO MINISTERO
avente per oggetto: domande di separazione giudiziale e di divorzio (cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario) - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate dalle parti mediante note scritte autorizzate: Parte_1
ha chiesto prendersi atto delle già pronunciate sentenze non definitive di separazione e di
[...] divorzio, escludersi il diritto di di percepire contribuzioni economiche a titolo di CP_1 assegno di mantenimento e di assegno divorzile, con conseguente ordine di restituzione di quanto già beneficiato ex art. 156 c.c., e porsi a carico della stessa controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (per avere questa mantenuto la coabitazione paterna fino al 30 Pt_2 giugno 2021) mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, insistendo
in istanze di prove per testimoni, d'ordine di esibizione documentale e di indagini tributarie;
ha invece chiesto respingersi le domande avversarie, addebitarsi al marito la CP_1 separazione, revocarsi (a far tempo dall'1 luglio 2021) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento mensile a controparte di somme pari ad Euro 250,00 (in Pt_2 subordine, porsi a carico di controparte l'obbligo di provvedere direttamente e integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne) e porsi a carico di l'obbligo di versare in Parte_1 proprio favore, a decorrere dalla presentazione della domanda (maggio 2017), l'importo mensile pari ad Euro 3.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, insistendo in istanze di indagini di polizia tributaria, d'ordine di esibizione documentale e di prove orali;
ha chiesto Parte_2 prevedersi a carico della madre un contributo al proprio mantenimento pari CP_1 all'ammontare mensile di Euro 1.200,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 13 marzo 2017 allegava di avere celebrato matrimonio Parte_1 concordatario con il 28 gennaio 1979 (in Sala Baganza), aggiungeva che dall'unione CP_1 coniugale erano nate tre figlie , il 19 agosto 1986, , il 28 febbraio 1988, e Persona_1 Per_2
, il 17 febbraio 2000), tutte prive di indipendenza economica ma solo rimasta a Pt_2 Pt_2 convivere con i genitori, e deduceva una sopravvenuta crisi matrimoniale riconducendone la responsabilità al comportamento (oltraggioso, violento e minaccioso) contrario ai doveri coniugali serbato dalla moglie.
Sulla base di tali premesse chiedeva pertanto emettersi sentenza di separazione giudiziale con addebito alla moglie, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo della figlia minorenne
e l'assegnazione della casa familiare nonché porsi a carico della madre l'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento di mediante il versamento di importi mensili pari ad Euro Pt_2
300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso incidentale depositato il 2 maggio 2017 lo stesso ricorrente evidenziava di vivere in condizioni di forte stress e di malessere generale in conseguenza delle altrui condotte aggressive e, valorizzando di soffrire seri problemi cardiologici da cui grave rischio per la propria salute, chiedeva emettersi ordini di protezione a tutela anche della figlia nella specie, in Pt_2 particolare, dell'allontanamento della moglie dalla casa familiare e del divieto di avvicinare o contattare marito e figlia.
Con atto scritto presentato il 26 maggio 2017 forniva un'alternativa ricostruzione CP_1 dei fatti e una diversa spiegazione della crisi matrimoniale, attribuendola all'infedeltà del marito.
Aderendo alla domanda di separazione, ne chiedeva pertanto l'addebito di responsabilità a controparte;
sotto altri profili, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della figlia e la sua Pt_2 collocazione presso sé medesima, attribuirsi a proprio vantaggio il godimento della casa familiare e porsi a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento della suddetta figlia minorenne mediante la corresponsione mensile dell'importo pari ad Euro 3.000,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di versare un assegno mensile di mantenimento, ex art. 156 c.c., di un importo variabile tra 10.000,00 e 14.000,00 Euro (a seconda dell'assegnazione o meno della casa familiare), tenuto conto della sproporzione delle rispettive risorse economiche e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sotto altro aspetto, chiedeva la reiezione del ricorso inteso all'emissione degli ordini di protezione.
Celebrata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'ascolto della minorenne . Parte_2
Con i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 8 agosto 2017, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati, era disposto l'affidamento condiviso di ad Pt_2 entrambi i genitori e la sua collocazione preferenziale presso il padre al quale veniva attribuito il godimento della casa familiare (assorbito ogni profilo attinente agli invocati ordini di protezione);
quanto alle contribuzioni economiche, era posto l'obbligo a carico di di versare per CP_1 il mantenimento della minorenne l'importo mensile di Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, e l'obbligo a carico di di corrispondere alla moglie un Parte_1 assegno di mantenimento mensile pari all'importo di Euro 1.000,00, sempre rivalutabile secondo indici Istat.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con memoria integrativa del 5 ottobre 2017 Parte_1 insisteva nelle deduzioni e domande già formulate in ricorso, salvo il regime di affidamento condiviso della figlia . Pt_2
Con comparsa di costituzione depositata il 3 novembre 2017 la stessa insisteva in CP_1 ogni deduzione e domanda già formulate nel primo atto difensivo.
Con sentenza (n. 484/2018) non definitiva depositata il 4 aprile 2018 era dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.
Il 2 novembre 2018 la Corte di Appello di Bologna confermava l'ordinanza presidenziale respingendo il reclamo principale proposto nell'interesse di e quello incidentale CP_1 presentato nell'interesse di . Parte_1
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito con l'esame di testimoni ( , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Parte_2
, , , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
, , , , , e Tes_9 Tes_10 Tes_11 Testimone_12 Testimone_13 Tes_14 Tes_15
e con l'assunzione dell'interrogatorio formale di .
[...] Parte_1
Con ricorso incidentale depositato il 29 luglio 2022 il medesimo ricorrente chiedeva modificarsi i provvedimenti temporanei e urgenti in relazione alla determinazione delle contribuzioni economiche poste a carico delle parti;
costituendosi nel relativo subprocedimento CP_1 formulava a propria volta domanda riconvenzionale chiedendo revocarsi l'obbligo di versare a controparte la somma mensile di Euro 250,00 per il mantenimento della figlia per avere Pt_2 quest'ultima cessato il rapporto di convivenza con il padre dal luglio 2021.
Le domande in oggetto erano dichiarate inammissibili in ragione dell'emersa instaurazione del procedimento di divorzio e, in particolare, della pronuncia in tale sede processuale dei provvedimenti presidenziali (ordinanza del 27 maggio 2019), tali da avere superato la vigenza della genetica ordinanza emessa il giorno 8 agosto 2017.
Con ricorso presentato il 15 giugno 2018 aveva effettivamente adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato con , deducendo il passaggio in giudicato della sentenza non CP_1 definitiva di separazione e il decorso del termine legale dei dodici mesi dall'udienza presidenziale tenuta nel corrispondente procedimento.
Sotto altri aspetti, poi, chiedeva prendersi atto della convivenza con la figlia , divenuta Pt_2 maggiorenne, e, pertanto, confermarsi l'assegnazione in proprio favore della casa familiare;
chiedeva, ancora, escludersi il diritto della moglie di percepire contributi a titolo di mantenimento e di divorzio e porsi a carico della stessa l'obbligo di partecipare al mantenimento CP_1 della figlia mediante la dazione di importi mensili pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento Pt_2 del 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata il 18 gennaio 2019 chiedeva porsi a carico di CP_1 Parte_1
l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento della figlia e di versare in
[...] Pt_2 favore di sé medesima un assegno divorzile pari all'importo di Euro 8.000,00, deducendo una sproporzione delle rispettive risorse economiche e la presenza dei requisiti per conferire a tale contribuzione una funzione perequativa, compensativa e risarcitoria.
Sentite le parti nel corso dell'udienza presidenziale del 27 marzo 2019 e fallito il tentativo di conciliazione, era quindi emessa l'ordinanza del 27 maggio 2019 con la quale non si adottavano provvedimenti temporanei e urgenti diversi da quelli derivanti
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1323/2017 (riun. 2810/2018) R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1
Franciosi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Enrico Razzaboni del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
resistente
e con l'intervento di:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_2
Franciosi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
PUBBLICO MINISTERO
avente per oggetto: domande di separazione giudiziale e di divorzio (cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario) - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate dalle parti mediante note scritte autorizzate: Parte_1
ha chiesto prendersi atto delle già pronunciate sentenze non definitive di separazione e di
[...] divorzio, escludersi il diritto di di percepire contribuzioni economiche a titolo di CP_1 assegno di mantenimento e di assegno divorzile, con conseguente ordine di restituzione di quanto già beneficiato ex art. 156 c.c., e porsi a carico della stessa controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (per avere questa mantenuto la coabitazione paterna fino al 30 Pt_2 giugno 2021) mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, insistendo
in istanze di prove per testimoni, d'ordine di esibizione documentale e di indagini tributarie;
ha invece chiesto respingersi le domande avversarie, addebitarsi al marito la CP_1 separazione, revocarsi (a far tempo dall'1 luglio 2021) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento mensile a controparte di somme pari ad Euro 250,00 (in Pt_2 subordine, porsi a carico di controparte l'obbligo di provvedere direttamente e integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne) e porsi a carico di l'obbligo di versare in Parte_1 proprio favore, a decorrere dalla presentazione della domanda (maggio 2017), l'importo mensile pari ad Euro 3.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, insistendo in istanze di indagini di polizia tributaria, d'ordine di esibizione documentale e di prove orali;
ha chiesto Parte_2 prevedersi a carico della madre un contributo al proprio mantenimento pari CP_1 all'ammontare mensile di Euro 1.200,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 13 marzo 2017 allegava di avere celebrato matrimonio Parte_1 concordatario con il 28 gennaio 1979 (in Sala Baganza), aggiungeva che dall'unione CP_1 coniugale erano nate tre figlie , il 19 agosto 1986, , il 28 febbraio 1988, e Persona_1 Per_2
, il 17 febbraio 2000), tutte prive di indipendenza economica ma solo rimasta a Pt_2 Pt_2 convivere con i genitori, e deduceva una sopravvenuta crisi matrimoniale riconducendone la responsabilità al comportamento (oltraggioso, violento e minaccioso) contrario ai doveri coniugali serbato dalla moglie.
Sulla base di tali premesse chiedeva pertanto emettersi sentenza di separazione giudiziale con addebito alla moglie, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo della figlia minorenne
e l'assegnazione della casa familiare nonché porsi a carico della madre l'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento di mediante il versamento di importi mensili pari ad Euro Pt_2
300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso incidentale depositato il 2 maggio 2017 lo stesso ricorrente evidenziava di vivere in condizioni di forte stress e di malessere generale in conseguenza delle altrui condotte aggressive e, valorizzando di soffrire seri problemi cardiologici da cui grave rischio per la propria salute, chiedeva emettersi ordini di protezione a tutela anche della figlia nella specie, in Pt_2 particolare, dell'allontanamento della moglie dalla casa familiare e del divieto di avvicinare o contattare marito e figlia.
Con atto scritto presentato il 26 maggio 2017 forniva un'alternativa ricostruzione CP_1 dei fatti e una diversa spiegazione della crisi matrimoniale, attribuendola all'infedeltà del marito.
Aderendo alla domanda di separazione, ne chiedeva pertanto l'addebito di responsabilità a controparte;
sotto altri profili, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della figlia e la sua Pt_2 collocazione presso sé medesima, attribuirsi a proprio vantaggio il godimento della casa familiare e porsi a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento della suddetta figlia minorenne mediante la corresponsione mensile dell'importo pari ad Euro 3.000,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di versare un assegno mensile di mantenimento, ex art. 156 c.c., di un importo variabile tra 10.000,00 e 14.000,00 Euro (a seconda dell'assegnazione o meno della casa familiare), tenuto conto della sproporzione delle rispettive risorse economiche e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sotto altro aspetto, chiedeva la reiezione del ricorso inteso all'emissione degli ordini di protezione.
Celebrata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'ascolto della minorenne . Parte_2
Con i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 8 agosto 2017, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati, era disposto l'affidamento condiviso di ad Pt_2 entrambi i genitori e la sua collocazione preferenziale presso il padre al quale veniva attribuito il godimento della casa familiare (assorbito ogni profilo attinente agli invocati ordini di protezione);
quanto alle contribuzioni economiche, era posto l'obbligo a carico di di versare per CP_1 il mantenimento della minorenne l'importo mensile di Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, e l'obbligo a carico di di corrispondere alla moglie un Parte_1 assegno di mantenimento mensile pari all'importo di Euro 1.000,00, sempre rivalutabile secondo indici Istat.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con memoria integrativa del 5 ottobre 2017 Parte_1 insisteva nelle deduzioni e domande già formulate in ricorso, salvo il regime di affidamento condiviso della figlia . Pt_2
Con comparsa di costituzione depositata il 3 novembre 2017 la stessa insisteva in CP_1 ogni deduzione e domanda già formulate nel primo atto difensivo.
Con sentenza (n. 484/2018) non definitiva depositata il 4 aprile 2018 era dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.
Il 2 novembre 2018 la Corte di Appello di Bologna confermava l'ordinanza presidenziale respingendo il reclamo principale proposto nell'interesse di e quello incidentale CP_1 presentato nell'interesse di . Parte_1
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito con l'esame di testimoni ( , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Parte_2
, , , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
, , , , , e Tes_9 Tes_10 Tes_11 Testimone_12 Testimone_13 Tes_14 Tes_15
e con l'assunzione dell'interrogatorio formale di .
[...] Parte_1
Con ricorso incidentale depositato il 29 luglio 2022 il medesimo ricorrente chiedeva modificarsi i provvedimenti temporanei e urgenti in relazione alla determinazione delle contribuzioni economiche poste a carico delle parti;
costituendosi nel relativo subprocedimento CP_1 formulava a propria volta domanda riconvenzionale chiedendo revocarsi l'obbligo di versare a controparte la somma mensile di Euro 250,00 per il mantenimento della figlia per avere Pt_2 quest'ultima cessato il rapporto di convivenza con il padre dal luglio 2021.
Le domande in oggetto erano dichiarate inammissibili in ragione dell'emersa instaurazione del procedimento di divorzio e, in particolare, della pronuncia in tale sede processuale dei provvedimenti presidenziali (ordinanza del 27 maggio 2019), tali da avere superato la vigenza della genetica ordinanza emessa il giorno 8 agosto 2017.
Con ricorso presentato il 15 giugno 2018 aveva effettivamente adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato con , deducendo il passaggio in giudicato della sentenza non CP_1 definitiva di separazione e il decorso del termine legale dei dodici mesi dall'udienza presidenziale tenuta nel corrispondente procedimento.
Sotto altri aspetti, poi, chiedeva prendersi atto della convivenza con la figlia , divenuta Pt_2 maggiorenne, e, pertanto, confermarsi l'assegnazione in proprio favore della casa familiare;
chiedeva, ancora, escludersi il diritto della moglie di percepire contributi a titolo di mantenimento e di divorzio e porsi a carico della stessa l'obbligo di partecipare al mantenimento CP_1 della figlia mediante la dazione di importi mensili pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento Pt_2 del 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata il 18 gennaio 2019 chiedeva porsi a carico di CP_1 Parte_1
l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento della figlia e di versare in
[...] Pt_2 favore di sé medesima un assegno divorzile pari all'importo di Euro 8.000,00, deducendo una sproporzione delle rispettive risorse economiche e la presenza dei requisiti per conferire a tale contribuzione una funzione perequativa, compensativa e risarcitoria.
Sentite le parti nel corso dell'udienza presidenziale del 27 marzo 2019 e fallito il tentativo di conciliazione, era quindi emessa l'ordinanza del 27 maggio 2019 con la quale non si adottavano provvedimenti temporanei e urgenti diversi da quelli derivanti
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