Trib. Pisa, sentenza 22/04/2024, n. 169

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 22/04/2024, n. 169
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 169
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 995/2022
Il Giudice Laura Pastacaldi, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8/2/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, (C.F.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Largo Don Pino Puglisi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Sergio Picchi (C.F.: ) e dell'Avv. C.F._2
Giorgio Leoncini (C.F.: ) che la rappresentano e C.F._3 difendono;

ricorrente contro
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL MINISTRO Controparte_1
P.T., C.F. , con sede in Roma, viale Trastevere, 76/A, l' P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(c.f. , in persona del suo Dirigente pro-
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dr.ssa Domenica Togo (c.f.
) quale funzionaria delegata dell' C.F._4 Controparte_3
resistente, ed elettivamente domiciliati presso l
[...] Controparte_2 CP_ in , via G. Pascoli n. 8;

OGGETTO: retribuzione
Decisa a Pisa in data 19/4/2024 sulle seguenti conclusioni: ricorrente: “che il Tribunale di Pisa, Giudice del Lavoro, per le causali di cui alla narrativa voglia
1- “Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per supplenze temporanee e per l'effetto, Controparte_1 condannare il , in persona del pro-tempore (c.f. Controparte_1 CP_4
), al pagamento delle differenze retributive quantificate, in € P.IVA_1
2.858,41, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;



2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2020 – 2021 e 2021 – 2022 e precedentemente specificati e, per l'effetto, condannare il (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1

Ministro pro-tempore, alla corresponsione della somma complessiva di €
1.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 121 comma 121 L. 107/2015.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
resistente: “preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014;
- in subordine preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, rigettare
l'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento: a) della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e nondi erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata;
b) per

l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della retribuzione professionale docenti. CP_
Il tutto, con il favore delle spese di lite in ragione della rilevata incompetenza per territorio”.

Fatto e processo
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tutt'oggi dipendente del Parte_1 Controparte_1 con le mansioni di docente e presta attualmente servizio presso l' Org_1 di San Miniato, rivendica il diritto a percepire, al pari dei docenti di ruolo della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL del 15/3/2001, non corrisposta dal per le cd “supplenze brevi”, come quelle da lei svolte CP_1 dalla ricorrente nel corso degli anni passati.
La ricorrente ha dedotto che è stata assunta dal con Controparte_1
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente dal 2/10/2020 al 30/6/2021 per n. 25 ore settimanali presso
[...]
di Pontedera;
Organizzazione_2
-. con Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 27/9/2021 al 29/10/2021 per n. 25 ore settimanali presso di Calcinaia- contratto Organizzazione_3 risolto in data 11/10/2021;

- Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal
12/10/2021 al 30/6/2022 per n. 5 ore settimanali presso l' di Org_4
Santa Maria a Monte;

-. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente ex art. 58 comma 4-ter D.L. 73/2021 con decorrenza dal
14/10/2021 al 30/12/2021 per n. 20 ore settimanali presso l' Org_5
;

[...]
-. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente ex art. 58 comma 4-ter D.L. 73/2021 con decorrenza dal
31/12/2021 al 31/3/2022 per n. 20 ore settimanali presso l' Org_5
[...]
-. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal
1°/4/2022 al 30/6/2022 per n. 20 ore settimanali presso l' Org_5 [...]
. Org_5
Ha aggiunto che: per i periodi suddetti il non le ha corrisposto la CP_1 voce retributiva “retribuzione professionale docente” ex art. 7 CCNL, attribuita, invece, ai docenti in ruolo e ai docenti a tempo determinato su organico di
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diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto) e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno);
che non esistono motivi oggettivi per differenziare il suo trattamento con riferimento alla percezione della voce retributiva invocata;
che la Retribuzione Professionale Docenti è pari ad €
164,00 fino al 28/2/2018 e ad € 174,50 mensili dal 1°/3/2018.
La ricorrente ha aggiunto che sia per l'a.s. 2020-2021 che per il successivo
a.s. 2021-2022 non ha mai ottenuto il riconoscimento della “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. 107/2015 e che, con pec del 12/9/2022 ha rivendicato sia gli importi dovuti a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, quantificati in €
2.858,41, sia il riconoscimento della Carta Elettronica prevista dalla Legge n.
107/2015, per l'importo di € 1.000,00, quale contributo alla formazione;
che, tuttavia, la comunicazione è rimasta senza riscontro.
Si è costituito il , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e in via preliminare di merito, la prescrizione del credito. Nel merito l'ente resistente ha contestato la pretesa della ricorrente, deducendo che la retribuzione de quo non può essere riconosciuta ai supplenti temporanei, la cui attività si differenzia da quella del docente a tempo indeterminato o annuale in quanto il primo non partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
Con riguardo alla domanda relativa alla c.d. “carta docente”, il ha CP_1 ribadito l'eccezione di prescrizione e ha insistito comunque per l'infondatezza della domanda, argomentando sul fatto che con riferimento alle supplenze brevi e saltuarie, non spetta il beneficio richiesto, anche sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità. Ha dedotto, inoltre, la parte resistente che la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientra tra le condizioni di impiego per le quali è sancita
l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che la nota sentenza n. 1842/22 del Consiglio di Stato, con la quale è stata riconosciuta la
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legittimazione di circa 900 docenti precari all'attribuzione del beneficio, ha annullato i provvedimenti amministrativi - D.P.C.M. del 23/09/2015 e nota del n. 15219 del 15/10/2015 – nella parte in cui riaffermavano il CP_6 dato normativo, nei termini della prevista erogazione del corrispettivo economico ai soli docenti di ruolo, mediante una peculiare interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121-124, e senza, dunque, previamente sollevare un incidente di legittimità costituzionale di quest'ultima disciplina di rango primario. Secondo la parte resistente, quindi, occorre considerare che la normativa primaria, della quale i provvedimenti erano mera riproduzione, è rimasta immutata ed essa, quindi, tutt'ora preclude un automatico riconoscimento in via amministrativa del beneficio in favore di altri docenti nelle medesime condizioni.
Nel quantum ha contestato il conteggio della ricorrente.
*****
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda. Al riguardo basta evidenziare come, ai sensi dell'art.

2-ter del D.l.
12 settembre 2014, n. 132
, “Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice
di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione spiegata dall'Amministrazione con riguardo ad entrambe le domande della ricorrente, in quanto i crediti da ella vantati risultano manifestamente maturati nel quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel merito, la domanda relativa al riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti è fondata per le ragioni di seguito esposte.
La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata ripetutamente tratta dai giudici di merito e anche dalla Corte di Cassazione, che si è espressa in proposito
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