Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 55
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7410/2024 R.G. promossa
DA
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Antonio
Barbiero, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Francesca
Zappalà, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
1
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai
sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
a Piedimonte Etneo in data 03/05/1990, precisando che dalla loro Controparte_1
Per_ unione era nata, il 10.08.1989, la figlia
Ha esposto la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data
dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, conclusosi
con la sentenza n. 814/2010, resa dal Tribunale di Catania in data 29.01.2010.
Ha quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7410/2024 R.G. promossa
DA
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Antonio
Barbiero, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Francesca
Zappalà, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
1
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai
sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
a Piedimonte Etneo in data 03/05/1990, precisando che dalla loro Controparte_1
Per_ unione era nata, il 10.08.1989, la figlia
Ha esposto la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data
dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, conclusosi
con la sentenza n. 814/2010, resa dal Tribunale di Catania in data 29.01.2010.
Ha quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di
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