Trib. Gorizia, sentenza 25/11/2024, n. 157

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 25/11/2024, n. 157
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 157
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

RG 379/ 2024

TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/11/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Franco Berti e l'avv. Carlo Berti, e per l'Inps, l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri

R.G. 379/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa r.g. n. 379/2024 promossa da: AO IS, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Franco Berti e Carlo Berti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente

CONTRO

Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. Roberto Fantini, notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 13.09.2024, AO IS, titolare della pensione n. 170- 350006701092, cat. VOCUM, ha agito nei confronti dell'Inps chiedendo di accertare che la decorrenza del trattamento, fissata dall'Istituto a partire dal 01.01.2024, va anticipata al 01.12.2023, con conseguente condanna dello stesso Istituto al pagamento del rateo corrispondente e della correlata quota di 13ma, per il complessivo importo di euro 5.198,18. 1.1 A sostegno della sua pretesa, ha premesso che la sua domanda amministrativa venne respinta in ragione del fatto che costei «ha maturato il requisito dei 42 anni e 1 di anzianità contributiva nella sola gestione pubblica il 30.11.2023. Tuttavia ha richiesto la pensione anticipata in cumulo che arrotonda i periodi di servizio non interi a 26 giornate mensili anziché a 30 come nella gestione pubblica. Per questo motivo la signora alla data del 30/11/2023 ha maturato, ai fini della pensione in cumulo, 42 anni mesi 0 e giorni 25. Pertanto il requisito dei 42 anni e 1 mese è stato raggiunto il 5 dicembre 2023 e la pensione è stata corrisposta il primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, ovvero 01/01/2024» [cfr. doc. B ricorrente].

1.2. Inutili i tentativi di
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