Trib. Catania, sentenza 02/07/2024, n. 3612
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6284/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
LO ST NG, nato a [...] il [...], cod. fisc.: [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alfio Mario Gambino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
I.N.P.S. –ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.: 80078750587, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati, d'intesa con l'avv. Pier
Luigi Tomaselli, ed elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26, presso
l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, giusta procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente l'1.06.2023 LO Lo ST ha impugnato
l'intimazione di pagamento n. 29320229017229552000, notificata in data 15.05.2023, nei soli limiti di quanto richiesto dall'INPS sede di Catania con gli avvisi di addebito n.
59320140003763604000, n.59320140007069548000 e n.59320150002080683000 per un ammontare complessivo pari ad €. 7.969,91 in ragione dell'asserito omesso versamento dei contributi IVS fissi/percentuale e somme aggiuntive con riferimento all'annualità 2013 e 2014, nonché avverso i rispettivi ruoli;
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, in sintesi, il ricorrente ha eccepito la maturata prescrizione delle pretese contributive avanzate con essi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, di “… dichiarare la nullità, per intervenuta prescrizione del credito INPS degli avvisi di addebito sopra esposti, nonché dalla intimazione di pagamento oggi impugnata sempre nei limiti sopra indicati;
-conseguentemente annullare
e/o revocare, per i motivi esposti, le iscrizioni a ruolo recate dall'avviso di addebito in oggetto, esclusivamente per quanto di competenza del Tribunale del Lavoro, ordinandone la cancellazione. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
In data 27.02.2024 si è ritualmente costituito l'INPS depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha dedotto che l'Agenzia Entrate –Riscossione ha provveduto a stralciare gli avvisi di addebito oggetto di causa, per cui ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
La controversia che ci occupa è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 12.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo
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