Trib. Taranto, sentenza 13/07/2024, n. 1715
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Testo completo
R. G. n° 7404/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 luglio 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
« , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Vito Lorenzo VIELI - Convenuta –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2021 espose che: Parte_1
- egli era stato dipendente a tempo indeterminato della convenuta, dal 21 giugno 2007 fino al 14 gennaio 2021, con iniziale inquadramento quale
OPERATORE INFORMATICO nel LIV. 3° del CCNL di settore (“METALMECCANICA
PRIVATA”) e, successivamente (dal 1° maggio 2014, come si evince dalla comunicazione datata 28 aprile 2014 prodotta sub doc. 5 fasc. conv.) nel LIV.
4° del medesimo CCNL;
- aveva tuttavia svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni superiori sussumibili nel LIV. 5°.
Per tali ragioni, chiedeva l'accertamento del proprio asserito diritto al superiore inquadramento e la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori e con rifusione di spese. 1
Sentenza R.G. n° 7404/21
La « si è costituita eccependo la prescrizione e comunque CP_1 deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe svolto le asserite mansioni superiori, essendosi occupato esclusivamente di attività di supporto informatico e caricamento dati a sistema (cosiddetto data entry), mentre il passaggio al 4° liv., dal maggio 2014, era conseguito all'espletamento Parte di attività di supporto in favore del personale adibito all'UFFICIO CONTENZIOSO.
Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
----------------
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_3
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_3
richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
**********************
Il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è solo parzialmente fondato e, conseguentemente, deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Occorrendo verificare - in punto di fatto - se il ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori, si deve avere riguardo alle previsioni del 2
Sentenza R.G. n° 7404/21 CCNL METALMECCANICA PRIVATA (pacificamente applicato inter partes, ritualmente prodotto in giudizio e comunque acquisibile d'ufficio) il quale prevede quanto di seguito si rassegna (limitatamente alle parti di interesse ai fini del presente giudizio).
❖ La classificazione nella 3A CATEGORIA riguarda:
o i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
o i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
In particolare, sono inclusi in tale qualifica i CONTABILI - CONTABILI CLIENTI che:
«… sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti».
--------------
❖ La classificazione nella 4A CATEGORIA riguarda, invece:
→ i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
In particolare, sono espressamente previsti i seguenti profili:
→ SEGRETARI, cioè i lavoratori che in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esaminano per l'archiviazione
e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle;
→ CONTABILI – CONTABILI CLIENTI, cioè i lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza,
3
Sentenza R.G. n° 7404/21
rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto;
→ OPERATORI, cioè i lavoratori che, effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico, seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
--------------
❖ La classificazione nella 5A CATEGORIA riguarda, infine:
→ i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4A CATEGORIA, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
→ i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
→ i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 luglio 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
« , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Vito Lorenzo VIELI - Convenuta –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2021 espose che: Parte_1
- egli era stato dipendente a tempo indeterminato della convenuta, dal 21 giugno 2007 fino al 14 gennaio 2021, con iniziale inquadramento quale
OPERATORE INFORMATICO nel LIV. 3° del CCNL di settore (“METALMECCANICA
PRIVATA”) e, successivamente (dal 1° maggio 2014, come si evince dalla comunicazione datata 28 aprile 2014 prodotta sub doc. 5 fasc. conv.) nel LIV.
4° del medesimo CCNL;
- aveva tuttavia svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni superiori sussumibili nel LIV. 5°.
Per tali ragioni, chiedeva l'accertamento del proprio asserito diritto al superiore inquadramento e la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori e con rifusione di spese. 1
Sentenza R.G. n° 7404/21
La « si è costituita eccependo la prescrizione e comunque CP_1 deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe svolto le asserite mansioni superiori, essendosi occupato esclusivamente di attività di supporto informatico e caricamento dati a sistema (cosiddetto data entry), mentre il passaggio al 4° liv., dal maggio 2014, era conseguito all'espletamento Parte di attività di supporto in favore del personale adibito all'UFFICIO CONTENZIOSO.
Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_3
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_3
richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è solo parzialmente fondato e, conseguentemente, deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Occorrendo verificare - in punto di fatto - se il ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori, si deve avere riguardo alle previsioni del 2
Sentenza R.G. n° 7404/21 CCNL METALMECCANICA PRIVATA (pacificamente applicato inter partes, ritualmente prodotto in giudizio e comunque acquisibile d'ufficio) il quale prevede quanto di seguito si rassegna (limitatamente alle parti di interesse ai fini del presente giudizio).
❖ La classificazione nella 3A CATEGORIA riguarda:
o i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
o i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
In particolare, sono inclusi in tale qualifica i CONTABILI - CONTABILI CLIENTI che:
«… sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti».
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❖ La classificazione nella 4A CATEGORIA riguarda, invece:
→ i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
In particolare, sono espressamente previsti i seguenti profili:
→ SEGRETARI, cioè i lavoratori che in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esaminano per l'archiviazione
e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle;
→ CONTABILI – CONTABILI CLIENTI, cioè i lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza,
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Sentenza R.G. n° 7404/21
rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto;
→ OPERATORI, cioè i lavoratori che, effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico, seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
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❖ La classificazione nella 5A CATEGORIA riguarda, infine:
→ i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4A CATEGORIA, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
→ i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
→ i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole
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