Trib. Taranto, sentenza 13/07/2024, n. 1715

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 13/07/2024, n. 1715
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 1715
Data del deposito : 13 luglio 2024

Testo completo

R. G. n° 7404/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 luglio 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
« , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Vito Lorenzo VIELI - Convenuta
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2021 espose che: Parte_1
- egli era stato dipendente a tempo indeterminato della convenuta, dal 21 giugno 2007 fino al 14 gennaio 2021, con iniziale inquadramento quale
OPERATORE INFORMATICO nel LIV. del CCNL di settore (“METALMECCANICA
PRIVATA”) e, successivamente (dal 1° maggio 2014, come si evince dalla comunicazione datata 28 aprile 2014 prodotta sub doc. 5 fasc. conv.) nel LIV.
del medesimo CCNL;

- aveva tuttavia svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni superiori sussumibili nel LIV. .
Per tali ragioni, chiedeva l'accertamento del proprio asserito diritto al superiore inquadramento e la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori e con rifusione di spese. 1
Sentenza R.G. n° 7404/21
La « si è costituita eccependo la prescrizione e comunque CP_1 deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe svolto le asserite mansioni superiori, essendosi occupato esclusivamente di attività di supporto informatico e caricamento dati a sistema (cosiddetto data entry), mentre il passaggio al 4° liv., dal maggio 2014, era conseguito all'espletamento Parte di attività di supporto in favore del personale adibito all'UFFICIO CONTENZIOSO.
Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_3
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_3
richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è solo parzialmente fondato e, conseguentemente, deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Occorrendo verificare - in punto di fatto - se il ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori, si deve avere riguardo alle previsioni del 2
Sentenza R.G. n° 7404/21 CCNL METALMECCANICA PRIVATA (pacificamente applicato inter partes, ritualmente prodotto in giudizio e comunque acquisibile d'ufficio) il quale prevede quanto di seguito si rassegna (limitatamente alle parti di interesse ai fini del presente giudizio).
❖ La classificazione nella 3A CATEGORIA riguarda:
o i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;

o i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
In particolare, sono inclusi in tale qualifica i CONTABILI - CONTABILI CLIENTI che:
«… sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti».
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❖ La classificazione nella 4A CATEGORIA riguarda, invece:
→ i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
In particolare, sono espressamente previsti i seguenti profili:
→ SEGRETARI, cioè i lavoratori che in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esaminano per l'archiviazione
e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle;

→ CONTABILI – CONTABILI CLIENTI, cioè i lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza,
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Sentenza R.G. n° 7404/21
rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto;

→ OPERATORI, cioè i lavoratori che, effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico, seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
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❖ La classificazione nella 5A CATEGORIA riguarda, infine:
→ i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4A CATEGORIA, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;

→ i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;

→ i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole
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