Trib. Vicenza, sentenza 02/05/2024, n. 948
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E S Presidente
Dott.ssa B B Giudice Relatore
Dott.ssa V C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5345/2023 R.G.
promossa da
nata a Valdagno (VI) il 9.09.1975, residente in Racoaro Terme (VI), via Molino di Parte_1
Sotto 2, c.f. elettivamente domiciliata in Schio (VI), via Paraiso n. 10, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. C C del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
contro
nato a Verona (VR) il 28.12.1971, c.f. , contumace CP_1 C.F._2
Resistente
1
con l'intervento
del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
in punto: domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, qui di seguito trascritte:
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Schio (VI) il giorno 18.02.2005;che dalla loro CP_1 unione nasceva la figlia in data 19.09.2008;di essersi separata consensualmente dal Per_1 marito con decreto di omologa del Tribunale di Vicenza del 4.06.2015;che le condizioni della separazione prevedevano l'affido condiviso della figlia , con collocamento prevalente presso Per_1
2
la madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate, nonché un contributo di mantenimento per la figlia, a carico del resistente di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;di avere successivamente depositato ricorso per la modifica delle condizioni della separazione in conseguenza dei continui malesseri psicosomatici manifestati dalla figlia quando doveva incontrare il padre;che il Tribunale di Vicenza, con decreto del 9.06.2022, accoglieva le sue richieste, stabilendo, stante il totale disinteresse del sig. (che ometteva di prestare CP_1 ogni forma di sostegno sia economico che morale e da maggio 2019 non cercava più alcun contatto con la figlia), l'affidamento esclusivo di alla madre;che il veniva tratto Per_1 CP_1 in giudizio per i reati di cui agli artt. 609 quater e 609 ter c.p. in relazione a fatti commessi sulla figlia, all'epoca infra-decenne;di voler ottenere lo scioglimento del matrimonio, mantenendo fermi l'affidamento esclusivo della minore ed il contributo al suo mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00, come concordato in sede di separazione consensuale.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei suoi confronti, non si CP_1 costituiva in giudizio, per cui alla prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., lo stesso veniva dichiarato contumace.
Contestualmente, in assenza di richieste istruttorie, la causa, discussa oralmente, veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti integrale accoglimento.
Va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, essendo ampiamente trascorso il termine di sei mesi dalla data della CP_1 separazione consensuale (doc. 2 ricorso) e non essendo da allora intervenuta la riconciliazione dei coniugi, come rivela, oltre al certificato storico di residenza separata degli stessi, anche la mancata costituzione in giudizio del convenuto, pur essendo stata verificata la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del verbale contenente la fissazione della prima udienza ex art. 473 bis 21 cpc.
Per quanto riguarda il regime di affidamento della figlia minore , è opportuno richiamare il Per_1 decreto del Tribunale di Vicenza del 9.06.2022 (doc. 4 ricorso), che ne ha disposto l'affido esclusivo alla madre con la seguente motivazione:
3 “Invero dalle emergenze di causa è risultato palese il disinteresse del padre nei confronti della figlia.
Lo stesso, infatti, non corrisponde da anni l'assegno di mantenimento a favore della figlia. Inoltre non ha partecipato agli incontri fissati dai Servizi Sociali, a seguito del decreto di questo Tribunale del 05.03.2020.
È quindi evidente la violazione, da parte del resistente, degli obblighi (di mantenimento, istruzione ed educazione) nascenti dal rapporto di filiazione, per aver privato la figlia dell'affettività Per_1 paterna e dimostrato totale insensibilità nei confronti della stessa, rifiutandogli ogni tipo di sostegno economico e anche affettivo.
Tale condotta giustifica pienamente la richiesta della madre di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.c.. con possibilità per la medesima, data la totale assenza del padre, di prendere tutte le decisioni (sia ordinarie che straordinarie) riguardanti la vita della minore.
Appare superfluo sentire la minore, in quanto la stessa aveva già mostrato opposizione agli incontri col padre ed è coinvolta quale parte offesa in un procedimento penale per gravi reati che sarebbero stati commessi dal padre medesimo: sarebbe all'evidenza, quindi, oltre che inutile, anche dannoso per la serenità della stessa, sentirla personalmente e nulla verrebbe aggiunto al quadro probatorio già emergente in modo chiaro dagli atti di causa.
Il resistente, non costituendosi nel presente procedimento, nulla ha replicato a quanto dedotto e provato dalla ricorrente”.
Rileva il Collegio che la grave inadeguatezza genitoriale di permane tutt'oggi, CP_1 in quanto egli continua a manifestare totale disinteresse per la figlia, che non contatta più dal
2019 e nei cui confronti risulta inadempiente anche sotto il profilo economico, mancando di contribuire al suo mantenimento.
Va, pertanto, confermato il regime di affido esclusivo della figlia minore alla madre Pt_1
a fronte dell'acclara violazione, da parte del padre, degli obblighi nascenti dal rapporto di
[...] filiazione. D'altro canto, appare significativa la scelta processuale del resistente, il quale, pur se regolarmente notificato, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio al fine di contrastare le domande della ricorrente, così come avvenuto nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni della separazione che originariamente prevedano l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori. Si ritiene, inoltre, che nell'interesse preminente della figlia debba essere
4
disposta la sospensione del diritto di visita del padre che appare giustificata dall'aggravamento delle problematiche di natura psichica di cui ha iniziato a soffrire nel periodo successivo Per_1 alla separazione dei genitori durante il quale la minore ha manifestato un evidente stato di disagio e malessere generalizzato proprio in occasione degli incontri con il padre (si vedano, in tal senso, le relazioni dei Servizi Sociali del 5.09.2019 e del 15.03.2022 – doc.ti 8 e 9 ricorso). Tale aggravamento risulta certificato dalle relazioni psichiatriche del 2.03.2023 e del 20.07.2023, ove viene messo in luce che soffre di una importante sintomatologia ansiosa e depressiva (si Per_1 legge, in particolare, nelle relazioni psichiatriche che “presenta una storia familiare molto Per_1 complessa e da alcuni mesi ha iniziato a soffrire di sintomatologia ansiosa e depressiva…Vi sono aspetti di tipo traumatico come incubi frequenti e altri sintomi più specifici. Sono presenti ideazione negativa con idee di morte. La paziente soffre di un episodio depressivo importante”) e sembrerebbe trovare causa nei gravi fatti di rilevanza penale in corso di accertamento nell'ambito del procedimento n. 6167/2020 RGNR attualmente pendente a carico di CP_1
, imputato per i reati di cui agli artt. 609 quater e 609 ter c.p. commessi ai danni della
[...] figlia minore.
Sul fronte delle statuizioni di ordine economico, non vi sono ragioni per modificare l'obbligo del resistente di concorrere al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolarsi secondo il vigente Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le fasi studio, introduttiva e di trattazione in riferimento ai valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con versamento a favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E S Presidente
Dott.ssa B B Giudice Relatore
Dott.ssa V C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5345/2023 R.G.
promossa da
nata a Valdagno (VI) il 9.09.1975, residente in Racoaro Terme (VI), via Molino di Parte_1
Sotto 2, c.f. elettivamente domiciliata in Schio (VI), via Paraiso n. 10, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. C C del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
contro
nato a Verona (VR) il 28.12.1971, c.f. , contumace CP_1 C.F._2
Resistente
1
con l'intervento
del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
in punto: domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, qui di seguito trascritte:
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Schio (VI) il giorno 18.02.2005;che dalla loro CP_1 unione nasceva la figlia in data 19.09.2008;di essersi separata consensualmente dal Per_1 marito con decreto di omologa del Tribunale di Vicenza del 4.06.2015;che le condizioni della separazione prevedevano l'affido condiviso della figlia , con collocamento prevalente presso Per_1
2
la madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate, nonché un contributo di mantenimento per la figlia, a carico del resistente di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;di avere successivamente depositato ricorso per la modifica delle condizioni della separazione in conseguenza dei continui malesseri psicosomatici manifestati dalla figlia quando doveva incontrare il padre;che il Tribunale di Vicenza, con decreto del 9.06.2022, accoglieva le sue richieste, stabilendo, stante il totale disinteresse del sig. (che ometteva di prestare CP_1 ogni forma di sostegno sia economico che morale e da maggio 2019 non cercava più alcun contatto con la figlia), l'affidamento esclusivo di alla madre;che il veniva tratto Per_1 CP_1 in giudizio per i reati di cui agli artt. 609 quater e 609 ter c.p. in relazione a fatti commessi sulla figlia, all'epoca infra-decenne;di voler ottenere lo scioglimento del matrimonio, mantenendo fermi l'affidamento esclusivo della minore ed il contributo al suo mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00, come concordato in sede di separazione consensuale.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei suoi confronti, non si CP_1 costituiva in giudizio, per cui alla prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., lo stesso veniva dichiarato contumace.
Contestualmente, in assenza di richieste istruttorie, la causa, discussa oralmente, veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti integrale accoglimento.
Va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, essendo ampiamente trascorso il termine di sei mesi dalla data della CP_1 separazione consensuale (doc. 2 ricorso) e non essendo da allora intervenuta la riconciliazione dei coniugi, come rivela, oltre al certificato storico di residenza separata degli stessi, anche la mancata costituzione in giudizio del convenuto, pur essendo stata verificata la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del verbale contenente la fissazione della prima udienza ex art. 473 bis 21 cpc.
Per quanto riguarda il regime di affidamento della figlia minore , è opportuno richiamare il Per_1 decreto del Tribunale di Vicenza del 9.06.2022 (doc. 4 ricorso), che ne ha disposto l'affido esclusivo alla madre con la seguente motivazione:
3 “Invero dalle emergenze di causa è risultato palese il disinteresse del padre nei confronti della figlia.
Lo stesso, infatti, non corrisponde da anni l'assegno di mantenimento a favore della figlia. Inoltre non ha partecipato agli incontri fissati dai Servizi Sociali, a seguito del decreto di questo Tribunale del 05.03.2020.
È quindi evidente la violazione, da parte del resistente, degli obblighi (di mantenimento, istruzione ed educazione) nascenti dal rapporto di filiazione, per aver privato la figlia dell'affettività Per_1 paterna e dimostrato totale insensibilità nei confronti della stessa, rifiutandogli ogni tipo di sostegno economico e anche affettivo.
Tale condotta giustifica pienamente la richiesta della madre di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.c.. con possibilità per la medesima, data la totale assenza del padre, di prendere tutte le decisioni (sia ordinarie che straordinarie) riguardanti la vita della minore.
Appare superfluo sentire la minore, in quanto la stessa aveva già mostrato opposizione agli incontri col padre ed è coinvolta quale parte offesa in un procedimento penale per gravi reati che sarebbero stati commessi dal padre medesimo: sarebbe all'evidenza, quindi, oltre che inutile, anche dannoso per la serenità della stessa, sentirla personalmente e nulla verrebbe aggiunto al quadro probatorio già emergente in modo chiaro dagli atti di causa.
Il resistente, non costituendosi nel presente procedimento, nulla ha replicato a quanto dedotto e provato dalla ricorrente”.
Rileva il Collegio che la grave inadeguatezza genitoriale di permane tutt'oggi, CP_1 in quanto egli continua a manifestare totale disinteresse per la figlia, che non contatta più dal
2019 e nei cui confronti risulta inadempiente anche sotto il profilo economico, mancando di contribuire al suo mantenimento.
Va, pertanto, confermato il regime di affido esclusivo della figlia minore alla madre Pt_1
a fronte dell'acclara violazione, da parte del padre, degli obblighi nascenti dal rapporto di
[...] filiazione. D'altro canto, appare significativa la scelta processuale del resistente, il quale, pur se regolarmente notificato, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio al fine di contrastare le domande della ricorrente, così come avvenuto nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni della separazione che originariamente prevedano l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori. Si ritiene, inoltre, che nell'interesse preminente della figlia debba essere
4
disposta la sospensione del diritto di visita del padre che appare giustificata dall'aggravamento delle problematiche di natura psichica di cui ha iniziato a soffrire nel periodo successivo Per_1 alla separazione dei genitori durante il quale la minore ha manifestato un evidente stato di disagio e malessere generalizzato proprio in occasione degli incontri con il padre (si vedano, in tal senso, le relazioni dei Servizi Sociali del 5.09.2019 e del 15.03.2022 – doc.ti 8 e 9 ricorso). Tale aggravamento risulta certificato dalle relazioni psichiatriche del 2.03.2023 e del 20.07.2023, ove viene messo in luce che soffre di una importante sintomatologia ansiosa e depressiva (si Per_1 legge, in particolare, nelle relazioni psichiatriche che “presenta una storia familiare molto Per_1 complessa e da alcuni mesi ha iniziato a soffrire di sintomatologia ansiosa e depressiva…Vi sono aspetti di tipo traumatico come incubi frequenti e altri sintomi più specifici. Sono presenti ideazione negativa con idee di morte. La paziente soffre di un episodio depressivo importante”) e sembrerebbe trovare causa nei gravi fatti di rilevanza penale in corso di accertamento nell'ambito del procedimento n. 6167/2020 RGNR attualmente pendente a carico di CP_1
, imputato per i reati di cui agli artt. 609 quater e 609 ter c.p. commessi ai danni della
[...] figlia minore.
Sul fronte delle statuizioni di ordine economico, non vi sono ragioni per modificare l'obbligo del resistente di concorrere al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolarsi secondo il vigente Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le fasi studio, introduttiva e di trattazione in riferimento ai valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con versamento a favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
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