Trib. Padova, sentenza 02/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 3228 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3228 /2024 R.G promosso con ricorso depositato
da
, con l'avv. ARENA LUCA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ARENA LUCA , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale
conclusioni rese congiuntamente dalle parti : che l'intestato Ill.mo Tribunale di Padova Voglia pronunciare sentenza di separazione ex art. 473 - bis.51 c.p.c. con riguardo al matrimonio contratto con il coniuge , con rito civile, in Padova il 20/05/2021 e Parte_1 trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 76, Parte I, Vol. 01 alle seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
il sig. ha già lasciato la casa coniugale e provvederà quanto prima a trasferire CP_1 altrove la residenza anagrafica;
2) la figlia minore di anni 13, rimarrà affidata ad entrambi i coniugi, con residenza prevalente presso la Per_1 madre e facoltà del padre di poterla vedere e tenere con sé ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera, quando la riporterà dalla madre;
inoltre nella settimana in cui cade il w.e. di spettanza della madre, starà con la figlia uno o due pomeriggi alla settimana, sino alle 20.30, quando la riaccompagnerà dalla madre;
i periodi di vacanze natalizie e pasquali saranno concordati di volta in volta dai genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre anche nei giorni festivi;
3) l'immobile adibito a casa di abitazione, sito in Padova, acquistato in regime di comunione dei beni e di proprietà piena ed esclusiva di entrambi i coniugi in quote uguali (50%) e gravato da mutuo ipotecario agli stessi cointestato, verrà assegnato alla moglie, , con ogni arredo e corredo che ivi convivrà con Parte_1 la figlia minore (e per il momento anche con il figlio maggiorenne);
CP_ 4) il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia verserà un assegno pari ad € 300,00 Per_1 entro il 25 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente della madre oltre a Parte_1 corrispondere il 50% alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, inoltre, sempre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, si farà carico della rata del mutuo in misura pari ad 1/3 della quota mensile: per comodità, essendo la rata già domiciliata sul conto corrente del marito (e quindi versata per intero dallo stesso), sarà la sig.ra a rimborsare, entro l'ultimo giorno del mese, al marito la rata Pt_1 nella misura di 2/3 dell'importo mensile;
5) i genitori percepiranno l'Assegno Unico dell'Inps in misura pari al 50% ciascuno, anche in considerazione dell'affido congiunto della figlia minore;
6) i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuna delle parti potrà pretendere alcunchè dall'altra a qualunque titolo o ragione discendente dal loro matrimonio.
Atteso il mutamento del rito in consensuale, le spese del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 20/05/2021 in OV .
ha proposto ricorso per la