Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2056/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBONARO Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 28 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. CARBONARO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 CARBONARO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 28 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. CARBONARO ANTONIO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 12-12-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'8-1-1997 i ricorrenti hanno contratto matrimonio a con atto trascritto al Registro degli Atti CP_1 di matrimonio
Per_ Dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...], e , nata il [...]. Per_1
Con sentenza 95/2024 del Comune è stata pronunciata la separazione consensuale e la causa è CP_2 stata rinviata all'udienza del 12-12-2024 per la decisione sulla domanda di divorzio. Le parti, personalmente presenti, hanno confermato di non essersi riconciliate e di voler divorziare, avendo trovato un accordo sulle condizioni di divorzio parzialmente modificativo delle condizioni di separazione.
pagina 1 di 3 In particolare, fermo il resto, concordano che:
1 – la madre verserà al padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 200 mensili invece che i 150 di cui alla separazione;

2 – la madre si impegna a versare alla figlia una “paghetta” mensile, il cui importo varierà in dipendenza di quelle che saranno le proprie condizioni lavorative, ancora non stabili, e le esigenze della figlia, al fine, in accordo col padre, di valorizzare e responsabilizzare la figlia e aiutarla ad affrontare i problemi di salute che ella sta attraversando;
le parti confermano per il resto tutte le condizioni di separazione e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.


Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno qui integralmente recepite, dando atto che sussistono i presupposti di legge per lo scioglimento del vincolo essendo la sentenza di separazione passata in giudicato in data 6-11-2024.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi e Parte_1 [...]
unitisi in matrimonio in 08.01.1997
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