Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9679

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9679
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 9679
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

R.G. 49449/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI M
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M L A Presidente dott. V M Giudice dott. V D P Giudice Relatore Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49449/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOTI MIRKO Parte_1 C.F._1
MARIO con studio in VIA ENRICO MARTINI, 9 20122 M presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. GIACINTO CORACE e CP_1 C.F._2 dell'avv. D GASPARIN presso il cui studio in VIA LAMARMORA, 42 20122 M è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

CONVENUTO
e con l'intervento dell'avv. - nella sua qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]);

[...] Persona_2
Atti comunicati all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO in data 5/11/2019
OGGETTO: divorzio contenzioso
pagina 1 di 10 Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 19 Aprile 2008 tra il sig. e la signora ;
CP_1 Parte_1
Dichiarare l'affidamento super esclusivo dei figli e alla signora e Persona_1 Persona_2 Parte_1 fissare la residenza anagrafica a Bollate (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in subordine dichiarare l'affidamento esclusivo dei figli e e fissare la residenza anagrafica a Persona_1 Persona_2
Bollate (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in ogni caso assegnando il potere di decisione sui figli minori E alla sig.ra , al fine di Persona_2 Persona_1 Parte_1 permettere ai minori e di uscire autonomamente da scuola al regolare Persona_1 Persona_2 orario di uscita, nonché permettere ai minori di sottoporsi al vaccino anti- COVID e ai vaccini consigliati dalle strutture sanitarie e dai pediatri di famiglia.
Dichiarare che il padre possa visitare i figli in uno spazio neutro previo effettivo avvio del percorso di supporto psicologico da parte del padre;

Dichiarare che il padre si impegni a provvedere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (Euro seicento,00) e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;

Disporre che la sig.ra percepisca, in via esclusiva, l'assegno unico e che la stessa Parte_1 beneficerà di tutte le agevolazioni fiscali relative al figlio minore;

Dichiarare che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonchè delle spese scolastiche nella misura del 50%, e qualsiasi ulteriore spesa necessaria per la crescita dei minori nella misura del 50%;

Accertare e dichiarare il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento previsto per il mese di dicembre 2018 ed il mancato pagamento del 50% della mensa dei minori e delle spese straordinarie degli anni 2019, 2020 e 2021 per tutti i titoli meglio esposti in narrativa e per l'effetto condannare il sig. a Per_1 corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento per il mese di dicembre 2018 ed € 1.908,20 a titolo di spese straordinarie sostenute per l'anno 2021, 2020 e 2019 in favore della sig.ra , oltre Parte_1
a successive ulteriori documentabili, o quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Precisazione delle conclusioni parte resistente:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/4/2008 a
Milano;

Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con pari collocamento degli stessi tra i genitori Per_1 Per_2 stabilendo la loro residenza presso la casa materna, con mantenimento diretto dei figli in capo ai genitori allorquando gli stessi saranno con ciascuno di loro;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto delle indicazioni fornite da codesto Onorevole Tribunale.
Disporre che salvo ogni migliore accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nel corso della settimana, nel giorno previamente dal padre in base agli impegni lavorativi, con pernottamento presso lo stesso e accompagnamento a scuola l'indomani;
nella settimana in cui i minori staranno il week-end con la madre, il padre terrà i minori anche un secondo giorno infrasettimanale con pernottamento, in base ai turni di lavoro del padre;
salvo ogni migliore accordo, durante le vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre pagina 2 di 10
al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni tra i due genitori per l'intero periodo festivo e così ogni altra festività o ponte scolastico;
durante le vacanze estive i minori staranno coi genitori per un periodo di 30 giorni ( due periodi distinti e non consecutivi di 15 giorni ciascuno da concordare entro il 15 di aprile di ogni anno;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori
e con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei minori;

Condannare la sig.ra al risarcimento del danno subito dai minori e dal padre in ragione del Parte_1 mancato rispetto delle visite padre-figli, siccome risultante dalle denunce e dalle comunicazioni plurime agli atti, nella misura che sarà ritenuta equa di giustizia e tutelante del pari diritto dei figli minori di trascorrere con regolarità e costanza il loro tempo con entrambi i genitori.
Precisazione delle conclusioni del curatore speciale dei minori:
Disporre l'affido in via super-esclusiva dei minori e alla madre, e per l'effetto Per_1 Persona_2 disporre che quest'ultima eserciti la responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione di ogni decisione – che prenderà quindi in via autonoma - circa la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza dei minori e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità/passaporto dei minori;

Confermare il collocamento di entrambi i minori presso la madre, anche ai fine della residenza anagrafica;

Disporre che il Servizio Sociale territorialmente competente per la residenza dei minori regolamenti le frequentazioni padre – figli, inizialmente con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, con la facoltà di limitare, estendere o liberalizzare tali incontri, valutando il preminente interesse dei minori;

Confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori e del Comune di residenza del padre per la prosecuzione degli interventi in atto a favore del nucleo;

Porre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 350,00 in considerazione delle maggiori esigenze dei figli e dei ridotti tempi di permanenza presso il padre. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT costo-vita (primo adeguamento ottobre 2025) e versato sino all'indipendenza economica dei figli;

Disporre che la madre possa richiedere e percepire integralmente l'assegno unico per i figli;

Porre a carico di entrambi i genitori la suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi per i figli in misura del 50 %, secondo le voci di cui alle Linee guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11/10/2019, la sig. , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario il sig. – unione da cui erano nati i figli in CP_1 Per_1 data 7 settembre 2008 e in data 5 aprile 2011 e di essersi separata consensualmente alle condizioni di Per_2 cui al verbale di separazione del 12/12/2018, omologato con decreto del Tribunale di Milano del
20/12/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di disporre l'affido esclusivo dei minori, con le conseguenti pronunce;
rappresentava, nel merito, l'assoluto disinteresse del padre nella cura dei figli e l'assoluta incapacità genitoriale del resistente, che subito dopo la separazione non si era attenuto ai tempi di spettanza con i minori, oltre all'elevata conflittualità in atto tra le parti, per via degli atteggiamenti denigratori e aggressivi tenuti dal sig. nei confronti della ex moglie anche in Per_1 presenza dei figli minori, il cui rapporto con il padre era divenuto anch'esso molto conflittuale.
pagina 3 di 10
Il Presidente f.f. all'epoca procedente, dott.ssa P. Gasparini, con decreto dell'1/11/2019, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti, assegnando i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo e la costituzione in giudizio del convenuto.
Con memoria depositata in data 30/07/2020, si costituiva in giudizio il sig. che, contestando Per_2 quanto ex adverso dedotto ed allegando la mancata condivisione da parte della madre delle principali scelte assunte nell'interesse dei minori (per cui aveva altresì provveduto a sporgere denuncia-querela), aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo invece la conferma dell'affido condiviso, con collocamento paritetico e mantenimento diretto della prole.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 8/9/2020, il Presidente f.f., sentite le parti e rilevato che l'elevatissima conflittualità esistente tra le parti aveva evidenti ricadute sulle condizioni psicofisiche dei minori e sulla loro organizzazione familiare e scolastica – essendo i genitori incapaci di assumere accordi finanche rispetto al ritiro dei minori da scuola, ovvero sull'accompagnamento del bambino alle sedute di psicoterapia (aspetto peraltro
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