Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9679
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R.G. 49449/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Laura Amato Presidente dott. Valentina Maderna Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49449/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOTI MIRKO Parte_1 C.F._1
MARIO con studio in VIA ENRICO MARTINI, 9 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. GIACINTO CORACE e CP_1 C.F._2 dell'avv. DANIELA GASPARIN presso il cui studio in VIA LAMARMORA, 42 20122 MILANO è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento dell'avv. - nella sua qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]);
[...] Persona_2
Atti comunicati all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO in data 5/11/2019
OGGETTO: divorzio contenzioso
pagina 1 di 10 Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 19 Aprile 2008 tra il IG. e la IGnora ;
CP_1 Parte_1
Dichiarare l'affidamento super esclusivo dei figli e alla IGnora e Persona_1 Persona_2 Parte_1 fissare la residenza anagrafica a OL (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in subordine dichiarare l'affidamento esclusivo dei figli e e fissare la residenza anagrafica a Persona_1 Persona_2
OL (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in ogni caso assegnando il potere di decisione sui figli minori E alla IG.ra , al fine di Persona_2 Persona_1 Parte_1 permettere ai minori e di uscire autonomamente da scuola al regolare Persona_1 Persona_2 orario di uscita, nonché permettere ai minori di sottoporsi al vaccino anti- COVID e ai vaccini conIGliati dalle strutture sanitarie e dai pediatri di famiglia.
Dichiarare che il padre possa visitare i figli in uno spazio neutro previo effettivo avvio del percorso di supporto psicologico da parte del padre;
Dichiarare che il padre si impegni a provvedere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (Euro seicento,00) e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
Disporre che la IG.ra percepisca, in via esclusiva, l'assegno unico e che la stessa Parte_1 beneficerà di tutte le agevolazioni fiscali relative al figlio minore;
Dichiarare che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonchè delle spese scolastiche nella misura del 50%, e qualsiasi ulteriore spesa necessaria per la crescita dei minori nella misura del 50%;
Accertare e dichiarare il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento previsto per il mese di dicembre 2018 ed il mancato pagamento del 50% della mensa dei minori e delle spese straordinarie degli anni 2019, 2020 e 2021 per tutti i titoli meglio esposti in narrativa e per l'effetto condannare il IG. a Per_1 corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento per il mese di dicembre 2018 ed € 1.908,20 a titolo di spese straordinarie sostenute per l'anno 2021, 2020 e 2019 in favore della IG.ra , oltre Parte_1
a successive ulteriori documentabili, o quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Precisazione delle conclusioni parte resistente:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/4/2008 a
Milano;
Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con pari collocamento degli stessi tra i genitori Per_1 Per_2 stabilendo la loro residenza presso la casa materna, con mantenimento diretto dei figli in capo ai genitori allorquando gli stessi saranno con ciascuno di loro;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto delle indicazioni fornite da codesto Onorevole Tribunale.
Disporre che salvo ogni migliore accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nel corso della settimana, nel giorno previamente dal padre in base agli impegni lavorativi, con pernottamento presso lo stesso e accompagnamento a scuola l'indomani;
nella settimana in cui i minori staranno il week-end con la madre, il padre terrà i minori anche un secondo giorno infrasettimanale con pernottamento, in base ai turni di lavoro del padre;
salvo ogni migliore accordo, durante le vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre pagina 2 di 10
al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni tra i due genitori per l'intero periodo festivo e così ogni altra festività o ponte scolastico;
durante le vacanze estive i minori staranno coi genitori per un periodo di 30 giorni ( due periodi distinti e non consecutivi di 15 giorni ciascuno da concordare entro il 15 di aprile di ogni anno;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori
e con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei minori;
Condannare la IG.ra al risarcimento del danno subito dai minori e dal padre in ragione del Parte_1 mancato rispetto delle visite padre-figli, siccome risultante dalle denunce e dalle comunicazioni plurime agli atti, nella misura che sarà ritenuta equa di giustizia e tutelante del pari diritto dei figli minori di trascorrere con regolarità e costanza il loro tempo con entrambi i genitori.
Precisazione delle conclusioni del curatore speciale dei minori:
Disporre l'affido in via super-esclusiva dei minori e alla madre, e per l'effetto Per_1 Persona_2 disporre che quest'ultima eserciti la responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione di ogni decisione – che prenderà quindi in via autonoma - circa la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza dei minori e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità/passaporto dei minori;
Confermare il collocamento di entrambi i minori presso la madre, anche ai fine della residenza anagrafica;
Disporre che il Servizio Sociale territorialmente competente per la residenza dei minori regolamenti le frequentazioni padre – figli, inizialmente con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, con la facoltà di limitare, estendere o liberalizzare tali incontri, valutando il preminente interesse dei minori;
Confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori e del Comune di residenza del padre per la prosecuzione degli interventi in atto a favore del nucleo;
Porre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 350,00 in considerazione delle maggiori eIGenze dei figli e dei ridotti tempi di permanenza presso il padre. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT costo-vita (primo adeguamento ottobre 2025) e versato sino all'indipendenza economica dei figli;
Disporre che la madre possa richiedere e percepire integralmente l'assegno unico per i figli;
Porre a carico di entrambi i genitori la suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi per i figli in misura del 50 %, secondo le voci di cui alle Linee guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11/10/2019, la IG. , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario il IG. – unione da cui erano nati i figli in CP_1 Per_1 data 7 settembre 2008 e in data 5 aprile 2011 e di essersi separata consensualmente alle condizioni di Per_2 cui al verbale di separazione del 12/12/2018, omologato con decreto del Tribunale di Milano del
20/12/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di disporre l'affido esclusivo dei minori, con le conseguenti pronunce;
rappresentava, nel merito, l'assoluto disinteresse del padre nella cura dei figli e l'assoluta incapacità genitoriale del resistente, che subito dopo la separazione non si era attenuto ai tempi di spettanza con i minori, oltre all'elevata conflittualità in atto tra le parti, per via degli atteggiamenti denigratori e aggressivi tenuti dal IG. nei confronti della ex moglie anche in Per_1 presenza dei figli minori, il cui rapporto con il padre era divenuto anch'esso molto conflittuale.
pagina 3 di 10
Il Presidente f.f. all'epoca procedente, dott.ssa P. Gasparini, con decreto dell'1/11/2019, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti, assegnando i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo e la costituzione in giudizio del convenuto.
Con memoria depositata in data 30/07/2020, si costituiva in giudizio il IG. che, contestando Per_2 quanto ex adverso dedotto ed allegando la mancata condivisione da parte della madre delle principali scelte assunte nell'interesse dei minori (per cui aveva altresì provveduto a sporgere denuncia-querela), aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo invece la conferma dell'affido condiviso, con collocamento paritetico e mantenimento diretto della prole.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 8/9/2020, il Presidente f.f., sentite le parti e rilevato che l'elevatissima conflittualità esistente tra le parti aveva evidenti ricadute sulle condizioni psicofisiche dei minori e sulla loro organizzazione familiare e scolastica – essendo i genitori incapaci di assumere accordi finanche rispetto al ritiro dei minori da scuola, ovvero sull'accompagnamento del bambino alle sedute di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Laura Amato Presidente dott. Valentina Maderna Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49449/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOTI MIRKO Parte_1 C.F._1
MARIO con studio in VIA ENRICO MARTINI, 9 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. GIACINTO CORACE e CP_1 C.F._2 dell'avv. DANIELA GASPARIN presso il cui studio in VIA LAMARMORA, 42 20122 MILANO è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento dell'avv. - nella sua qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]);
[...] Persona_2
Atti comunicati all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO in data 5/11/2019
OGGETTO: divorzio contenzioso
pagina 1 di 10 Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 19 Aprile 2008 tra il IG. e la IGnora ;
CP_1 Parte_1
Dichiarare l'affidamento super esclusivo dei figli e alla IGnora e Persona_1 Persona_2 Parte_1 fissare la residenza anagrafica a OL (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in subordine dichiarare l'affidamento esclusivo dei figli e e fissare la residenza anagrafica a Persona_1 Persona_2
OL (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in ogni caso assegnando il potere di decisione sui figli minori E alla IG.ra , al fine di Persona_2 Persona_1 Parte_1 permettere ai minori e di uscire autonomamente da scuola al regolare Persona_1 Persona_2 orario di uscita, nonché permettere ai minori di sottoporsi al vaccino anti- COVID e ai vaccini conIGliati dalle strutture sanitarie e dai pediatri di famiglia.
Dichiarare che il padre possa visitare i figli in uno spazio neutro previo effettivo avvio del percorso di supporto psicologico da parte del padre;
Dichiarare che il padre si impegni a provvedere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (Euro seicento,00) e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
Disporre che la IG.ra percepisca, in via esclusiva, l'assegno unico e che la stessa Parte_1 beneficerà di tutte le agevolazioni fiscali relative al figlio minore;
Dichiarare che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonchè delle spese scolastiche nella misura del 50%, e qualsiasi ulteriore spesa necessaria per la crescita dei minori nella misura del 50%;
Accertare e dichiarare il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento previsto per il mese di dicembre 2018 ed il mancato pagamento del 50% della mensa dei minori e delle spese straordinarie degli anni 2019, 2020 e 2021 per tutti i titoli meglio esposti in narrativa e per l'effetto condannare il IG. a Per_1 corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento per il mese di dicembre 2018 ed € 1.908,20 a titolo di spese straordinarie sostenute per l'anno 2021, 2020 e 2019 in favore della IG.ra , oltre Parte_1
a successive ulteriori documentabili, o quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Precisazione delle conclusioni parte resistente:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/4/2008 a
Milano;
Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con pari collocamento degli stessi tra i genitori Per_1 Per_2 stabilendo la loro residenza presso la casa materna, con mantenimento diretto dei figli in capo ai genitori allorquando gli stessi saranno con ciascuno di loro;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto delle indicazioni fornite da codesto Onorevole Tribunale.
Disporre che salvo ogni migliore accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nel corso della settimana, nel giorno previamente dal padre in base agli impegni lavorativi, con pernottamento presso lo stesso e accompagnamento a scuola l'indomani;
nella settimana in cui i minori staranno il week-end con la madre, il padre terrà i minori anche un secondo giorno infrasettimanale con pernottamento, in base ai turni di lavoro del padre;
salvo ogni migliore accordo, durante le vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre pagina 2 di 10
al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni tra i due genitori per l'intero periodo festivo e così ogni altra festività o ponte scolastico;
durante le vacanze estive i minori staranno coi genitori per un periodo di 30 giorni ( due periodi distinti e non consecutivi di 15 giorni ciascuno da concordare entro il 15 di aprile di ogni anno;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori
e con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei minori;
Condannare la IG.ra al risarcimento del danno subito dai minori e dal padre in ragione del Parte_1 mancato rispetto delle visite padre-figli, siccome risultante dalle denunce e dalle comunicazioni plurime agli atti, nella misura che sarà ritenuta equa di giustizia e tutelante del pari diritto dei figli minori di trascorrere con regolarità e costanza il loro tempo con entrambi i genitori.
Precisazione delle conclusioni del curatore speciale dei minori:
Disporre l'affido in via super-esclusiva dei minori e alla madre, e per l'effetto Per_1 Persona_2 disporre che quest'ultima eserciti la responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione di ogni decisione – che prenderà quindi in via autonoma - circa la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza dei minori e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità/passaporto dei minori;
Confermare il collocamento di entrambi i minori presso la madre, anche ai fine della residenza anagrafica;
Disporre che il Servizio Sociale territorialmente competente per la residenza dei minori regolamenti le frequentazioni padre – figli, inizialmente con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, con la facoltà di limitare, estendere o liberalizzare tali incontri, valutando il preminente interesse dei minori;
Confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori e del Comune di residenza del padre per la prosecuzione degli interventi in atto a favore del nucleo;
Porre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 350,00 in considerazione delle maggiori eIGenze dei figli e dei ridotti tempi di permanenza presso il padre. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT costo-vita (primo adeguamento ottobre 2025) e versato sino all'indipendenza economica dei figli;
Disporre che la madre possa richiedere e percepire integralmente l'assegno unico per i figli;
Porre a carico di entrambi i genitori la suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi per i figli in misura del 50 %, secondo le voci di cui alle Linee guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11/10/2019, la IG. , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario il IG. – unione da cui erano nati i figli in CP_1 Per_1 data 7 settembre 2008 e in data 5 aprile 2011 e di essersi separata consensualmente alle condizioni di Per_2 cui al verbale di separazione del 12/12/2018, omologato con decreto del Tribunale di Milano del
20/12/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di disporre l'affido esclusivo dei minori, con le conseguenti pronunce;
rappresentava, nel merito, l'assoluto disinteresse del padre nella cura dei figli e l'assoluta incapacità genitoriale del resistente, che subito dopo la separazione non si era attenuto ai tempi di spettanza con i minori, oltre all'elevata conflittualità in atto tra le parti, per via degli atteggiamenti denigratori e aggressivi tenuti dal IG. nei confronti della ex moglie anche in Per_1 presenza dei figli minori, il cui rapporto con il padre era divenuto anch'esso molto conflittuale.
pagina 3 di 10
Il Presidente f.f. all'epoca procedente, dott.ssa P. Gasparini, con decreto dell'1/11/2019, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti, assegnando i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo e la costituzione in giudizio del convenuto.
Con memoria depositata in data 30/07/2020, si costituiva in giudizio il IG. che, contestando Per_2 quanto ex adverso dedotto ed allegando la mancata condivisione da parte della madre delle principali scelte assunte nell'interesse dei minori (per cui aveva altresì provveduto a sporgere denuncia-querela), aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo invece la conferma dell'affido condiviso, con collocamento paritetico e mantenimento diretto della prole.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 8/9/2020, il Presidente f.f., sentite le parti e rilevato che l'elevatissima conflittualità esistente tra le parti aveva evidenti ricadute sulle condizioni psicofisiche dei minori e sulla loro organizzazione familiare e scolastica – essendo i genitori incapaci di assumere accordi finanche rispetto al ritiro dei minori da scuola, ovvero sull'accompagnamento del bambino alle sedute di
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