Trib. Bari, sentenza 27/11/2024, n. 4680
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. V M
T ha pronunziato all'udienza del 27.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1750 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. M G;
Ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. L M;
Resistente
OGGETTO: indennità centralinisti non vedenti
*******
Con ricorso depositato il 9.2.2024 ha premesso di Parte_1 dipendente del dall'1.10.2008 (assunta con CP_1 Controparte_1
profilo professionale di Agente di Polizia Locale, con inquadramento nella categoria C del C.C.N.L. Funzioni Locali) e di aver subìto, nel corso del rapporto, la perdita della vista, con conseguente mutamento nel profilo di centralinista (ed inquadramento in categoria B).
Ciò posto, la lavoratrice ricorrente ha dedotto di aver conseguito – dal 2019 –
l'indennità per i centralinisti non vedenti prevista dall'art. art. 9, comma 1, L.
113/1985, con la relativa erogazione tuttavia cessata a novembre 2022.
A confutazione delle ragioni addotte dalla parte datoriale a sostegno della privazione dell'emolumento, l'odierna istante ha dedotto:
1
- l'irrilevanza dell'imputazione della spesa nell'ambito del bilancio comunale
(essendo questo “un aspetto estraneo alla verifica della sussistenza del diritto”);
- la non pertinenza delle ragioni di diniego facenti leva sull'assenza di un centralino telefonico, trattandosi di condizione da verificare solo ai limitati fini del collocamento obbligatorio al lavoro.
Al riguardo, parte ricorrente ha rimarcato la gravosità della prestazione di lavoro correlata alla propria menomazione visiva ed all'indisponibilità di strumentazione idonea.
Per questa ragione, ha domandato il riconoscimento Parte_1 giudiziale dell'indennità oggetto di causa, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di quanto maturato a decorrere dal mese di novembre
2022.
Fissata l'udienza di discussione, il si è Controparte_1
costituito in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto delle domande proposte.
L'amministrazione resistente, infatti, ha contestato la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea, innanzitutto sul rilievo di essere dotata di un impianto telefonico privo delle caratteristiche tecniche di un centralino, con conseguente impossibilità di discorrere dello svolgimento di mansioni
“particolarmente gravose”. In questa stessa prospettiva, sul piano soggettivo, ha rimarcato come la ricorrente fosse coerentemente sprovvista di diploma o abilitazione professionale da centralinista.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alle previsioni della L. 113/1985 (intitolata “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista” ed applicabile, in forza dell'art. 22 L. 448/1998, “anche agli enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico”):
- si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti (art. 1, comma 2),
2
- sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi (art.
2, comma 1),
- i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore (art.
3, comma 1),
- i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista (art. 3, comma 2) iscritto nell'apposito elenco,
- i datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco (art. 3, comma 3),
- è corrisposta una indennità di mansione a tutti i centralinisti telefonici (e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti), minorati della vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio (art. 9, comma 1),
- sono considerate particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro di centralinisti telefonici (e di operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti), minorati della vista (art. 9, comma 2), sicchè sono riconosciuti benefici di contribuzione previdenziale figurativa.
Ciò posto, l'art. 45, comma 12, L. 144/1999 ha attribuito al Ministro del