Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 53
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Testo completo
N. R.G. 6234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6234/2023 promossa da:
UE MO (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tognetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VE, Via Dominutti n. 20;
- attore - contro
Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cogoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, Via San Lucifero n. 95;
e
Ministero della Giustizia (CF. 80184430587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in Venezia, San Marco n. 63.
- convenuti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per UE MO, come da foglio depositato telematicamente il 11.12.2024.
Per Agenzia delle Entrate Riscossione, come da comparsa di costituzione e risposta del 7.11.2023.
Per il Ministero della Giustizia, come da comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
- Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., UE MO ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 122 2021 00168807 88 000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 9.095,88 in base al ruolo 2021/4440, chiedendo che, previa sospensione della cartella medesima, sia accertata e dichiarata la nullità della pretesa creditoria, stante la nullità della notifica della cartella (poiché effettuata a persona diversa dal destinatario, senza l'invio a quest'ultimo di raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica, c.d. CAN) e, in ogni caso, stante la mancata notifica dell'atto presupposto, costituito dal decreto penale di condanna emesso
a suo carico dal Tribunale di VE (atto che egli deduce di non aver mai conosciuto in precedenza e di non aver quindi potuto opporre nelle opportune sedi, facendo inoltre presente di aver fine depositato dinanzi al GIP apposita istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 co. 2 c.p.p.);
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita e, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del Ministero della Giustizia, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni concernenti il merito della pretesa (omessa notifica di atti presupposti), poiché opponibili al solo ente impositore;
nel merito, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., o comunque la sua infondatezza, con riferimento al lamentato vizio di nullità della notificazione della cartella, atteso che la notifica si è regolarmente perfezionata mediante ritiro da parte di un familiare e che lo stesso opponente riconosce di aver avuto conoscenza della cartella, tanto da produrla in giudizio;
ha evidenziato inoltre che non sussiste alcun difetto di motivazione della cartella;
ha chiesto infine, in via subordinata per il caso di accoglimento dell'opposizione, di essere manlevata dal Ministero rispetto ad ogni possibile pregiudizio;
- il Ministero della Giustizia si è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6234/2023 promossa da:
UE MO (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tognetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VE, Via Dominutti n. 20;
- attore - contro
Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cogoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, Via San Lucifero n. 95;
e
Ministero della Giustizia (CF. 80184430587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in Venezia, San Marco n. 63.
- convenuti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per UE MO, come da foglio depositato telematicamente il 11.12.2024.
Per Agenzia delle Entrate Riscossione, come da comparsa di costituzione e risposta del 7.11.2023.
Per il Ministero della Giustizia, come da comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
- Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., UE MO ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 122 2021 00168807 88 000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 9.095,88 in base al ruolo 2021/4440, chiedendo che, previa sospensione della cartella medesima, sia accertata e dichiarata la nullità della pretesa creditoria, stante la nullità della notifica della cartella (poiché effettuata a persona diversa dal destinatario, senza l'invio a quest'ultimo di raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica, c.d. CAN) e, in ogni caso, stante la mancata notifica dell'atto presupposto, costituito dal decreto penale di condanna emesso
a suo carico dal Tribunale di VE (atto che egli deduce di non aver mai conosciuto in precedenza e di non aver quindi potuto opporre nelle opportune sedi, facendo inoltre presente di aver fine depositato dinanzi al GIP apposita istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 co. 2 c.p.p.);
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita e, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del Ministero della Giustizia, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni concernenti il merito della pretesa (omessa notifica di atti presupposti), poiché opponibili al solo ente impositore;
nel merito, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., o comunque la sua infondatezza, con riferimento al lamentato vizio di nullità della notificazione della cartella, atteso che la notifica si è regolarmente perfezionata mediante ritiro da parte di un familiare e che lo stesso opponente riconosce di aver avuto conoscenza della cartella, tanto da produrla in giudizio;
ha evidenziato inoltre che non sussiste alcun difetto di motivazione della cartella;
ha chiesto infine, in via subordinata per il caso di accoglimento dell'opposizione, di essere manlevata dal Ministero rispetto ad ogni possibile pregiudizio;
- il Ministero della Giustizia si è
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